CAM Edilizia: le novità che rivoluzionano progettazione e appalti. Intervista a Sergio Saporetti (MASE)
Nuovi CAM Edilizia 2025: dall’aggiornamento normativo alle ricadute su progettazione e gare pubbliche. Sergio Saporetti (MASE) illustra le ragioni che hanno guidato la revisione dei criteri, chiarisce le regole del periodo transitorio e approfondisce il ruolo della Relazione CAM e dell’LCA nei processi progettuali. Offre inoltre una panoramica delle principali novità introdotte nelle specifiche tecniche e nei criteri premianti.
Il 3 dicembre 2025 sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale (Serie Generale n. 281) i nuovi CAM Edilizia, adottati con decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica del 24 novembre 2025. L’entrata in vigore dei nuovi CAM Edilizia è fissata al 2 febbraio 2026.
Aggiornamento dei CAM Edilizia: cosa ha spinto alla revisione
Perché c’è stato bisogno di riscrivere i CAM Edilizia? Qual è l’idea di fondo di questo nuovo decreto e, in pratica, che cosa cambia nel modo di progettare e appaltare le opere pubbliche?
I decreti CAM contengono allegati tecnici che, proprio perché sono tecnici, hanno bisogno di un aggiornamento periodico: questo è già previsto nel Piano nazionale acquisti pubblici verdi (PAN GPP).
In particolare, nel settore edilizia le cose cambiano molto nel corso del tempo, per cui è necessario avere questa flessibilità normativa di adeguamento al mercato reale, alle nuove innovazioni, tecnologie e conoscenze che man mano si sviluppano.
Questo è il motivo per cui si aggiornano i Criteri Ambientali Minimi e, in questo ultimo lavoro, l’aggiornamento è stato molto intenso: ha riguardato praticamente tutto il documento. Proprio per questo si prevede che avrà una durata di vita di almeno cinque anni, considerando la portata degli aggiornamenti effettuati.
SCARICA IL TESTO DELL'ALLEGATO TECNICO CAM EDILIZIA 2025
Regime transitorio dei nuovi CAM: come orientarsi tra vecchie e nuove regole
Sul tema del transitorio c’è ancora incertezza. Come ci si deve regolare per progetti già validati, bandi non ancora pubblicati e varianti in corso d’opera? Può darci uno schema semplice per capire quando valgono i vecchi CAM e quando scattano i nuovi?
Questa è un’esigenza manifestata da molte stazioni appaltanti già nel periodo di vigenza del precedente decreto: capire come comportarsi nel momento in cui si passa, ad esempio, da un progetto di prefattibilità già approvato a un progetto esecutivo, oppure da un progetto esecutivo validato alla gara lavori, quando vengono adottati i nuovi CAM.
Finora i CAM avevano semplicemente una data di entrata in vigore fissata a quattro mesi dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, ma questo non era un modo preciso di rispondere all’esigenza delle stazioni appaltanti, che spesso si trovavano alla scadenza dei quattro mesi senza sapere esattamente come comportarsi.
Questo aspetto è stato risolto con l’ultimo decreto, che contiene un articolo specifico dedicato alle disposizioni transitorie. Si tratta di un elemento molto importante, che dà molte risposte ed è stato elaborato insieme ad ANAC: sicuramente risolverà la gran parte dei dubbi delle stazioni appaltanti.
SCARICA IL DECRETO MINISTERIALE PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE
Relazione CAM: strumento chiave di rendicontazione per la conformità del progetto e dell'intervento
L’allegato tecnico e la relazione CAM di progetto introducono un modo diverso di “raccontare” il progetto. Se dovesse spiegarlo a un RUP o a un progettista, che cosa devono fare di diverso rispetto a prima per essere davvero in regola con i CAM?
La relazione CAM è stata notevolmente migliorata ed è stato proposto per il capitolo sui lavori. Nel testo attuale c'è una clausola contrattuale in capo al progettista, quindi la relazione CAM di progetto, è una relazione CAM dell'impresa appaltatrice.
Questo è un passaggio fondamentale ed è importante che anche i RUP comprendano che questo documento è uno strumento di rendicontazione della conformità ai CAM, molto utile per valutare la documentazione presentata dall’offerente.
