CAM Edilizia 2025: obblighi e chiarimenti sulle armature in acciaio per calcestruzzo armato
Il DM 24.11.2025 aggiorna i CAM Edilizia e, al punto 2.4.4, introduce soglie minime di materia riciclata/recuperata per i prodotti in acciaio strutturale, incluse le armature per c.a. All'interno un'analisi di A.N.SAG.
Il D.M. 24 novembre 2025, emanato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, introduce i nuovi Criteri Ambientali Minimi (CAM) per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per interventi edilizi. Questo aggiornamento, previsto in attuazione dell'Art. 57, comma 2, del Codice dei Contratti Pubblici, mira a rafforzare la sostenibilità ambientale e l'economia circolare nel settore delle costruzioni pubbliche. Il nuovo quadro normativo, che abroga il precedente D.M. 256/2022, stabilisce requisiti obbligatori e criteri premianti per la progettazione e l'esecuzione dei lavori. Particolare attenzione è rivolta ai prodotti da costruzione, per i quali sono definiti contenuti minimi di materia riciclata, recuperata o sottoprodotto. In questo contesto, analizziamo i requisiti specifici per i prodotti in acciaio strutturale (punto 2.4.4) e l'impegno di A.N.SAG. per facilitare l'adempimento da parte degli operatori per le armature in acciaio da calcestruzzo armato.
I nuovi CAM Edilizia 2025: Quadro generale
Il D.M. 24 novembre 2025 adotta i Criteri Ambientali Minimi (CAM) per l’affidamento di servizi di progettazione e direzione lavori, servizi di manutenzione ed esecuzione di lavori, inclusi gli interventi di costruzione, ristrutturazione, manutenzione e adeguamento (CAM edilizia 2025). Tali disposizioni si applicano a tutti i contratti pubblici aventi questi oggetti, estendendosi non solo agli edifici ma a qualsiasi tipo di manufatto o opera. L'obiettivo principale è integrare le esigenze di sostenibilità ambientale nelle procedure d’acquisto della pubblica amministrazione, in linea con il Piano d’azione nazionale per la sostenibilità ambientale dei consumi (PAN GPP).
I CAM edilizia 2025 sono distinti in specifiche tecniche, clausole contrattuali e criteri premianti. L’applicazione delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali è obbligatoria per le stazioni appaltanti. I CAM edilizia 2025 sono redatti in coerenza con un approccio olistico all'architettura ecosostenibile e tengono conto dei principi di sviluppo dell’economia circolare e delle direttive europee, come il Green Deal e l'Agenda 2030 (in particolare l'obiettivo 12 su produzione e consumo sostenibile). L'approccio progettuale promosso favorisce la durabilità, il riutilizzo e la demolizione selettiva dei componenti per massimizzare il recupero dei materiali a fine vita.
I CAM edilizia 2025, che sostituiscono i precedenti (D.M. n. 256 del 23 giugno 2022 come modificato dal Decreto 5 agosto 2024), entreranno in vigore 60 giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, ovvero il 1° febbraio 2026. I soggetti tenuti all'applicazione dei CAM edilizia 2025 includono stazioni appaltanti, enti concedenti, concessionari e soggetti privati che assumono l'esecuzione di opere di urbanizzazione a scomputo totale o parziale del contributo di costruzione.
Infine, i precedenti CAM Edilizia continuano ad essere applicati (rif. art. 4 del DM 24.11.2025) nel caso “i cui bandi o avvisi indittivi di scelta del contraente sono pubblicati o, nel caso di procedura senza pubblicazione di bando, il cui avviso a presentare offerta è inviato, entro tre mesi dalla data di validazione del progetto di fattibilità tecnico-economica posto a base di gara”.
Scarica testo e allegato del decreto CAM EDILIZIA 2025
2.4.4 Prodotti in Acciaio: Requisiti per le armature in calcestruzzo armato
Il capitolo 2.4 dei nuovi CAM Edilizia 2025 si concentra sulle specifiche tecniche per i prodotti da costruzione e, in particolare, il punto 2.4.4 definisce i requisiti per i prodotti in acciaio, distinguendo tra usi strutturali e non strutturali.
Per i prodotti in acciaio destinati a usi strutturali (come le armature in acciaio da calcestruzzo armato), è richiesto un contenuto minimo di materia recuperata, riciclata o di sottoprodotti variabile a seconda del processo produttivo:
- Acciaio da forno elettrico non legato: contenuto minimo pari al 75%.
- Acciaio da forno elettrico legato: contenuto minimo pari al 60%.
- Acciaio da ciclo integrale: contenuto minimo pari al 12%.
Anche per gli usi non strutturali, sono previste percentuali minime obbligatorie di contenuto riciclato, recuperato, sottoprodotto; leggermente inferiori per l'acciaio da forno elettrico non legato (65%), mentre negli altri casi corrispondono alle % indicate per gli acciai destinati a usi strutturali (rispettivamente 60% e 12%).
