Tettoia in legno al primo piano dell'edificio: quale titolo abilitativo serve?
La tettoia è sottratta al regime del permesso di costruire ove la sua conformazione e le ridotte dimensioni ne rendano evidente e riconoscibile la finalità di mero arredo e di riparo e protezione (anche da agenti atmosferici) dell'immobile cui accedono.
Come si fa a capire se per realizzare una tettoia è sufficiente presentare una SCIA oppure serve il permesso di costruire? Quando la tettoia può 'passare' anche in edilizia libera? Quando configura una nuova costruzione?
Le tettoie sono sicuramente tra le opere edilizie più gettonate perché 'stanno bene ovunque' e spesso sono contestuali a interventi di ristrutturazione cd. leggera, cioè che non vanno a modificare l'assetto preesistente dell'edificio.
La maggior parte delle volte, però, la tettoia configura un'intervento a sè stante che richiede il titolo abilitativo pieno proprio perché, ad esempio in virtù delle grandi dimensioni, cambia lo status quo 'urbanistico' e si deve considerare come vera e propria costruzione impattante sul territorio.
Le tettoie del contendere
Nel caso della sentenza 1725/2025 del 24 ottobre del Tar Salerno, ci troviamo di fronte al diniego al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica di una tettoia "in legno e tegole da realizzare al primo piano".
In realtà le tettoie erano due: il rilascio di autorizzazione paesaggistica era stato infatti chiesto per la realizzazione, al piano terra, di una pergotenda di mq. 10,00 circa e, al primo piano, di due tettoie in legno, da realizzarsi sul lato sud (per mq. 11,20) e sul lato ovest (per mq. 10,45), finalizzate all'ombreggiamento dei relativi terrazzi.
La Soprintendenza ha comunicato quindi i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, consistenti nell’asserito carattere permanente dell'intervento assimilabile “a tutti gli effetti alla nuova costruzione, vietata in tale ambito”.
Il ricorrente ha quindi rinunciato a una delle due tettoie, ma la Soprintendenza ha comunque espresso parere negativo al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per la tettoia da realizzare al primo piano.
Il ricorso: è una tettoia pertinenziale?
Il ricorrente deduce l'erronea qualificazione della tettoia quale nuova costruzione non consentita dal PUT, considerato il carattere pertinenziale del manufatto, che occupa non più di 10 mq (inferiori al 20% della superficie del terrazzo, avente un’ampiezza complessiva di circa 60 mq), la sua natura transitoria e amovibile (stante la tipologia di aggancio all’immobile principale) e l’apertura su due lati che esclude che l’opera sviluppi volumetria.
In definitiva, la tettoia ricadrebbe fra gli interventi qualificati “di lieve entità” dall’allegato B al d.P.R. n. 31/2017, che al punto B.17 fa per l’appunto riferimento a “tettoie, porticati, chioschi da giardino di natura permanente e manufatti consimili aperti su più lati aventi una superficie non superiore a 30 mq”.
Il permesso è obbligatorio se si altera la sagoma dell'edificio...
Il TAR accoglie il ricorso, ricordando che per individuare esattamente il 'giusto' titolo abilitativo necessario per una tettoia, bisogna riferirsi all'impatto effettivo che le opere generano sul territorio. In pratica, un intervento edilizio configura nuova costruzione laddove, avuto riguardo alla sua struttura e all'estensione dell'area relativa, esso si presenti idoneo a determinare significative trasformazioni urbanistiche ed edilizie: “quando le tettoie incidono sull'assetto edilizio preesistente, non possono essere considerate quali interventi di manutenzione straordinaria ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. b), D.P.R. n. 380 del 2001, in quanto non consistono nella rinnovazione o nella sostituzione di un elemento architettonico, ma nell'aggiunta di un elemento strutturale dell'edificio, con modifica del prospetto, perciò la relativa costruzione richiede il preventivo rilascio del permesso di costruire, non essendo assentibile con semplice DIA, anche in ragione della perdurante modifica dello stato dei luoghi" (T.A.R. Campania, Napoli, sez. II, 29/04/2019, n. 2284).
Nel caso di una tettoia appoggiata ad un edificio esistente - come nel caso di specie - il preventivo rilascio del permesso di costruire è, quindi, necessario quando, per le sue dimensioni e caratteristiche costruttive, la tettoia sia idonea ad alterare la sagoma dell'edificio.
Quindi, una tettoia diventa nuova costruzione ogni qual volta integri un manufatto "non completamente interrato che abbia i caratteri della solidità, stabilità e immobilizzazione al suolo, anche mediante appoggio, incorporazione e collegamento fisso ad un corpo di fabbrica preesistente o contestualmente realizzato, indipendentemente dal livello di posa e di elevazione dell'opera" (Consiglio di Stato, sez. VI, 14 marzo 2023, n. 2629).
...ma non serve se ha solo finalità di arredo o riparo
La tettoia è invece sottratta al permesso di costruire - e quindi installabile liberamente o al massio dietro presentazione di una semplice SCIA - ove la sua conformazione e le ridotte dimensioni ne rendano evidente e riconoscibile la finalità di mero arredo e di riparo e protezione (anche da agenti atmosferici) dell'immobile cui accedono (cfr. TAR Catanzaro, sez. II, 23 marzo 2018, n. 732; T.A.R. Campania, Napoli, sez. IV, 14 maggio 2020, n. 1802).
In questo caso, l'opera edilizia non ha le caratteristiche per integrare una nuova costruzione, visto che dalle fotografie depositate in giudizio si evidenzia una struttura leggera, aperta su due lati, posta a servizio del fabbricato sulla cui parete esterna si appoggia, priva di autonoma destinazione e di dimensioni non significative, la cui finalità non può essere che quella di mero arredo e protezione dell'immobile.
Il ricorso è quindi da accogliere.
Edilizia
Esplora il mondo dell'edilizia, il settore dedicato alla progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici e infrastrutture. Scopri come la normativa italiana, come il Testo Unico dell'Edilizia (D.P.R. 380/2001) e le Normative Tecniche per le Costruzioni (NTC), regolano le pratiche edilizie per garantire sicurezza e qualità. Approfondisci il significato etimologico del termine "edilizia" e come le leggi locali e regionali influenzano la costruzione e gestione degli immobili.
T.U. Edilizia
Il D.P.R. 380/2001 (Testo unico dell'edilizia) definisce le regole fondamentali da seguire in ambito edilizio, disciplinando l’intero ciclo del processo edilizio: i titoli abilitativi (CILA, SCIA, permesso di costruire), i procedimenti amministrativi, i regimi sanzionatori, gli adempimenti tecnico-progettuali, gli standard di sicurezza e agibilità degli edifici.
Tettoie, pergotende e pergolati
Tettoie, pergotende e pergolati sono opere esterne con funzioni e regimi edilizi differenti. In questa sezione INGENIO raccoglie articoli su normativa, permessi, edilizia libera, vincoli, materiali, progettazione, sicurezza strutturale e giurisprudenza, offrendo un riferimento tecnico aggiornato per professionisti, imprese e tecnici della PA.
Titoli Abilitativi
Permesso di costruire, SCIA, CILA, edilizia libera: cosa sono, quando servono e cosa comportano. INGENIO ti guida nella scelta del corretto titolo edilizio, con articoli tecnici, esempi e normativa aggiornata.
Condividi su: Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp
