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Autorizzazione paesaggistica: rimovibilità dell'opera non equivale a basso impatto

Quattro pilastri che sorreggono 7 travi e una grata in ferro che amplia la superficie di una terrazza non rientrano tra quelle strutture leggere e facilmente amovibili per le quali il DPR 31/2017 sancisce l'esclusione della necessità di una previa autorizzazione paesaggistica.

Un'opera edilizia non può essere qualificata come "di basso impatto" per la caratteristica di essere rimovibile e per il suo (teorico) utilizzo: per questo, non può essere esautorata di default dalla richiesta dell'autorizzazione paesaggistica ex DPR 31/2017, che è provvedimento soggetto a stretta intepretazione, non estensiva.

Il caso all'esame della Cassazione nella sentenza 50766/2023 dello scorso 20 dicembre, che ha fatto chiarezza sulla valenza del DPR sopracitato, merita un piccolo approfondimento.

 

Autorizzazione paesaggistica per opera edilizia: il caso

Il Procuratore generale ricorre con riguardo al punto A17 dell'allegato A del dpr 31/2017 e degli artt. 146 e 181 del Dlgs. 42/04 osservando come il predetto DPR abbia valenza esplicativa e non derogatoria di norme superiori.

Insomma: secondo l'accusa, le opere in contestazione composte di quattro pilastri che sorreggono 7 travi oltre che da una grata in ferro che amplia la superficie di una terrazza, da esaminarsi congiuntamente, non potrebbero includersi tra quelle strutture leggere e facilmente amovibili per le quali il DPR sancisce l'esclusione della necessità di una previa autorizzazione paesaggistica. E non si tratterebbe nemmeno di opere precarie.

 

Autorizzazione paesaggistica e autorizzazione semplificata: le regole

La Cassazione ricorda che, in tema di reati paesaggistici, le previsioni del DPR 31/2017, che individuano taluni interventi in aree sottoposte a vincolo i quali, per la mancanza di impatto sul bene tutelato, non richiedono il rilascio di autorizzazione paesaggistica, hanno natura regolamentare, dovendo, pertanto, essere interpretate in modo conforme alle disposizioni del d.lgs. 42/2004, e con esclusione di qualsiasi possibilità di estensione analogica che possa ampliarne il campo di operatività.

Ciò significa che, in quanto alla applicabilità nei singoli casi del decreto in esame, l'accertamento in fatto della riconducibilità degli interventi eseguiti in area sottoposta a vincolo paesaggistico nel novero di quelli non soggetti ad autorizzazione, di cui all'allegato A al DPR 31/2017, o di quelli di lieve entità sottoposti a procedimento autorizzatorio semplificato, di cui all'allegato B del citato DPR, deve essere condotto attenendosi ad un'interpretazione logico-sistematica di carattere finalistico delle disposizioni regolamentari, valevole a determinare l'applicazione delle disposizioni derogatorie previste dal decreto in oggetto ai soli interventi di lieve entità, tali essendo quelli che, per tipologia, caratteristiche e contesto in cui si inseriscono, non sono idonei a pregiudicare i valori paesaggistici tutelati dal vincolo.

In altri termini la previsione, di cui all'Allegato A del DPR 31 del 2017, di specifiche ipotesi sottratte alla autorizzazione paesaggistica è stabilita in conformità con l'articolo 149 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, ovvero nel quadro della ratio di tale ultima previsione che esclude dal novero della necessaria autorizzazione predetta solo quegli interventi che non pregiudichino l'assetto del paesaggio.

 

Autorizzazione paesaggistica ordinaria e semplificata: regimi a confronto

Per meglio comprendere la semplificazione normativa attuata con il dpr 31/2017 occorre inquadrare l’autorizzazione paesaggistica ordinaria, ex art. 146 d.lgs. 42/2004, per poi passare ad un rapido excursus afferente la “nuova” autorizzazione paesaggistica semplificata introdotta dal DPR 31/2017.


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Quali opere possono essere definite di 'lieve impatto' o di 'impatto nullo' sul paesaggio?

La Cassazione arriva quindi al punto, evidenziando che, in concreto, la disposizione di cui al punto A17 dell'allegato A al DPR 31/2017 annovera "installazioni esterne poste a corredo di attività economiche quali esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, attività commerciali, turistico-ricettive, sportive o del tempo libero, costituite da elementi facilmente amovibili quali tende, pedane, paratie laterali frangivento, manufatti ornamentali, elementi ombreggianti o altre strutture leggere di copertura, e prive di parti in muratura o strutture stabilmente ancorate al suolo".

 

Le opere del contendere non sono di lieve impatto paesaggistico: ecco perché

Questo - concludono gli ermellini - non collima col caso di specie, considerando che la struttura di cui si dibatte presenta, oltre che dimensioni tali da non risultare insuscettibili di impatto paesaggistico nei termini sopra indicati, anche caratteristiche di stabile installazione, senza che nulla osti peraltro, a tale ultimo riguardo, la circostanza, erroneamente dedotta in sentenza, per cui lo stabile ancoraggio al suolo citato nella norma in parola atterrebbe solo al terreno e non come nel caso di specie al terrazzo.

Tra l’altro, “la stabile installazione ovvero l'assenza di precarietà integra solo un elemento descrittivo e ulteriore, nient'affatto di per sé dirimente, che connota opere di ridotto impatto paesaggistico quali quelle disciplinate nel caso n. 17 della allegato A del DPR in parola”.

Nel contesto in esame assume importanza, quindi, il generale principio giurisprudenziale per cui “è stabile e inamovibile anche il manufatto non infisso o incorporato al suolo, ma che, per la sua forza di gravità, s'immedesima con il terreno sottostante con caratteristiche di stabilità e di inamovibilità e con capacità di trasformare in modo durevole l'area occupata, che viene in tal modo utilizzata definitivamente escludendo così una assoluta e contingente precarietà del manufatto”.

Tale circostanza si rinviene nel caso di strutture pesanti come quella del caso di specie, composta di ben quattro pilastri che sorreggono sette travi in legno in uno con una grata di ferro, da considerarsi unitariamente con le altre opere di copertura contestate.


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