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Fiscalizzazione parziale dell'abuso edilizio: prima bisogna richiedere l'accertamento di conformità

Anche a voler seguire la strada della fiscalizzazione parziale, prima si deve proporre istanza di conformità per l'insieme degli abusi sanabili e quindi proporre istanza di fiscalizzazione.

In materia di fiscalizzazione dell'abuso edilizio sono pieni i contenitori della giustizia amministrativa e, di recente, il Consiglio di Stato (sentenza 5409/2023 del 1° giugno) è intervenuto in un caso particolare ma interessante, che pensiamo si doveroso sottoporre all'attenzione dei nostri lettori.

Fiscalizzazione dell'abuso: di cosa si tratta?

Prima di tutto inquadriamo questo particolare istituto previsto dal nostro Testo Unico Edilizia.

Con l’espressione “fiscalizzazione degli abusi edilizi” si vuole intendere l’applicazione di una sanzione pecuniaria in luogo della demolizione.

L'applicazione delle sanzioni pecuniarie, c.d. “fiscalizzazioni”, è ammessa dal Legislatore in specifiche ipotesi racchiuse negli articoli 33 e 34 del DPR 380/2001, quando si determina un’oggettiva impossibilità di rimozione dell’abuso edilizio.

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Fiscalizzazione e sanatoria

Nel caso all'esame di Palazzo Spada, un comune ha respinto la richiesta di fiscalizzazione legata alla richiesta di permesso a costruire in sanatoria.

L'appellante ha chiesto un rinvio dell'udienza di discussione in ragione di due circostanze sopravvenute: la presentazione di una nuova tavola di progetto inerente la richiesta di fiscalizzazione e la presentazione di un'istanza di sanatoria.

Il Consiglio di Stato non ha ritenuto di accogliere l'istanza per il rinvio, in quanto in mancanza di accordo delle altre parti l'evoluzione dell'iter procedimentale sulla istanza di fiscalizzazione e la presentazione di un'istanza di sanatoria non possono portare il giudice a sospendere il giudizio sulla precedente domanda.

Poi si evidenzia che il provvedimento impugnato chiaramente afferma che:

  • a) l'istanza di fiscalizzazione non è coerente con la norma (art. 34 DPR 380/2001), in quanto limitata a una sola parte delle opere realizzate in difformità mentre, come si legge nell'atto “...andrebbe estesa all’altezza di 66 cm. sino alla distanza di 5 metri dal confine per tutta la lunghezza a confine dell’interrato”;
  • b) l'istanza di fiscalizzazione “...del tratto indicato in rosso non è assentibile in quanto non incide sulle parti strutturali…”.

Istanza di demolizione, accertamento di conformità, fiscalizzazione: le regole

Ma il punto focale della sentenza è quello nel quale Palazzo Spada spiega che l'appellante non ha impugnato la demolizione e non ha proposto istanza accertamento di conformità complessiva.

Essa ha chiesto la fiscalizzazione solo delle parti conformi.

E' stata cioè presentata un’istanza che è volta non a fare accertare la conformità dell’opera alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente (prevista dall’art. 36 del DPR 380/2001), ma ad ottenere il pagamento di una sanzione pecuniaria per l’impossibilità di provvedere alla demolizione senza pregiudizio per le parti conformi, ex art. 34, DPR 380/2001, che ha essa stessa come presupposto il riconoscimento dell’abusività dell’opera, per difformità dal permesso di costruire ma anche e soprattutto la possibilità di individuare parti conformi.

Questo modus operandi non può portare alla fiscalizzazione.

Occorreva - anche a voler seguire la strada della fiscalizzazione parziale - prima proporre istanza di conformità per l’insieme degli abusi sanabili e quindi proporre istanza di fiscalizzazione.

In presenza di ordinanza di demolizione non impugnata e in mancanza di accertamento di conformità non si può domandare la fiscalizzazione solo di una parte degli abusi, in presenza di un atto (la demolizione inoppugnata) dal quale risulta abusiva tutta l’opera.


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Allegati

Abuso Edilizio

L'abuso edilizio rappresenta la realizzazione di opere senza permessi o in contrasto con le concessioni esistenti, spaziando da costruzioni non autorizzate ad ampliamenti e modifiche illegali. Questo comporta rischi di sanzioni e demolizioni, oltre a compromettere la sicurezza e l’ordine urbano. Regolarizzare tali abusi richiede conformità alle normative urbanistiche, essenziale per la legalità e il valore immobiliare.

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