Quando i volumi tecnici in aree vincolate diventano reato penale
La Cassazione (sent. n. 22611/2025) ha stabilito che i volumi tecnici, pur esclusi dalla volumetria urbanistica, assumono rilievo penale se visibili e non autorizzati in aree vincolate, poiché incidono sulla percezione estetica del paesaggio.
Volumi tecnici e reato paesaggistico: la Cassazione conferma la rilevanza penale per impatto visivo nelle aree vincolate
La sentenza della Corte di Cassazione n. 22611/2025, chiarisce che, sebbene i volumi tecnici siano in genere esclusi dal calcolo della volumetria urbanistica, essi assumono rilievo penale qualora producano un impatto visivo sull’ambiente in aree con vincolo paesaggistico. La Corte ribadisce l’interpretazione della norma volta a tutelare il paesaggio nella sua dimensione percettiva ed estetica. Anche manufatti tecnici apparentemente neutri sotto il profilo edilizio possono integrare il reato paesaggistico se visibili e non autorizzati.
Keywords: volumi tecnici, reato paesaggistico, impatto visivo, tutela del paesaggio, autorizzazione paesaggistica, vincoli, beni vincolati, art. 181 DLGS n. 42/2004, Codice dei beni culturali e del paesaggio, volumetria, impatto ambientale.
Volumi tecnici e tutela paesaggistica
In un’epoca in cui il consumo del suolo e la progressiva erosione del paesaggio minacciano l’identità stessa del territorio, il rispetto delle regole urbanistiche e paesaggistiche non può essere percepito solo come burocrazia, ma deve essere un dovere civico e morale.
Il patrimonio paesaggistico è difatti una responsabilità collettiva, perché il paesaggio è un bene comune e ogni costruzione abusiva, ogni ampliamento non autorizzato, non è solo un’infrazione alla legge, ma una ferita inferta alla tutela del paesaggio.
Sotto questa ottica, la legge interviene non solo per reprimere, ma soprattutto per riaffermare il principio secondo cui non tutto ciò che è tecnicamente realizzabile è anche legittimo. Non a caso quindi, il Codice dei beni culturali e del paesaggio (DLGS 42/2004), prevede specifiche sanzioni penali per gli interventi abusivi su beni vincolati paesaggisticamente. Infatti, l'art. 181 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (DLGS n. 42/2004) delinea un esaustivo sistema sanzionatorio ai commi 1 e 1-bis, in particolare:
“1. Chiunque, senza la prescritta autorizzazione o in difformità di essa, esegue lavori di qualsiasi genere su beni paesaggistici è punito con le pene previste dall'articolo 44, lettera c)[1], del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
1-bis. La pena è della reclusione da uno a quattro anni qualora i lavori di cui al comma 1:
a) ricadano su immobili od aree che, per le loro caratteristiche paesaggistiche siano stati dichiarati di notevole interesse pubblico con apposito provvedimento emanato in epoca antecedente alla realizzazione dei lavori;
b) ricadano su immobili od aree tutelati per legge ai sensi dell'articolo 142[2] ed abbiano comportato un aumento dei manufatti superiore al trenta per cento della volumetria della costruzione originaria o, in alternativa, un ampliamento della medesima superiore a settecentocinquanta metri cubi, ovvero ancora abbiano comportato una nuova costruzione con una volumetria superiore ai mille metri cubi (…)”.
Un aspetto particolarmente controverso riguarda l’inclusione nella questione anche dei cosiddetti "volumi tecnici", ossia quegli spazi edilizi destinati ad ospitare impianti tecnologici necessari al funzionamento dell’edificio (idrico, termico, di condizionamento e di climatizzazione, di sollevamento, elettrico, di sicurezza, telefonico, ecc.).
Questi volumi sono tradizionalmente esclusi dal calcolo della volumetria perché non generano carico urbanistico e non comportano di fatto un aumento della densità abitativa.
Tale prospettiva cambia nelle zone vincolate perché:
- l’impatto visivo conta in modo estremamente rilevante in quanto un volume tecnico può comunque alterare la percezione del paesaggio;
- sull’interesse del privato deve sempre prevalere la tutela del paesaggio.
