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Tettoia di 30 mq: non si scappa dal permesso di costruire

La realizzazione di una tettoia che, per le proprie caratteristiche intrinseche, per le modalità di costruzione, funzioni e impatto derivante dalla non temporaneità dell'intervento, comporta una trasformazione sostanziale del territorio, richiede il permesso di costruire.

Che titolo abilitativo serve per realizzare una tettoia? Le dimensioni fanno la differenza ? E' possibile, eventualmente, procedere in edilizia libera o con una semplice SCIA?

I dubbi, quando si procede all'installazione di una delle opere più gettonate dell'edilizia italiana, sono sempre tanti, e allora fughiamone qualcuno andando a pescare tra le indicazioni della giurisprudenza amministrativa, in particolare la sentenza 1041/2026 del Consiglio di Stato.

 

Il caso: tettoia di 30 mq utilizzata come parcheggio

Si dibatte, nello specifico, sull'ingiunzione di sospensione dei lavori e di demolizione di una tettoia di 30 mq, realizzata senza titolo edilizio in area paesaggisticamente vincolata e ad elevato rischio sismico.

Il comune aveva ordinato la demolizione in assenza di permesso di costruire, e il TAR competente aveva confermato la decisione sostenendo che:

  • la tettoia in questione, anche laddove fosse qualificabile come parcheggio pertinenziale ai sensi della vigente normativa statale e regionale in materia di parcheggi, sarebbe comunque soggetta al regime del permesso di costruire in forza del combinato disposto dei commi 1 e 2 dell’invocato art. 6 della legge regionale n. 19/2001”;
  • si tratta nello specifico di costruzione di dimensioni non trascurabili che, occupando una cospicua zona di superficie ed implicando consistente incremento volumetrico (è una tettoia chiusa su due lati: dato pacifico), è idonea a modificare in maniera rilevante l’esistente assetto territoriale”.

Per il ricorrente, che arrivava sino a Palazzo Spada, il TAR non avrebbe valutato le risultanze della CTP circa la permanenza della prevalente destinazione a deposito della struttura e la portata marginale del parcheggio, che sarebbe qualificabile ex lege come opera di urbanizzazione.

Inoltre, evidenziavano che la preesistenza edilizia era (quale deposito) intesa al ricovero di attrezzi agricoli e di animali mentre l'attuale tettoia è destinata a deposito-legnaia e parcheggio con conseguente identica categoria urbanistica. Non si palesava, quindi, alcuna necessità di apposito permesso di costruire.

 

Inquadramento dell'opera: manufatto di portata 'consistente'

Il Consiglio di Stato parte inquadrando l'opera: si tratta di una tettoia di ben 30 mq la cui struttura portante verticale è costituita da “un pilastrino e da una muratura su due lati mentre quelle orizzontali, a falda unica, sono costituite da travi in legno sormontate da una copertura in tegole”. 

Tra l'altro, la tettoia è realizzata in una zona sottoposta a vincolo paesaggistico e vincolo archeologico, in quanto rientra nella perimetrazione del Parco Nazionale del Vesuvio.

Secondo Palazzo Spada, va ad ogni modo posta in evidenza l'obiettiva consistenza del manufatto, costituito da una tettoia chiusa su due lati e con una copertura stabile, in maniera quindi senz’altro da incidere non solo sul piano urbanistico, ma anche paesaggistico.

Siamo in presenza di un manufatto voluminoso (30 mq-90 mc) realizzato senza titolo edilizio in area paesaggisticamente vincolata e ad elevato rischio sismico. In alcun caso l'appellante potrebbe ottenere la (necessaria) autorizzazione paesistica postuma.

 

Tettoia di 30 mq: no alla SCIA, serve il permesso di costruire

Sono pertanto infondati i motivi con cui l’appellante afferma che il manufatto avrebbe potuto essere realizzato con SCIA o che addirittura, fosse assimilabile a un ‘parcheggio interrato’ ai sensi della ‘legge Tognoli’ del 1989.

Del resto il Consiglio di Stato ha di recente confermato che “È necessario il rilascio del permesso di costruire per la realizzazione di una tettoia che, per le proprie caratteristiche intrinseche, per le modalità di costruzione, funzioni e impatto derivante dalla non temporaneità dell'intervento, comporti una trasformazione sostanziale del territorio” (sentenza, sez. VI, 28 marzo 2025, n. 2603; v. anche sez. VI, 12 novembre 2024, n. 9054; sez. VII, 25 giugno 2024, n. 5605).

Ricorso respinto, demolizione confermata.


LA SENTENZA E' SCARICABILE IN ALLEGATO

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