Equo compenso e appalti pubblici: ribasso 100% sulla quota del 35% dei servizi tecnici
Negli appalti pubblici per servizi tecnici, è possibile offrire un ribasso del 100% sulla quota variabile del 35% senza essere esclusi dalla gara. Secondo il TAR del Lazio, il divieto di ribasso “zero o cento” debba riguardare l’offerta complessiva. La norma prevede che il 65% del compenso dovrà restare fisso. Questa interpretazione tutela sia la libertà competitiva sia il principio dell’equo compenso nelle gare di ingegneria e architettura.
Appalti pubblici: è possibile un ribasso del 100% nei servizi tecnici?
Negli appalti pubblici, soprattutto quando si parla di servizi di ingegneria e architettura, sorgono due esigenze opposte:
- da un lato la libertà degli operatori economici di competere sul prezzo;
- dall’altro la necessità di garantire un compenso equo ed adeguato per prestazioni altamente qualificate sostenute.
Secondo l’art. 41, comma 15-bis, del D.Lgs. 36/2023 (introdotto dal d.lgs. 209/2024) “In attuazione degli articoli 1, comma 2, primo periodo, e 8, comma 2, secondo periodo, i corrispettivi determinati secondo le modalità dell'allegato I.13 sono utilizzati dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti ai fini dell'individuazione dell'importo da porre a base di gara per gli affidamenti di cui all'articolo 108, comma 2, lettera b), comprensivo dei compensi, nonché delle spese e degli oneri accessori, fissi e variabili. Le stazioni appaltanti procedono all'aggiudicazione dei predetti contratti sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo nel rispetto dei seguenti criteri:
a) per il 65 per cento dell'importo determinato ai sensi del primo periodo, l'elemento relativo al prezzo assume la forma di un prezzo fisso, secondo quanto previsto dall'articolo 108, comma 5;
b) il restante 35 per cento dell'importo da porre a base di gara può essere assoggettato a ribasso in sede di presentazione delle offerte. La stazione appaltante definisce il punteggio relativo all'offerta economica secondo i metodi di calcolo di cui all'articolo 2-bis dell'allegato I.13 e stabilisce un tetto massimo per il punteggio economico, entro il limite del 30 per cento.”
L’articolo del codice appalti (d.Lgs. 36 del 2023) stabilisce che l’aggiudicazione debba avvenire con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, introducendo una struttura rigida del prezzo:
- il 65% è fisso e non ribassabile;
- il 35% può essere soggetto a ribasso in sede di offerta.
La stazione appaltante definisce il punteggio economico secondo metodi predefiniti e il peso dell’offerta economica è limitato, con un tetto massimo del 30% (selezione sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo).
Ma se il 35% è ribassabile, è possibile azzerarlo del tutto? E quali conseguenze comporta?
Il Tar del Lazio ha affrontato tale tema e vediamo a quali conclusioni sia giunto…
Il ribasso 100% sulla quota del 35% dei servizi tecnici non comporta esclusione
In seguito a una gara d’appalto per affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria di una rete viaria, suddivisa in quattro lotti, delle società, riunite in raggruppamento temporaneo, chiedono l’annullamento degli esiti della gara e, in subordine, il risarcimento del danno.
Secondo le società un’altra impresa concorrente aveva presentato un’offerta economica non conforme alle regole di gara, in particolare, viene contestato un ribasso del 100% sul 35%, azzerando la componente variabile del compenso.
Il TAR del Lazio respinge il ricorso precisando che “(…) l’indicazione “Il ribasso percentuale offerto non può essere pari a zero né a cento” risulta al singolare e non al plurale sicché è da riferirsi all’offerta nel suo complesso, piuttosto che alle plurime componenti di cui ai par. 4.1 e 4.2;
- la stessa è inserita non in prossimità della disciplina di cui al par. “4.2 Ribasso percentuale offerto sulla quota parte del 35% dell’importo dei servizi tecnici di P.E. e C.S.P.” bensì nella successiva sezione, dedicata alla indicazione delle istruzioni relative alla compilazione materiale della busta economica;
- per il ribasso di cui al predetto paragrafo 4.2 sono assegnati dal disciplinare “Max punti 2” sicché, se si aderisse all’interpretazione della ricorrente, si arriverebbe alla paradossale conseguenza che il ribasso del 100% della quota del 35% comporterebbe l’esclusione tout court dell’operatore, mentre quello del 99% della stessa, di contro, l’attribuzione del punteggio massimo.”
Il divieto di ribasso “zero o cento” non riguarda la singola voce del 35% dei servizi tecnici, ma l’offerta nel suo complesso, quindi un ribasso del 100% su quella quota è ammissibile e non comporta esclusione.
Se si accettasse la tesi del ricorrente, si arriverebbe a un risultato illogico ove un ribasso del 100% porterebbe all’esclusione di un concorrente, mentre uno del 99% darebbe addirittura la possibilità di vedersi assegnato il massimo punteggio.
Il compenso per la progettazione presenta un 65% fisso che non può essere ribassato e solo il restante 35% può essere oggetto di ribasso in gara. Quindi offrire il 100% di ribasso significherebbe azzerare solo quella quota e non tutto il compenso. Di conseguenza, l’offerta è da ritenersi a tutti gli effetti legittima e conforme sia al bando sia alla normativa sull’equo compenso.
In conclusione:
un ribasso del 100% sulla quota del 35% dei servizi tecnici è ammissibile
e non comporta l’esclusione dalla gara.
Scarica la sentenza in allegato
Keywords: ribasso 100%, appalti pubblici, servizi tecnici, TAR Lazio, equo compenso, gare di ingegneria.
FAQ TECNICHE – Servizi tecnici: ribasso 100% sul 35% senza esclusione
Cos’è il meccanismo 65% fisso + 35% ribassabile nei servizi tecnici?
È la struttura economica prevista dal Codice Appalti per servizi di ingegneria e architettura. Il 65% del compenso è fisso e non soggetto a ribasso, mentre il restante 35% può essere oggetto di offerta economica. Serve a bilanciare qualità progettuale e concorrenza.
A cosa serve e in quali gare si applica?
Si applica negli affidamenti di servizi tecnici aggiudicati con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. È tipico nelle gare di progettazione, direzione lavori e coordinamento sicurezza, dove la componente qualitativa è centrale.
È possibile offrire un ribasso del 100% sulla quota del 35%?
Sì. Secondo il TAR Lazio, il ribasso totale sulla quota variabile è ammissibile. Il divieto di ribasso “zero o cento” riguarda l’offerta complessiva, non la singola componente economica del 35%.
Quali sono le prestazioni minime garantite dal sistema?
Il 65% fisso assicura un livello minimo di compenso per le prestazioni tecniche. I requisiti prestazionali restano definiti da disciplinare, capitolato e normativa tecnica, indipendentemente dal ribasso applicato sulla quota variabile.
Quali vantaggi rispetto a un ribasso libero sull’intero importo?
Riduce il rischio di offerte anomale e compressione eccessiva dei compensi. Mantiene una base economica stabile per attività complesse, salvaguardando qualità progettuale e responsabilità professionale.
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