Ventilazione Meccanica Controllata (VMC) e nuovo decreto CAM 2025. Le novità
Il nuovo Decreto CAM Edilizia (DM 24/11/2025), in vigore dal 2 febbraio 2026, introduce requisiti stringenti su aerazione e qualità dell’aria. Questo articolo offre indicazioni operative per il corretto dimensionamento della VMC nei diversi tipi di edifici.
VMC e appalti pubblici: cosa cambia con i nuovi CAM Edilizia?
Il 3 dicembre 2025 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale l’attesissimo DM 24/11/2025 di adozione dei criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e affidamento di lavori per interventi edilizi. Comunemente chiamato “ Decreto CAM edilizia ”, esso aggiorna e sostituisce l’edizione del 2022. Entrerà in vigore il 2 febbraio 2026.
Aerazione, ventilazione e qualità dell’aria: il criterio CAM 2.3.6 punto per punto
Il titolo del criterio è: “Aerazione, ventilazione e qualità dell’aria”.
Le prime righe del testo specificano molto bene la differenza tra aerazione e ventilazione. Infatti, pur richiamando la necessità della presenza di serramenti apribili per garantire l’aerazione diretta in tutti i locali dove sia prevista l’occupazione delle persone (cioè l’apertura manuale, quando desiderato), viene detto molto chiaramente che la qualità dell’aria interna deve essere garantita tramite la progettazione e l’installazione di un sistema di ventilazione meccanica e l’implementazione di tecnologie per il monitoraggio di contaminanti e di efficienza del sistema di ventilazione, così come schematizzato in Figura 1.
Successivamente viene spiegato che il calcolo delle portate di ventilazione di progetto deve essere effettuato secondo la UNI EN 16798-1 così come schematizzato in Figura 2. A differenza della precedente edizione scompare il richiamo alla UNI 10339 che è stata ritirata nell’anno 2024 .
Calcolo delle portate di ventilazione minime nei CAM
Ai fini del calcolo della portata di ventilazione sono distinti i seguenti casi:
CASO 1: nuove costruzioni, demolizione e ricostruzione, ampliamento e sopra elevazione;
CASO 2: ristrutturazioni importanti di primo livello;
CASO 3: ristrutturazioni importanti di secondo livello e riqualificazioni energetiche;
CASO 4: ristrutturazioni importanti di secondo livello e riqualificazioni energetiche limitatamente alla sola ristrutturazione di impianto termico.
Per ognuno dei quattro casi le portate di ventilazione minime sono da calcolarsi nella seguente maniera, facendo riferimento a classi (I, II, III) e tipologie di edifici (VLPB, LPB e NLPB) introdotti nella UNI EN 16798-1:
CASO 1: riferimento alla Classe II ed edifici VLPB;
CASO 2: riferimento alla Classe II ed edifici LPB;
CASO 3: riferimento alla Classe II ed edifici LPB;
CASO 4: se sussiste impossibilità tecnica a conseguire Classe II, concesso il riferimento a Classe III.
Lo schema di Figura 3 riassume le casistiche sopra descritte.

Viene inoltre precisato che la scelta dei materiali nell’edificio deve essere focalizzata su materiali a basse emissioni per garantire il soddisfacimento delle condizioni “low polluting” o “very low polluting building”.
La UNI EN 16798-1:2019 e l’Appendice per il calcolo delle portate di progetto
Per approfondire i contenuti della UNI EN 16798-1:2019 in merito ai temi del calcolo delle portate di ventilazione e della tipologia di edifici, si rimanda all’articolo di approfondimento dedicato. (
Leggi l’articolo
)
È importante osservare che nel mese di novembre 2025 è stata pubblicata l’Appendice nazionale della UNI EN 16798-1 a cui, ora, occorre fare riferimento per calcolare le portate di progetto per l’edilizia residenziale e terziaria. Fino ad ora i progettisti avevano familiarizzato con i valori contenuti nell’Appendice B. Per approfondire la tematica e comprendere le differenze tra le due appendici, sul tema della ventilazione degli ambienti, si rimanda all’articolo di riferimento. (
Leggi l’articolo
)
VMC e benessere termico: un equilibrio progettuale indispensabile
Il criterio prosegue poi affermando che in qualsiasi contesto progettuale deve essere verificato che la diffusione delle portate di ventilazione in ambiente non generi incompatibilità con il raggiungimento dei requisiti di benessere termico, delineati al “2.3.3”. Tale presupposto è fondamentale: per questo motivo la stessa UNI EN 16798-1 è strettamente collegata alla UNI EN ISO 7730 sul comfort termico.
Inoltre, vengono affrontate ulteriori tematiche, relativamente alle quali sono descritte successivamente le informazioni presenti nel criterio:
- l’uso razionale dell’energia nei periodi invernali ed estivo;
- la rumorosità;
- il possibile ingresso di agenti inquinanti presenti nell’aria esterna.
In merito alla pulizia dei filtri e delle condotte aerauliche viene generalmente affermato che essa deve essere effettuata secondo quanto previsto dalla normativa vigente. A tale proposito si ricorda che – seppure la manutenzione degli impianti sia una prassi piuttosto trascurata – esiste un nutrito numero di normative tecniche su questa tematica. Per rimanere nell’ambito del pacchetto delle UNI EN 16798, si consiglia di prendere visione della parte 17 ( Consulta la norma ) dedicata alle linee guida per l'ispezione degli impianti di ventilazione e condizionamento dell'aria e della parte 18 ( Consulta la norma ) che ne costituisce il relativo rapporto tecnico.
In merito alla tematica del contenimento dell’uso di energia impiegata dai sistemi di ventilazione viene richiesto che il sistema sia progettato in modo da garantire un valore di SFP inferiore a 1,5 kW/(m3/s) e viene detto che questo si ottiene tramite varie strategie per ridurre al minimo le perdite di carico, per quanto possibile. È da notare che le aziende del settore realizzano centrali sempre più performanti, con ventilatori a basso consumo energetico, ottemperando le richieste della regolamentazione europea eco-compatibile cosiddetta “eco-design”. Del parametro SFP, non a caso, si parla nella UNI EN 16798-3 dedicata alla progettazione dei sistemi di ventilazione nel settore terziario.
Il criterio inoltre specifica che i sistemi di ventilazione meccanica devono prevedere il recuperatore di calore con una efficienza di almeno 80% unitamente alla funzione di bypass che si attivi, quando conveniente, nei periodi di raffrescamento o nella cosiddetta “mezza stagione”. Di fatto sembra proprio che il criterio escluda i sistemi di ventilazione unidirezionali che invece potrebbero risultare vantaggiosi dal punto di vista energetico ed economico nelle zone climatiche italiane più calde e con assenza di occupazione durante il periodo estivo (ad esempio le scuole).
Il criterio poi introduce il concetto dell’SRI, ovvero dello “Smart Readiness Indicator”, riprendendo due importanti temi di cui parla l’ultima Direttiva EPBD sull’efficienza energetica in edilizia (2024/1275/CE) e cioè:
- il ricorso eventuale a “dynamic envelope components”, cioè aperture per favorire la ventilazione naturale ai fini del raffrescamento ventilativo;
- la predisposizione degli edifici all’intelligenza artificiale.
In merito a questi aspetti è da segnalare che il CEN TC 156 è al lavoro per concludere un progetto di Specifica Tecnica (TS, Technical Specification) cioè una linea guida per la progettazione dei sistemi di ventilazione naturale (ivi comprese le “dynamic envelope components”) in abbinamento a quella meccanica. Per la loro gestione è necessario un sistema “intelligente” per ottimizzare i consumi di energia primaria per la climatizzazione estiva ed il rinnovo dell’aria. Il mondo della progettazione si troverà prossimamente a familiarizzare con il tema dell’SRI: forse queste richieste introdotte dal criterio possono in questo momento risultare premature. La pubblicazione della TS di cui sopra è prevista nel 2026 e probabilmente fornirà maggiore chiarezza per questi aspetti.
La parte conclusiva del criterio afferma che ogni impossibilità tecnica di ottemperare in tutto o in parte agli obblighi previsti deve essere adeguatamente descritta dal progettista nell’apposita relazione tecnica di progetto motivando la non fattibilità di tutte le diverse opzioni tecnologiche disponibili. Le risultanze devono essere inoltre riportate nella “Relazione CAM di Progetto” descritta al criterio 2.1.1
Alcune riflessioni conclusive ed evidenza di alcune criticità per la VMC nei nuovi CAM Edilizia
In conclusione, il criterio sulla ventilazione e sulla qualità dell’aria interna del nuovo “Decreto CAM 2025” ha confermato l’obbligo della progettazione dei sistemi di ventilazione meccanica in caso di nuova costruzione e ristrutturazioni importanti, così come sopra descritto. L’unico riferimento normativo per il calcolo delle portate di ventilazione è la UNI EN 16798-1 (che da novembre 2025 dispone della propria Appendice Nazionale).
Purtroppo, si riscontra ancora una volta che il criterio, limitando all’uso di una specifica classe (la Classe II) impone delle limitazioni all’uso della UNI EN 16798-1 e della nuova Appendice Nazionale 2025. Queste ultime, invece, prevedono che la scelta di una specifica classe derivi dalle valutazioni compiute dal progettista in accordo con la committenza. L’imposizione del riferimento alla classe II potrebbe facilmente scontrarsi con l’infattibilità tecnica, soprattutto in edifici esistenti.
Un quesito su cui riflettere
Nasce quindi una domanda: se la UNI EN 16798-1, che è una norma sotto mandato EPBD e quindi incentiva l’uso razionale e consapevole dell’energia, lascia la possibilità di scelta tra tre classi di progetto, perché il legislatore italiano ha deciso restringere il campo di applicazione?
Quando si parla di ventilazione degli edifici non si può genericamente affermare che “nel settore pubblico occorre cercare di ottenere risultati particolarmente virtuosi”. Infatti, è importante precisare che più sono elevate le portate di ventilazione, più aumentano i consumi energetici, più aumenta il rumore emesso dall’impianto, più si riduce l’efficienza del recuperatore di calore, più aumentano i costi e gli ingombri…più aumentano, in definitiva, i casi di impossibilità tecnica.
Speriamo quindi che la futura revisione del criterio tenga conto di queste considerazioni e del fatto che già ricambiare tramite un impianto di ventilazione la portata minima (4 L/s per persona secondo UNI EN 16798-1) indurrebbe ad un elevatissimo miglioramento della qualità dell’aria interna in moltissimi edifici pubblici che al momento ricorrono unicamente alla inefficiente ed inefficace aerazione.
(*) Ndr. - Il 15/12/2025, su segnalazione dell’autrice, la figura 3 è stata revisionata a seguito di un confronto con alcuni tecnici che hanno contribuito alla definizione del requisito sulla ventilazione. In relazione al caso applicativo 3, la nuova rappresentazione riflette un’interpretazione ritenuta più attendibile. Permane tuttavia una certa ambiguità interpretativa nel testo di riferimento, come evidenziato dall’autrice.
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