Potenzialità e limiti della Gestione Informativa Digitale nella direzione dei lavori: le premesse per il conflitto?
L’introduzione della Gestione Informativa Digitale (GID) nel Codice dei Contratti ridefinisce compiti e responsabilità della Direzione Lavori. Non si tratta più solo di verifiche tradizionali, ma di integrare modelli informativi, procedure digitali e controlli avanzati all’interno dell’Ambiente di Condivisione Dati. Vediamo i requisiti richiesti e le implicazioni operative per i tecnici che ricoprono il ruolo di direttore dei lavori.
Modelli informativi e contabilità lavori: come cambia l’ufficio di direzione con la Gestione Informativa Digitale
L’introduzione nel Codice dei Contratti, a proposito della direzione dei lavori, della Gestione Informativa Digitale (GID) pone alcuni interrogativi cruciali, a prescindere dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione.
Il primo di essi riguarda quale ruolo possa avere l’ufficio di direzione dei lavori, a seguito della negoziazione contrattuale del Piano di Gestione Informativa, a proposito della transizione della Modellazione Informativa dal progetto esecutivo al progetto costruttivo, specie nel momento in cui la stazione appaltante richieda ufficialmente all’affidatario esclusivamente la produzione dei modelli informativi disciplinari e federati relativi allo As Built, al termine dei lavori.
È chiaro, infatti, che la preoccupazione principale del committente pubblico stia nel disporre di un corredo informativo finalizzato alla gestione del bene, ma che dire della evoluzione dei modelli informativi nel corso della esecuzione dei lavori, tanto più tenendo conto della relazione specialistica sulla modellazione informativa prevista da parte dell’affidatario nei confronti della commissione di collaudo tecnico amministrativo?
In secondo luogo, non pare che le stazioni appaltanti e gli uffici di direzione dei lavori abbiano spesso inteso gestire unitariamente l’evoluzione dei modelli informativi, il controllo della qualità e della quantità in accettazione e in produzione, la contabilizzazione dei lavori e l’accertamento delle condizioni di regolarità dei lavoratori.
Di conseguenza, limitare l’operato digitale ai soli modelli informativi restituirebbe uno spettro troppo circoscritto rispetto alle attività del direttore dei lavori.
Accanto a queste considerazioni, bisogna riconoscere in che misura il sistema digitale integrato di monitoraggio e di controllo dell’avanzamento dei lavori possa, entro un Ambiente di Condivisione dei Dati, contribuire a fornire dati alla dirigenza della stazione appaltante, al MEF e ad ANAC.
Occorre, infine, porre attenzione al rapporto, contemporaneo o successivo, tra ufficio di direzione dei lavori e commissione di collaudo tecnico amministrativo.
A proposito del primo argomento, il presupposto critico è offerto dalla frequente carenza sia di contenuti alfa numerici nei modelli informativi sia nella loro disconnessione con il capitolato speciale di appalto e con il computo metrico, tanto più in assenza di soluzioni legate ai Linked Data.
Ciò impedisce qualsiasi verifica della coerenza dei contenuti presenti nei diversi contenitori informativi, laddove non abbia senso attribuire la primazìa ai modelli informativi se incoerenti con quanto contenuto in una specifica tecnica del capitolati speciale o nella voce del computo metrico.
Di là del fatto che, appunto, sarebbe maggiormente auspicabile che si fosse in grado di correlare i contenuti rinvenibili in tutti i contenitori informativi, il che non esime dalla constatazione che le entità informative all’interno dei modelli informativi siano spesso povere, denotando una scissione tra i diversi approcci.
Del resto, i modelli prevalentemente geometrici, da cui siano estratti elaborati grafici ulteriormente caratterizzati, frutto delle logiche tipiche dei progettisti, potrebbero essere del tutto irriducibili a quelli necessari ai costruttori, che, peraltro, tendono ad avvalersi di società professionali esterne per gestire gli impegni determinati dal Piano di Gestione Informativa.
Davvero il solo fatto che i documenti estratti dai modelli informativi rappresenta un beneficio?
Quale ruolo, dunque, può rivestire un ufficio di direzione dei lavori che, dopo aver ratificato a sua volta il progetto esecutivo precedentemente verificato e validato, nella trasformazione dei modelli informativi da parte dell’appaltatore?
Sarà esso coinvolto sistematicamente per un controllo e una analisi dei modelli modificati da parte dell’appaltatore che, peraltro, avrà veramente premura di porre mano sin dall’inizio ai modelli informativi e di utilizzarli davanti alla catena di fornitura?
Abbiamo oggi catene di fornitura sufficiente e profondamente digitalizzate, in grado di gestire i modelli informativi disciplinari come sub appaltatori e quali fornitori o tutto si verificherà con presa in carico dell’appaltatore?
In quale documento contrattuale solitamente è disciplinata questa relazione e quali prerogative di accesso a questi modelli informativi nell’Ambiente di Condivisione dei Dati potrà avere il direttore dei lavori o il suo coordinatore dei flussi informativi?
Non si dimentichi che l’Ambiente, contrattualmente sensibile, potrà consentire alla commissione di collaudo tecnico amministrativo, di ricostruire i comportamento del direttore dei lavori e suoi assistenti.
E, soprattutto, quali rapporti si instaurano tra soluzioni di monitoraggio digitale adottabili dalla direzione dei lavori e quelli eventualmente messi in atto dall’affidatario?
Sotto questo profilo, in effetti, si moltiplicano oggi le soluzioni tecnologiche: dalla scansione delle nuvole di punti alle immagini sferiche, dai dati prodotti dalla sensoristica avanzata all’analisi delle immagini per il riconoscimento degli accadimenti, dal ricorso alla realtà aumentata ad altro: come questi dispositivi e i corrispondenti flussi informativi possono essere messi a sistema tra le controparti contrattuali? Chi li deterrà e chi sarà detentore dei dati prodotti?
Secondariamente, la gestione dei modelli informativi, a partire dalla consegna dei lavori, di appannaggio dell’appaltatore, si dovrebbe associare a quella del controllo delle quantità e delle qualità e alla contabilità (ormai informatizzata) dei lavori.
In questo caso, occorre domandarsi sulla base di quali modelli informativi le azioni di accertamento della conformità e di rilevazioni dell’esito delle lavorazioni possano essere condotte: sui modelli informativi originari posti a base del contratto di appalto o su quelli modificati e aggiornati dall’appaltatore?
Tra l’altro, come saranno condivisi e compilati i piani e le registrazioni per il controllo della qualità con riferimento sia ai modelli informativi sia alle connessioni (coerenti?) con le specifiche del capitolato speciale?
Analogo ragionamento vale per la contabilizzazione sia nel senso che questa possa essere resa interoperabile nei confronti dei modelli informativi relativi al progetto esecutivo in raffronto al progetto costruttivo, tanto più se si guarda a potenziali modelli informativi cosiddetti 4D e 5D, specie nella distinzione tra redazione dei SAL e dei SIL.
La stessa modellazione multi-dimensionale potrebbe contribuire, unitamente a sistemi avanzati di rilievo digitale, alla valutazione dello stato di avanzamento dei lavori nei termini dell’Earned Value Management.
Se si guarda poi alla eventuale presenza nel cantiere di dispositivi di registrazione della presenza e della localizzazione degli operatori si può comprendere come essi possano interagire con apposita piattaforma che permetta di verificare la coerenza tra la presenza accertata e la regolarità del lavoratore.
Non si cita poi il caso della sospensione dei lavori e della gestione di varianti al progetto.
In ultima analisi, la relazione specialistica relativa alla modellazione informativa dovrebbe spiegare alla commissione di collaudo tecnico amministrativo, nell’ottica dell’appaltatore, come la direzione dei lavori, incluso il coordinatore dei flussi informativi, abbia efficacemente operato nei confronti della direzione tecnica di cantiere.
LEGGI ANCHE: Vizi costruttivi e responsabilità: il direttore dei lavori può sottrarsi?
In caso di riserve, dovute all’approfondimento nella modellazione informativa per la progettazione costruttiva e all’attuazione dei controlli e delle misure, come la relazione specialistica descriverà il comportamento del direttore dei lavori?
Non pare sussistere una sufficiente consapevolezza del tema.
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