Le sanzioni penali per reati paesaggistici (art. 181 DLGS n. 42/2004) parlano genericamente di volumetria senza specificare se siano o meno inclusi i volumi tecnici.
Di conseguenza per tale motivo sorge spontanea una domanda: applicare i criteri urbanistici che escludono i vani tecnici dal calcolo dei volumi è la lecito anche in aree a tutela paesaggistica?
Questo tema è stato affrontato dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 22611/2025, che ha ribadito l’inclusione anche dei volumi tecnici ai fini dell’applicazione dell'art. 181 DLGS n. 42/2004.
Tutela paesaggistica e impatto visivo: anche i volumi tecnici rientrano nell’art. 181 DLGS 42/2004
La tutela ambientale non è un fastidio burocratico, ma un dovere collettivo che impone un certo rispetto per quelle zone inquadrate dalla norma come vincolate. Con la sentenza n. 22611/2025 della Corte di Cassazione viene dichiarato inammissibile il ricorso presentato da una ricorrente contro l’ordinanza della Corte d’appello di Napoli. Quest’ultima aveva rigettato la richiesta di revoca dell’ordine di ripristino dello stato dei luoghi relativo al compendio immobiliare oggetto della causa.
L’ordinanza impugnata si fondava su una valutazione tecnica che aveva accertato una consistenza volumetrica dell’intervento pari a 1.106,61 metri cubi, per giunta eccedente anche al limite di 1.000 mc previsto dall’art. 181, comma 1-bis, del DLGS n. 42/2004 per la configurabilità del reato paesaggistico in forma aggravata.
La Corte territoriale aveva ritenuto, infatti, che il manufatto abusivo rientrasse nella tipologia di interventi penalmente rilevanti, in quanto realizzati su area vincolata e con volumetrie eccedenti i limiti di legge indipendente dalla natura degli stessi.
La ricorrente si è opposta a tale decisione, ma la Suprema Corte ha respinto il ricorso precisando che, per quanto concerne ai «volumi tecnici», “l’interpretazione finalistica della norma (...) individua un reato di pericolo rispetto alla realizzazione di lavori che potrebbero incidere sul bene penalmente protetto del paesaggio e che dunque possono essere effettuati soltanto dopo aver conseguito la prescritta autorizzazione (…).” A tal proposito la stessa norma “impone certamente di considerare anche i volumi tecnici. Ed infatti gli stessi, non comportando carico urbanistico, sono di regola irrilevanti ai fini del giudizio sulla sussistenza dei reati di cui all'art. 44, comma 1, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, ma tuttavia, potendo determinare un diverso impatto a livello paesaggistico, debbono invece essere considerati, ove emergenti dal terreno e dunque visibili, ai fini del giudizio sulla sussistenza del reato di cui all'art. 181 d.lgs. 42/2004. La conclusione trova conferma nel recente d.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31 («Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata»), che assoggetta anche detti manufatti al rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 146 dello stesso Codice, sia pure prevedendo una procedura semplificata laddove gli stessi abbiano contenuta volumetria. L'Allegato B al suddetto decreto - che individua gli interventi soggetti ad autorizzazione paesaggistica da rilasciarsi con procedura semplificata - contempla infatti, al punto B.17, la realizzazione di «manufatti accessori o volumi tecnici con volume emergente fuori terra non superiore a 30 mc.», con ciò implicitamente confermando che, ai fini dell'applicazione della disciplina della tutela penale del paesaggio, e dunque anche dell'integrazione dell'ipotesi delittuosa prevista dall'art. 181, comma 1-bis, d.lgs. 42/2004, il concetto di volumetria rilevante è diverso da quel invece vale sul piano penale urbanistico. Si deve quindi concludere nel senso che, in tema di reati paesaggistici, i c.d. «volumi tecnici», pur non comportando «carico urbanistico», potendo determinare un diverso impatto a livello paesaggistico, debbono essere considerati ai fini del giudizio sulla sussistenza del reato di cui all'art. 181 d.lgs. 42/2004.”
La Suprema Corte, in sintesi, ha affermato con chiarezza che, pur essendo generalmente irrilevanti sotto il profilo urbanistico, i volumi tecnici assumono una rilevanza penale qualora producano effetti visibili e non autorizzati.