In merito alla verifica di conformità è specificato che se il prodotto consegnato in cantiere, come nel caso delle armature in calcestruzzo armato, è composto da uno o più materiali base d’origine, è necessario che ogni singolo materiale base rispetti il criterio con le relative percentuali minime di contenuto di materia recuperata, riciclata o di sottoprodotti secondo le attestazioni indicate al criterio 2.1.2 “Contenuti del capitolato speciale d’appalto” dei CAM edilizia 2025, ovvero:
- Dichiarazione Ambientale di Prodotto (EPD): Deve essere conforme alle norme UNI EN 15804 e UNI EN ISO 14025. La EPD deve essere verificata da un organismo accreditato (in conformità a UNI CEI EN ISO/IEC 17029 e UNI EN ISO 14065) e deve riportare la percentuale di contenuto di materiale riciclato, recuperato o sottoprodotto nel paragrafo delle "informazioni ambientali aggiuntive".
- Certificazione di Prodotto "ReMade" o "ReMade in Italy".
- Certificazione di Prodotto basata sul bilancio di massa: Deve essere determinata tramite un metodo di calcolo basato sulla tracciabilità dei flussi fisici di materia per lo specifico prodotto ed essere rilasciata da un organismo di valutazione della conformità accreditato (come, ad esempio, la CP DOC 262).
- Certificazione di Prodotto in conformità alla prassi UNI PdR 88 (o norme tecniche successive basate su tale prassi), rilasciata da un organismo di valutazione della conformità accreditato.
- Documentazione "Made Green in Italy" (MGI): Deve includere la data di adesione e l'autorizzazione all'uso del logo (verificata da un organismo accreditato in conformità a ISO 17029 e ISO 14065), a condizione che la Dichiarazione Ambientale di Prodotto riporti la percentuale di contenuto riciclato, recuperato o sottoprodotto come informazione ambientale aggiuntiva.
Si specifica che le asserzioni ambientali auto-dichiarate, anche se conformi alla norma UNI EN ISO 14021, non sono ammissibili come mezzo di prova del contenuto minimo di materia riciclata, recuperata o sottoprodotti e che le certificazioni devono essere rilasciate da Organismi di valutazione della conformità accreditati per gli schemi specifici per il rilascio delle certificazioni, con riferimento alle norme serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000.
È fatto salvo l'uso dei mezzi di prova richiamati dal precedente DM 23 giugno 2022, purché siano stati rilasciati prima dell'entrata in vigore del nuovo decreto e possano essere utilizzati fino alla loro scadenza.
Per i prodotti strutturali, come le armature in calcestruzzo armato, la documentazione relativa ai materiali base d’origine, con le relative attestazioni, deve corrispondere a quanto indicato nella lista di rintracciabilità richiesta dalle Norme Tecniche delle Costruzioni (DM 17.01.2018), per le armature in acciaio da calcestruzzo armato il riferimento è il paragrafo 11.3.1.7.
Il fabbricante del prodotto finito (nel caso delle armature in calcestruzzo armato il Centro di Trasformazione) può dimostrare la conformità allegando le etichette ambientali o le certificazioni del prodotto finito stesso secondo quanto indicato al criterio 2.1.2 “Contenuti del capitolato speciale d’appalto”, oppure, in alternativa, fornire una dichiarazione del legale rappresentante che attesti che il prodotto finito, ovvero l’armatura in acciaio da calcestruzzo strutturale, è stata fabbricata utilizzando materiali base d’origine conformi alle percentuali minime indicate sopra. A questa dichiarazione devono essere allegate le attestazioni dei singoli materiali di base, fornite dalle acciaierie.
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Il ruolo di A.N.SAG.: chiarezza e supporto per i Centri di Trasformazione
L'Associazione Nazionale Sagomatori (A.N.SAG.) ha partecipato attivamente ai lavori che hanno portato alla definizione dei CAM Edilizia 2025. Tale partecipazione è stata volta a beneficio della categoria e per garantire chiarezza all'intero settore nell’applicazione di questo importante decreto.
In particolare, A.N.SAG. ha proposto metodi di verifica che mirano a sfruttare la documentazione esistente, semplificando l'iter di presentazione e di verifica delle evidenze richieste dal Decreto, come risulta nell’attuale criterio 2.4.4.
A tal proposito, per gli associati A.N.SAG., è disponibile un formato di dichiarazione editabile a supporto del soddisfacimento del criterio 2.4.4 dei CAM Edilizia 2025.
Questa dichiarazione, emessa dal Legale Rappresentante del Centro di Trasformazione, assolve a due funzioni chiave in riferimento ai prodotti consegnati:
- Tracciabilità: Afferma che tutte le forniture di armature sono accompagnate dalla documentazione di rintracciabilità richiesta dal D.M. 17.01.2018 (punto 11.3.1.7).
- Conformità al CAM: Dichiara che il 100% del materiale base d’origine utilizzato per la fabbricazione delle armature rispetta i requisiti di contenuto minimo di materia recuperata, materia riciclata o sottoprodotti previsti dal punto 2.4.4 del CAM Edilizia 2025.
La dichiarazione richiede inoltre di allegare i "Certificati di contenuto minimo di materia recuperata, riciclata o di sottoprodotti, rilasciati dalle acciaierie".
L'adozione di tale modello semplifica l'onere di verifica per la Direzione Lavori, consentendo ai Centri di Trasformazione di attestare in modo chiaro l'origine sostenibile del materiale base impiegato, garantendo la conformità del prodotto finale ai nuovi requisiti ambientali del CAM Edilizia 2025.
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