Un aggiornamento profondo dei criteri CAM, non un semplice ritocco
Nel nuovo testo sono state riviste molte specifiche tecniche per edifici, opere e materiali. Quali sono, a suo avviso, le tre novità più importanti che progettisti e produttori devono tenere subito a mente?
Le novità del nuovo testo sono molteplici: la maggioranza dei criteri già esistenti nel 2022 sono stati rivisti e aggiornati. Ci sono però alcuni temi più importanti di altri, più dirimenti, soprattutto dal punto di vista dell’efficienza energetica dell’involucro edilizio.
Penso, ad esempio, al criterio sulla prestazione dell’edificio in fase estiva, un tema che ha assunto sempre più importanza anche a causa dei cambiamenti climatici e della necessità di una corretta gestione dell’edificio proprio in questa fase. Dato che la fase estiva tenderà ad allungarsi nel tempo – si prevede che entro questo secolo potremmo avere fino a tre mesi in più di periodo estivo – questi criteri diventano fondamentali.
Ma la novità forse più rilevante è l’introduzione di nuovi criteri su temi prima non affrontati: l’umidità, i giunti di raccordo, le vetrate. Insomma, ci sono diversi criteri, sia obbligatori sia premianti, che affrontano nuovi temi significativi.
Benessere interno: focus su comfort, qualità dell'aria e salute
Con i nuovi CAM tutto ciò che riguarda il benessere interno – comfort estivo, benessere termo-igrometrico, qualità dell’aria, radon – fa un vero salto di livello. Per chi vive e lavora negli edifici qual è il vero cambiamento? Che messaggio danno i CAM sul tema della salute e del benessere delle persone?
Il tema del benessere è ancora poco conosciuto. Spesso ci si concentra su elementi tecnologici o sui materiali, ma non su un sistema complesso come l’organismo edilizio, che faccia anche far stare bene le persone che vivono gli ambienti.
Troppo spesso, sia negli uffici sia nelle abitazioni, ci si accorge che l’uso quotidiano degli spazi è diverso da quello che ci si aspettava in fase progettuale. Questo dipende da molti fattori: in primis quelli progettuali, ma anche quelli legati alla posa in opera e alla corretta costruzione dell’edificio.
Per questo nel decreto CAM il tema del benessere è molto attenzionato: benessere termico, comfort termo-igrometrico, ma anche, ad esempio, la qualifica dei posatori. L’impresa, oltre ad avere le proprie competenze, deve garantire una corretta messa in opera, che è fondamentale per raggiungere gli obiettivi progettuali.
Il tema della salute è quindi sempre più in auge, anche per una maggiore presa di coscienza da parte del pubblico e delle persone in generale.
Analisi LCA: da opzione tecnica a strumento strutturale della sostenibilità
Nei nuovi CAM si dice che lo studio LCA non sempre è obbligatorio, ma in alcuni casi diventa di fatto necessario. Dal punto di vista pratico, quando un progettista deve davvero usarlo e che cosa aggiungono LCA e LCC rispetto al vecchio approccio dei requisiti minimi?
Un organismo edilizio, come dicevo poc’anzi, è complesso: ci sono molti obiettivi da raggiungere. La sostenibilità di un edificio non riguarda solo l’efficienza energetica, ma anche altri temi, come l’economia circolare e la riduzione degli impatti ambientali, anche a fine vita.
Questi aspetti possono essere valutati attraverso elementi discreti, come i Criteri Ambientali Minimi, che affrontano le questioni in modo puntuale, oppure possono essere ulteriormente approfonditi e migliorati tramite un approccio LCA.
L'approccio LCA considera tutti gli aspetti ambientali legati all'organismo edilizio nel suo complesso quindi elementi progettuali, materiali utilizzati, prodotti da costruzione eccetera. Consideriamo che nel nuovo Codice Appalti la relazione di sostenibilità dell'opera deve includere una relazione LCA. La deve includere sempre, a meno che il RUP non giustifichi per qualche motivo la non necessaria implementazione di un LCA. È anche difficile sostenere il contrario. Quando si deve relazionare sulla sostenibilità, l'LCA deve essere presentata.
Siccome il Codice non dà, essendo una norma primaria, indicazioni su come svolgere l'LCA il decreto CAM interviene in questo senso. Essendo i decreti CAM - per la parte di sostenibilità degli acquisti pubblici - decreti attuativi del Codice, nell'ultima versione è stata notevolmente migliorata la metodologia LCA da applicare alle costruzioni. Tant'è che quest'elemento c'è anche per esempio nei CAM infrastrutture stradali.
Quindi, nel momento in cui bisogna realizzare un LCA, nei nuovi CAM troviamo la metodologia suggerita dal ministero per questo tipo di studio. È suggerito e consigliato utilizzare quella anche per standardizzare gli studi LCA presentati per le gare pubbliche.
Efficienza energetica, EPBD e Level(s)
I CAM arrivano in un momento in cui si discute della direttiva “Case Green” e si utilizza sempre di più il framework europeo Level(s). In che modo questi riferimenti hanno influenzato la revisione dei CAM?
Il framework Level(s) è stato considerato soprattutto per individuare possibili sinergie con i Criteri Ambientali Minimi. Non sono stati, in sé, un punto di riferimento; sono stati inseriti per cercare di trovare un punto di incontro tra i CAM e un processo europeo quale il framework Level(s).
L’utilità principale sta proprio nell’integrare una sinergia: offrire un riferimento concreto per permettere ai progetti conformi ai CAM di confrontarsi e dialogare con altre esperienze a livello europeo.
Protocolli di certificazione della sostenibilità e nuovi CAM
Molti edifici oggi puntano a protocolli come LEED, BREEAM, ITACA e altri sistemi di rating. In che modo questi protocolli si integrano con i nuovi CAM edilizia? Possono aiutare davvero stazioni appaltanti e progettisti, e fino a che punto è corretto “affidarsi” a loro per dimostrare la sostenibilità di un intervento?
I protocolli di sostenibilità edilizia sono strumenti operativi. Spesso le stazioni appaltanti hanno bisogno proprio di un supporto nella gestione di un processo operativo complesso.
Nei CAM questi protocolli sono citati come elementi opzionali, utili per garantire il successo dell’iniziativa progettuale e per accompagnare il percorso dall’idea progettuale al risultato finale, che deve essere conforme al progetto e alle esigenze prefissate.
Dato che gestire la complessità dei CAM non è semplice, il progettista deve essere molto qualificato. Non a caso esiste anche un criterio premiante sulla competenza del progettista. Da un lato quindi la competenza, dall’altro la possibilità di validare un progetto attraverso uno di questi protocolli, che può aiutare ulteriormente a conseguire il risultato desiderato.
I criteri premianti nei nuovi CAM Edilizia
Il sistema dei criteri premianti è stato aggiornato e in parte rafforzato. In che modo questi criteri possono spingere davvero innovazione progettuale e migliori offerte in gara, invece di restare solo “punteggi sulla carta”?
Le stazioni appaltanti, quando assegnano punteggi tecnici, devono farlo a ragion veduta. Una volta assegnato, il punteggio dà ovviamente un vantaggio all’operatore economico che partecipa alla gara.
Spesso però, soprattutto sui temi della sostenibilità, le stazioni appaltanti non hanno competenze sufficienti o una chiara percezione di ciò che è davvero premiante. I CAM intervengono anche in questo senso.
Da sempre includono un capitolo dedicato ai criteri premianti, che sono criteri significativi, in grado di alzare ulteriormente l’asticella della sostenibilità rispetto ai requisiti obbligatori.
È quindi opportuno assegnare punteggi tecnici rilevanti, in particolare al criterio legato alla competenza del progettista. È infatti il progettista con competenze olistiche, in tema di sostenibilità, che può garantire un risultato realmente sostenibile dell’opera. Il punteggio tecnico premiante consente così di far emergere e prevalere le migliori competenze.
L’intervista a Sergio Saporetti - Funzionario del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e coordinatore del Gruppo di Lavoro per l'aggiornamento dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) - è stata realizzata da Ingenio in occasione dell’Assemblea Nazionale dei Soci di GBC Italia, tenutasi il 10 dicembre 2025 a Roma.
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