L’introduzione del reato di cui all’art. 181 del DLGS n. 42/2004 intende tutelare infatti il bene del paesaggio nella sua dimensione estetico-percettiva e non meramente funzionale, ne consegue che anche quei volumi apparentemente neutri ai fini edilizi possono integrare illecito di abusivismo se visibili e non autorizzati. Tale impostazione troverebbe riscontro anche nel DPR n. 31/2017, il regolamento che disciplina gli interventi soggetti ad autorizzazione paesaggistica semplificata, il quale all’allegato B, punto B.17, sottopone a tale procedura anche la realizzazione di manufatti accessori o volumi tecnici con volume emergente fuori terra fino a 30 mc. Ciò per estensione non può che far presupporre la loro rilevanza ai fini paesaggistici e, di riflesso, penali.
In sostanza, il concetto di volumetria penalmente rilevante per i reati paesaggistici non coincide con quello urbanistico, ma deve tenere conto dell’effettivo impatto visivo sul territorio del manufatto. Il concetto di volume va quindi interpretato in senso ampio, comprendendo anche quei manufatti, come i volumi tecnici, che, seppur non significativi ai fini del carico urbanistico, risultano comunque percettibili e impattanti visivamente sul paesaggio.
[1] L’articolo riguarda le sanzioni penali in materia edilizia in chi realizza una lottizzazione abusiva o interventi edilizi gravi in aree vincolate (storiche, paesaggistiche, ambientali) senza permesso o in difformità rilevante è punito con l’arresto fino a due anni e un’ammenda da 15.493 a 51.645 euro.
[2] L’art. 142 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (DLGS 22 gennaio 2004, n. 42) disciplina le «aree tutelate per legge», ovvero i territori che, a prescindere da un provvedimento di vincolo formale, sono considerati di interesse paesaggistico, quali: 1.Territori costieri: fino a 300 m dalla linea di battigia; 2. Territori contermini ai laghi: fino a 300 m dalla battigia; 3. Fiumi, torrenti e corsi d’acqua iscritti in particolari elenchi: con fascia di tutela di 150 m su entrambi i lati; 4. Montagne: oltre i 1.600 m s.l.m. (catena alpina) o oltre i 1.200 m s.l.m. Ghiacciai e circhi glaciali; 5. Parchi e riserve e relativi territori di protezione esterna; 6. Foreste e boschi, anche percorsi da incendio, o sottoposti a vincolo di rimboschimento; 6. Aree con usi civici o assegnate alle università agrarie; 7. Zone umide elencate nel DPR 448/1976; 8. Vulcani; 9. Zone di interesse archeologico.
La sentenza n. 22611/2025 della Corte di Cassazione É SCARICABILE IN ALLEGATO.
Abuso Edilizio
L'abuso edilizio rappresenta la realizzazione di opere senza permessi o in contrasto con le concessioni esistenti, spaziando da costruzioni non autorizzate ad ampliamenti e modifiche illegali. Questo comporta rischi di sanzioni e demolizioni, oltre a compromettere la sicurezza e l’ordine urbano. Regolarizzare tali abusi richiede conformità alle normative urbanistiche, essenziale per la legalità e il valore immobiliare.
Ambiente
Ambiente e costruzioni: soluzioni, norme e tecnologie per una progettazione sostenibile. Approfondimenti e casi studio per tecnici e progettisti che vogliono ridurre l’impatto ambientale del costruire.
Costruzioni
Costruzioni: su INGENIO articoli tecnici, normative e innovazioni per progettare, realizzare e gestire opere edilizie e infrastrutture.
Normativa Tecnica
Con questo TOPIC raccogliamo le news e gli approfondimenti che riguardano il tema della normativa tecnica: le nuove disposizioni, le sentenze, i pareri e commenti, l’analisi di casi concreti, il commento degli esperti.
Territorio
Gestione e sviluppo sostenibile del territorio: su INGENIO articoli, normative e strategie per pianificazione urbana e tutela ambientale.
Urbanistica
Con questo Topic "Urbanistica" raccogliamo tutte le news e gli approfondimenti che sono collegati a questo termine, sia come disciplina, che come aggettivo. Progettazione e programmazione urbanistica, gestione dello sviluppo delle città e dei territori e normativa inerente al tema.
Condividi su: Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp
