Requisiti minimi energetici: dal 3 giugno 2026 nuova Relazione Tecnica e verifica dell’Energy Manager
Requisiti minimi energetici: dal 3 giugno 2026 il DM 28 ottobre 2025 rafforza il ruolo della relazione tecnica ex “Legge 10” e introduce un passaggio operativo rilevante per gli enti pubblici: la verifica formale dell’Energy Manager sugli interventi che modificano la prestazione energetica degli edifici.
Dal 3 giugno 2026 entra in vigore il DM 28 ottobre 2025, che aggiorna il quadro dei requisiti minimi energetici degli edifici e incide sulla relazione tecnica prevista dall’art. 8 del D.Lgs. 192/2005. L’aspetto più rilevante per enti pubblici, progettisti ed Energy Manager riguarda la verifica formale del rispetto degli obblighi energetici negli interventi che modificano la prestazione dell’edificio. Grazie all'ing. Luca Bertoni, INGENIO approfondisce il nodo operativo della “Legge 10”, le esclusioni, i controlli comunali, il raccordo con il GSE e il modello aggiornato adottato in Lombardia.
Relazione tecnica energetica: cosa cambia dal 3 giugno 2026 per progettisti, enti pubblici ed Energy Manager
Per chi si occupa professionalmente di efficienza energetica negli edifici, il 3 giugno (2026) è uno dei giorni significativi: entra in vigore il DECRETO 28 ottobre 2025 “Aggiornamento del decreto 26 giugno 2015, recante «Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici”, pubblicato in GU lo scorso 5 Dicembre 2025.
Se ne è parlato tanto in questi ultimi tempi, ma un aspetto, a mio avviso importate, non è mai stato rilevato.
La verifica della relazione tecnica da parte dell’Energy Manager
Agli Energy Manager di istituzione pubbliche è ri chiesta una formale verifica del rispetto di tutti gli obblighi in tema di prestazioni energetiche degli edifici, nel caso di interventi che modifichino la prestazione energetica degli stessi (dal nuovo edificio alla riqualificazione energetica, passando per le ristrutturazioni importanti di primo e secondo livello e la modifica anche parziale degli impianti termici).
Tale compito, ai sensi dell’art. 2.2. del DM 28 ottobre 2025 (e per i lombardi dell’art. 4.8 del Allegato al Decreto 6437 del 15 maggio 2026), deve essere assolto attraverso una formale attestazione di verifica che integri la relazione tecnica, prevista all’articolo 8 del d.Lgs. 192/2005 (ciò che ancora oggi viene comunemente detta “Legge 10”).
Per i titoli abilitativi richiesti dopo il 3 agosto 2026, “ai fini del monitoraggio del conseguimento degli obiettivi in materia di fonti rinnovabili di energia”, tale relazione tecnica dovrà essere trasmessa al GSE, così come previsto dalla Sezione E. dell’Allegato III al D.Lgs. 199/2021 così come modificato dal D.Lgs. 5/2026.

Esclusione dall’obbligo di redazione della Relazione Tecnica
Ricordo solo, in questa sede, che secondo quanto previsto dal DM 28 ottobre 2025 e dai DM precedenti, la relazione tecnica:
- non è prevista, nel caso di sostituzione del generatore di calore con uno avente potenza nominale del focolare inferiore a 50 kW; in questo caso la relazione tecnica è prevista solo nel caso di un eventuale cambio di combustibile o tipologia di generatore (ad esempio da caldaia a pompa di calore). La sostituzione di una caldaia con un’altra di diversa tipologia (es. condensazione, multistadio, modulante, tradizionale) non è assimilata ad un cambio di tipologia di generatore;
- può essere sostituita nel caso di riqualificazione energetica, in presenza di chiusure oscuranti o di tipologie di superfici trasparenti per le quali risulti soddisfatta la verifica del fattore di trasmissione solare totale, la relazione tecnica può essere sostituita da dichiarazione dell’impresa esecutrice attestante la trasmittanza dei serramenti esistenti sostituiti e dalla documentazione attestante la marcatura CE (cogente secondo Regolamento (UE) 305/2011) sui serramenti di nuova fornitura redatta dal fabbricante.
In tutte le altre tipologie di intervento la relazione tecnica è sempre prevista.
Controlli da parte dei Comuni
Ricordo inoltre che, ai sensi dell’art. 8, commi 4 e 5, del Dlgs. 192/2005 (richiamati all’art. 4.14 e 4.15 del citato Decreto Regione Lombardia n. 6437 del 15 maggio 2026):
- Il Comune, anche avvalendosi di esperti o di organismi esterni, qualificati e indipendenti, definisce le modalità di controllo, ai fini del rispetto delle prescrizioni del presente dispositivo, accertamenti e ispezioni in corso d'opera, ovvero entro cinque anni dalla data di fine lavori dichiarata dal committente, volte a verificare la conformità alla documentazione progettuale;
- I Comuni effettuano le operazioni di cui al punto precedente anche su richiesta del committente, dell'acquirente o del conduttore dell'immobile. Il costo degli accertamenti ed ispezioni di cui al presente punto è posto a carico dei richiedenti.
Decreto Requisiti Minimi: Il modello di Relazione Tecnica
Il DM 28 ottobre 2025 ha previsto novità importanti in tema di prestazioni energetiche degli edifici.
Il modello di relazione tecnica non è ancora aggiornato.
Il DM 28 ottobre 2025 precisa allora, al punto, 2.2.1, che “nelle more dell’aggiornamento del suddetto decreto, le informazioni non previste dallo schema di relazione tecnica sono allegate ad esso dal progettista.”
Regione Lombardia invece, con il Decreto n. 6437 del 15 maggio 2026, ha invece aggiornato il modello di relazione tecnica, presente in Allegato C al citato Decreto.

FAQ TECNICHE: Requisiti minimi energetici: nuova Legge 10 e Energy Manager
A cura della Redazione di INGENIO
Che cos’è la relazione tecnica prevista dall’art. 8 del D.Lgs. 192/2005?
È il documento progettuale che dimostra il rispetto delle prescrizioni in materia di prestazione energetica degli edifici.
È ancora comunemente indicata come “Legge 10”, anche se il riferimento normativo attuale è l’art. 8 del D.Lgs. 192/2005.
Contiene verifiche su involucro, impianti, fabbisogni energetici, requisiti minimi e, dove previsto, obblighi di integrazione delle fonti rinnovabili.
Con il DM 28 ottobre 2025 diventa ancora più centrale come documento di tracciabilità tecnica dell’intervento.
In quali interventi è richiesta la relazione tecnica energetica?
È richiesta negli interventi che incidono sulla prestazione energetica dell’edificio: nuova costruzione, ristrutturazioni importanti di primo e secondo livello, riqualificazioni energetiche e modifiche degli impianti termici.
Il perimetro applicativo va verificato caso per caso in funzione della tipologia di intervento, della potenza dell’impianto e della normativa regionale applicabile.
Qual è il ruolo dell’Energy Manager nelle istituzioni pubbliche?
Il DM 28 ottobre 2025 richiama una verifica formale del rispetto degli obblighi energetici da parte dell’Energy Manager negli interventi pubblici che modificano la prestazione energetica degli edifici.
Tale verifica deve integrare la relazione tecnica.
Non sostituisce la responsabilità progettuale, ma aggiunge un presidio tecnico-documentale nel processo di controllo.
Il punto è rilevante perché introduce una maggiore tracciabilità tra progetto, verifica interna e conformità energetica.
Quando la relazione tecnica non è obbligatoria?
Non è prevista, secondo il testo richiamato, per la sostituzione di un generatore di calore con potenza nominale del focolare inferiore a 50 kW, salvo cambio di combustibile o cambio di tipologia di generatore.
Nel caso di sola sostituzione di serramenti, chiusure oscuranti o superfici trasparenti, la relazione può essere sostituita da dichiarazione dell’impresa e documentazione CE del fabbricante.
Quali controlli possono effettuare i Comuni?
Ai sensi dell’art. 8, commi 4 e 5, del D.Lgs. 192/2005, i Comuni possono definire modalità di controllo, accertamento e ispezione, anche tramite esperti o organismi esterni qualificati e indipendenti.
I controlli possono avvenire in corso d’opera oppure entro cinque anni dalla fine lavori dichiarata dal committente.
L’obiettivo è verificare la conformità dell’opera alla documentazione progettuale.
Gli accertamenti possono essere richiesti anche da committente, acquirente o conduttore, con costi a carico del richiedente.
Cosa succede se il modello nazionale di relazione tecnica non è aggiornato?
Il DM 28 ottobre 2025 prevede che, nelle more dell’aggiornamento dello schema nazionale, le informazioni non presenti nel modello vigente siano allegate dal progettista.
Questo significa che il modello non aggiornato non giustifica l’omissione dei dati richiesti dal nuovo quadro regolatorio.
Il progettista deve quindi integrare la relazione con allegati tecnici coerenti con i nuovi requisiti.
Regione Lombardia ha invece aggiornato il proprio modello con il Decreto n. 6437 del 15 maggio 2026.
Quali errori devono evitare progettisti, Energy Manager ed enti pubblici?
Il primo errore è considerare la relazione tecnica come un adempimento formale e non come documento di verifica prestazionale.
Il secondo è non distinguere tra obbligo nazionale, disciplina regionale e casi di esclusione.
Il terzo è non allegare le informazioni richieste dal nuovo DM quando lo schema nazionale non le prevede ancora.
Il quarto è sottovalutare la tracciabilità: relazione tecnica, attestazione dell’Energy Manager, documenti FER, controlli comunali e trasmissione al GSE devono essere coerenti.
Efficienza Energetica
L'efficienza energetica in edilizia e impiantistica è fondamentale per la progettazione sostenibile, puntando alla riduzione dei consumi e all'ottimizzazione delle risorse. Normative, certificazioni, isolamento termico, domotica e dettagli costruttivi giocano un ruolo chiave nel migliorare le prestazioni energetiche degli edifici.
Energia
Una home tematica sull’energia che guarda al costruito e oltre: efficienza, rinnovabili, accumulo, reti e digitalizzazione. Linee guida operative, casi studio, norme e modelli economici per progettisti, imprese e gestori. INGENIO seleziona contenuti affidabili per decisioni tecniche consapevoli e percorsi di decarbonizzazione, con esempi, strumenti, checklist e approfondimenti specialistici pratici.
Energie Rinnovabili
Area di Ingenio dedicata tema delle energie rinnovabili, dei sistemi e impianti che la utilizzano e sui bonus a disposizione per la loro installazione.
Impianti Elettrici
Con questo Topic raccogliamo su Ingenio tutte le News e gli approfondimento sullo specifico campo degli impianti elettrici.
Impianti Termici
Tutto sugli impianti termici: tipologie, componenti, normative, tecniche di posa e innovazioni. Una guida per progettisti, idraulici e termotecnici a cura di INGENIO.
Riqualificazione Energetica
La riqualificazione energetica degli edifici è fondamentale per ridurre i consumi e migliorare la sostenibilità. INGENIO raccoglie approfondimenti tecnici, normative, esempi applicativi e incentivi disponibili per i professionisti del settore.
Risparmio Energetico
Il risparmio energetico definisce le misure e le buone pratiche atte a ridurre i consumi e limitare gli sprechi ottenendo lo stesso importanti...
Condividi su: Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp
