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Veranda rialzata e copertura modificata: stop al fotovoltaico

Il TAR della Sardegna, con la sentenza n. 841/2026, chiarisce che le difformità edilizie nella copertura di una veranda, anche apparentemente contenute e non giustificate da interventi di efficientamento energetico, possono legittimare il diniego all’installazione di impianti fotovoltaici e incidere sulla conformità urbanistica dell’immobile.

L’articolo tratta la sentenza n. 841/2026 del TAR della Sardegna che ha respinto il ricorso di due proprietari di un’abitazione che contestavano il diniego del Comune all’installazione di un impianto fotovoltaico sul tetto del proprio immobile. Il diniego è stato motivato da alcune presunte difformità edilizie rilevate dall’amministrazione, in particolare con riferimento alle altezze della copertura e alla configurazione del tetto. Elemento rilevante è stata la veranda realizzata sull’edificio e su cui andava realizzato l'impianto, infatti, in seguito ad un sopralluogo disposto dal Tribunale, viene accertato un innalzamento della quota della gronda rispetto allo stato autorizzato nel 2016, incremento che i giudici hanno ritenuto non riconducibile alle sole tolleranze costruttive e non integralmente giustificabile con gli interventi di efficientamento energetico dichiarati.

Ma vediamo il caso…


La veranda

Secondo la voce n. 42 del Regolamento Edilizio Tipo la veranda si può definire come un:

“Locale o spazio coperto avente le caratteristiche di loggiato, balcone, terrazza o portico, chiuso sui lati da superfici vetrate o con elementi trasparenti e impermeabili, parzialmente o totalmente apribili.”

La realizzazione di una veranda generalmente comporta un aumento del volume dell’abitazione, pertanto dovrebbe essere soggetta all'acquisizione di un permesso di costruire (PdC) quando si verifichino:

  • un aumento di volumetria;
  • un’alterazione della sagoma e dei prospetti;
  • un cambio di destinazione d’uso.

Può una modifica anche minima alla copertura di una veranda compromettere la conformità urbanistico-edilizia di un intervento già autorizzato?

La risposta viene fornita dal TAR della Sardegna con la sentenza n. 841/2026, dove il giudice ha ritenuto rilevante, nel caso concreto, l’innalzamento del tetto della veranda, superiore alle tolleranze consentite e privo di adeguata coibentazione. Tali difformità hanno inciso in modo decisivo sulla valutazione complessiva dell’intervento, portando al rigetto del ricorso promosso dai ricorrenti.

Il caso

I proprietari di un immobile in un centro storico richiedono un’autorizzazione per installare un impianto fotovoltaico sulla copertura, ma il Comune rileva difformità rispetto ai titoli edilizi precedenti, in particolare variazioni delle altezze del tetto e di alcune parti dell’edificio, negando così il via libera tramite SUAPE e dando origine al contenzioso davanti al TAR Sardegna. L’edificio, risalente a prima del 1967, era stato oggetto di interventi autorizzati nel 2016 e di ulteriori lavori nel 2024 (rifacimento del tetto, interventi sulle strutture lignee e isolamento), seguiti dalla richiesta di variante per l'inserimento del fotovoltaico. I proprietari hanno sostenuto che le differenze riscontrate fossero solo errori grafici dei progetti, non modifiche reali dell’immobile. Tuttavia, il sopralluogo disposto dal TAR ha confermato scostamenti dimensionali rispetto al titolo del 2016, con particolare rilievo per una veranda affacciata sul giardino. I tecnici hanno infatti accertato che la quota della gronda della copertura sopra la veranda era passata da 1,99 metri a 2,15 metri, con un incremento di circa 16 centimetri.

