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Interventi su infissi e porte: quando è necessario il titolo abilitativo

Gli interventi di ristrutturazione che modificano in modo sostanziale l'edificio esistente, comportando un aumento della volumetria complessiva, richiedono il rilascio del permesso di costruire oppure, se già realizzati, del permesso in sanatoria. In tali casi non è ammessa la SCIA, poiché non si tratta di una ristrutturazione di tipo leggero.

Attenzione, perché non tutte le ristrutturazioni edilizie richiedono il permesso di costruire: quelle 'leggere', che non interessano cioè l'edificio nella sua struttura portante o che non comportano aumento di volume, possono anche essere assentite con SCIA mentre quelle cd. pesanti necessitano del titolo edilizio pieno (permesso di costruire).

A volte però ci si trova a metà, soprattutto perché può capitare che i singoli interventi, considerati 'a se stanti', facciano propendere per una semplice SCIA: è necessario, però, avere una visione unitaria dell'intervento edilizio per capire effettivamente quale sia il titolo abilitativo giusto.

Un caso emblematico è quello della sentenza 13019/2025 del Tar Lazio.

  

Il caso: demolizione per opere di ristrutturazione senza SCIA alternativa al permesso

Roma Capitale, accertata la realizzazione presso l’immobile di proprietà della ricorrente delle opere abusive ivi meglio descritte e qualificate in termini di “ristrutturazione edilizia”, ne ordinava la rimozione, stante l'assenza del prescritto titolo abilitativo (SCIA alternativa al permesso di costruire ex art. 23 TUE).

Per regolarizzare le opere - consistenti, tra l'altro, nel, cambio infisso con spostamento della porta, nella rimozione della doppia porta di ingresso principale e creazione di una seconda canna fumaria e installazione secondo forno prefabbricato, era stata presentata una SCIA in sanatoria.

 

Il diniego della SCIA in sanatoria

Il TAR, che deve quindi esprimersi sul silenzio diniego avverso la SCIA in sanatoria ex art. 37, comma 4, TUE, evidenzia che non può più essere messa in discussione né la natura abusiva delle opere per cui è causa, né il titolo necessario da richiedere e ottenere ai fini della sanatoria post operam che, nel caso di specie, avrebbe dovuto essere quello di cui all'art. 36 TUE (cioè il permesso di costruire in sanatoria).

 

E' ristrutturazione edilizia leggera?

La ricorrente, sbagliando, considera atomisticamente ogni singolo intervento edilizio, riconducendolo, ciascuno, alla fattispecie della ristrutturazione edilizia leggera che, in quanto tale, avrebbe dovuto essere suffragata, ex ante, dalla SCIA ex art. 22 TUE e, ex post, dalla SCIA ex art. 37, comma 4, TUE.

 

Valutazione complessiva dell'intervento

Invece, come chiarito dalla Giurisprudenza amministrativa (CDS, nn. 8032/2024, 8313/2021), condivisa dal Collegio, “la valutazione dell’abuso edilizio presuppone una visione complessiva e non atomistica delle opere realizzate e non si può scomporne una parte per affermarne la sanabilità, in quanto il pregiudizio arrecato al regolare assetto del territorio deriva non dal singolo intervento a sé stante bensì dall’insieme delle opere nel loro contestuale impatto edilizio e nelle reciproche interazioni, per cui l’opera edilizia abusiva deve essere identificata con l’intero complesso immobiliare, atteso che la considerazione atomistica dei singoli interventi non consente di comprendere in modo adeguato l’impatto effettivo degli interventi compiuti ed essendo irrilevante il frazionamento dei singoli interventi avulsi dalla loro incidenza sul contesto immobiliare unitariamente considerato”.

Applicando tali principi al caso di specie, il TAR ritiene che l'insieme delle opere abusive per cui è causa può portare a un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente, trattandosi di opere che non devono essere valutate ex se, ma in chiave funzionale e in regime di connessione con le altre opere cui esse accedono.

 

Serviva il permesso di costruire in sanatoria!

In definitiva, trattandosi di interventi di ristrutturazione edilizia che portano a un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente, con aumento della volumetria complessiva, essi devono essere ricondotti nell’alveo dell'art. 10, comma 1, lett. c), TUE e quindi avrebbero necessitato, ex ante, di apposito permesso di costruire e, ex post, del permesso di costruire in sanatoria.


LA SENTENZA E' SCARICABILE IN ALLEGATO

Allegati

Abuso Edilizio

L'abuso edilizio rappresenta la realizzazione di opere senza permessi o in contrasto con le concessioni esistenti, spaziando da costruzioni non autorizzate ad ampliamenti e modifiche illegali. Questo comporta rischi di sanzioni e demolizioni, oltre a compromettere la sicurezza e l’ordine urbano. Regolarizzare tali abusi richiede conformità alle normative urbanistiche, essenziale per la legalità e il valore immobiliare.

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