Veranda e copertura senza coibentazione: escluse le tolleranze costruttive

Il giudice attribuisce particolare importanza proprio alla modifica riscontrata sulla veranda in particolare precisa che “(…) la porzione di copertura insistente sulla veranda e sulla lavanderia risulta priva di coibentazione. Tale dato assume rilievo decisivo ai fini del decidere. I ricorrenti hanno, infatti, fondato larga parte delle proprie difese sull’assunto secondo cui l’incremento altimetrico della copertura deriverebbe esclusivamente dall’inserimento del pacchetto di coibentazione dello spessore di cm 12. (...). La stessa parte ricorrente ha, tuttavia, espressamente riconosciuto in seno alla proposizione dei motivi aggiunti (…) che “la porzione di copertura che si protende verso il giardino sia priva di coibentazione”. Ne consegue che, proprio con riguardo alla porzione di copertura interessata dall’incremento maggiormente significativo —ossia quella sovrastante la veranda— non può operare la giustificazione fondata sull’inserimento del pacchetto isolante. L’aumento della quota della gronda lato giardino da mt. 1,99 a mt. 2,15 costituisce pertanto una modifica effettiva della conformazione della copertura, non riconducibile all’esecuzione di opere di efficientamento energetico. Né può condividersi la deduzione difensiva secondo cui l’altezza della gronda lato giardino sarebbe comunque conforme a quanto assentito con la DUA del **.**.2024 e rientrerebbe nelle tolleranze costruttive di legge.”
La parte del tetto sopra la veranda e lavanderia è risultata dai riscontri tecnici priva di coibentazione e i proprietari avevano sostenuto che l’aumento di altezza fosse invece dovuto solo allo strato isolante di 12 cm inserito per migliorare l'efficientamento energetico dello stabile.
Tuttavia, lo stesso ricorsista ammette che proprio quella porzione non è isolata, di conseguenza, l’incremento di quota non può essere giustificato come effetto di efficientamento energetico.
Ne consegue che si tratta di una modifica effettiva della copertura, non di una semplice tolleranza costruttiva.

La presenza di difformità edilizie, nel caso esaminato, anche quando riguardano modifiche apparentemente contenute della copertura (anche solo di una veranda legittimamente autorizzata), può impedire l'autorizzazione di nuovi interventi, compresa l'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili.

Scarica la sentenza in allegato

Keywords: difformità edilizie, veranda, impianto fotovoltaico, conformità urbanistico, tolleranze costruttive, copertura.

FAQ TECNICHE: Veranda rialzata e copertura modificata: stop al fotovoltaico

Le difformità su una veranda possono bloccare un impianto fotovoltaico?
Sì, se le difformità incidono sulla conformità urbanistico-edilizia complessiva dell’immobile. Nel caso TAR Sardegna 841/2026, variazioni della copertura hanno determinato il diniego dell’autorizzazione.
Il principio applicato è la coerenza tra stato legittimo e nuovo intervento.
Rileva anche la posizione dell’impianto sulla copertura difforme.

Cosa si intende per tolleranze costruttive in edilizia?

Sono scostamenti dimensionali minimi ammessi rispetto al titolo edilizio.
Sono disciplinate dall’art. 34-bis del DPR 380/2001.
Non coprono modifiche strutturali o alterazioni della sagoma.
Nel caso in esame, l’aumento di 16 cm è stato escluso dalle tolleranze.

Una veranda è sempre soggetta a permesso di costruire?

Dipende dall’impatto urbanistico.
Se comporta aumento volumetrico o modifica prospetti, sì.
In assenza di tali effetti può rientrare in regimi edilizi semplificati.
La qualificazione dipende dal progetto e dalla trasformazione reale.

Le difformità di copertura influiscono sulla sanatoria?

Sì, possono impedire nuove autorizzazioni fino alla regolarizzazione.
La verifica riguarda stato legittimo e coerenza del fabbricato.
Anche difformità localizzate possono avere effetto esteso.
Occorre istruttoria tecnica completa.

Il fotovoltaico richiede conformità edilizia totale?

Sì, l’impianto richiede edificio conforme o regolarizzato.
Le amministrazioni verificano lo stato legittimo prima del rilascio.
Difformità possono bloccare il procedimento SUAPE.

Le coibentazioni possono giustificare variazioni di quota?

Solo se tecnicamente documentate e coerenti con i rilievi.
Nel caso TAR Sardegna 841/2026 la giustificazione è stata esclusa.
La verifica deve essere puntuale su ogni porzione di copertura.

Qual è il ruolo del sopralluogo del giudice amministrativo?

Serve a verificare la corrispondenza tra progetto e stato reale.
Può confermare o smentire le difese tecniche delle parti.
Nel caso in esame ha accertato variazioni dimensionali rilevanti.
Elemento decisivo per la decisione finale.

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