Decreto Requisiti Minimi: 30 FAQ per capire cosa cambia davvero
Il Decreto Requisiti Minimi 2025 cambia dal 3 giugno 2026 verifiche energetiche, relazione tecnica, BACS, ponti termici e ricarica elettrica. Le 30 FAQ chiariscono cosa devono controllare progettisti, termotecnici, Energy Manager ed enti pubblici.
FAQ tecniche sul Decreto Requisiti Minimi 2025
Il Decreto Requisiti Minimi 2025 aggiorna il D.M. 26 giugno 2015 e sostituisce l’Allegato 1, incidendo sulla progettazione energetica degli edifici dal 3 giugno 2026. L’articolo di INGENIO, organizzato in 30 FAQ tecniche, chiarisce il rapporto con EPBD III ed EPBD IV, le nuove verifiche su BACS, ponti termici, ricarica elettrica, relazione tecnica, trattamento acqua, FER ed Energy Manager. Una lettura operativa per progettisti, imprese, PA e professionisti dell’efficienza energetica che devono tradurre il decreto in calcoli, allegati, asseverazioni e scelte progettuali verificabili.
1. Che cos’è il Decreto Requisiti Minimi 2025?
È il decreto che aggiorna il D.M. 26 giugno 2015 in materia di prestazione energetica degli edifici.
Il provvedimento interviene sulle metodologie di calcolo, sui requisiti minimi energetici, sulle verifiche da effettuare in fase di progetto e su alcuni obblighi collegati agli impianti tecnici e alle infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici.
Per gli ingegneri e i progettisti energetici non si tratta quindi di una norma “di scenario”, ma di un testo operativo: incide direttamente sulla progettazione, sulla relazione tecnica ex Legge 10, sulle verifiche dell’edificio reale rispetto all’edificio di riferimento e sulla documentazione da allegare al progetto.
2. Da quando si applica?
Il decreto entra in vigore il 3 giugno 2026.
La data deriva dalla previsione contenuta nell’articolo 11 del decreto, secondo cui il provvedimento entra in vigore 180 giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Essendo stato pubblicato il 5 dicembre 2025, il nuovo quadro diventa applicabile dal 3 giugno 2026. Da quella data, per i nuovi interventi soggetti al rispetto dei requisiti minimi, occorre fare riferimento al testo aggiornato del D.M. 26 giugno 2015 e al nuovo Allegato 1.
3. Il Decreto Requisiti Minimi 2025 recepisce la Direttiva Case Green?
No. Questo è uno dei chiarimenti più importanti.
Il D.M. 28 ottobre 2025 non recepisce la EPBD IV, cioè la Direttiva (UE) 2024/1275, nota nel dibattito pubblico come Direttiva Case Green. Il decreto aggiorna il quadro nazionale in attuazione della EPBD III, la Direttiva (UE) 2018/844, recepita in Italia con il D.Lgs. 48/2020.
Questo significa che il decreto oggi in vigore non esaurisce il percorso di adeguamento dell’Italia alla nuova direttiva europea del 2024. La EPBD IV dovrà essere recepita con ulteriori atti nazionali, che potranno incidere ancora sul quadro regolatorio degli edifici, sugli obiettivi di decarbonizzazione del parco immobiliare e sugli strumenti di pianificazione energetica.
4. Perché questa distinzione è importante per i progettisti?
Perché evita di attribuire al D.M. 28 ottobre 2025 obblighi che derivano, o deriveranno, da un altro quadro europeo.
Il Decreto Requisiti Minimi 2025 modifica regole tecniche già operative nel sistema italiano: calcoli energetici, requisiti di involucro, impianti, automazione, ricarica elettrica, ponti termici, verifiche documentali.
La EPBD IV, invece, introduce obiettivi più ampi e strutturali: traiettorie di riduzione dei consumi, edifici a zero emissioni, strategie nazionali di ristrutturazione, passaporti di ristrutturazione, indicatori e strumenti di lungo periodo.
Confondere i due livelli produce due rischi: da un lato si può sovrastimare il contenuto del decreto 2025; dall’altro si può sottovalutare l’impatto futuro del recepimento della EPBD IV.
5. Qual è il rapporto tra il decreto 2025 e il D.Lgs. 192/2005?
Il D.Lgs. 192/2005 resta la struttura portante della normativa italiana sulla prestazione energetica degli edifici.
Nel corso degli anni il decreto legislativo è stato modificato più volte per recepire le direttive europee in materia di efficienza energetica e prestazione energetica degli edifici. Il D.M. 26 giugno 2015, oggi aggiornato dal D.M. 28 ottobre 2025, costituisce uno dei principali provvedimenti attuativi di quel quadro.
In termini pratici, il progettista deve leggere il nuovo Decreto Requisiti Minimi non come norma isolata, ma come parte del sistema formato da D.Lgs. 192/2005, D.Lgs. 48/2020, norme tecniche UNI/TS 11300, norme europee richiamate e disposizioni specifiche su impianti, rinnovabili e ricarica elettrica.
6. Perché si parla di “requisiti minimi” e non solo di efficienza energetica?
Perché il decreto non si limita a promuovere genericamente il risparmio energetico.
I requisiti minimi sono soglie, parametri e condizioni tecniche che un edificio o un intervento devono rispettare per essere conformi alla normativa. Riguardano l’involucro, gli impianti, il comportamento energetico complessivo, la quota di energia rinnovabile, i sistemi di regolazione e controllo, la documentazione progettuale e, ora, anche l’integrazione delle infrastrutture per la mobilità elettrica.
Il progettista non deve quindi chiedersi solo “quanto consuma l’edificio?”, ma anche: quali verifiche devo fare? quali parametri devo rispettare? quale edificio di riferimento devo utilizzare? quali obblighi aggiuntivi scattano in funzione della destinazione d’uso, dell’intervento e della potenza impiantistica?
7. Quali sono le principali novità del Decreto Requisiti Minimi 2025?
Le novità più rilevanti possono essere ricondotte ad alcuni ambiti principali:
- aggiornamento delle definizioni;
- sostituzione integrale dell’Allegato 1;
- introduzione e disciplina delle infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici;
- obbligo di sistemi BACS in specifiche condizioni;
- nuove regole per i ponti termici;
- rimodulazione di alcune verifiche sull’involucro;
- aggiornamenti relativi agli impianti tecnici;
- attenzione alla qualità dell’acqua negli impianti;
- maggiore rilievo della relazione tecnica e della documentazione allegata.
Il decreto, quindi, non modifica solo qualche valore tabellare. Interviene sul modo in cui il progettista costruisce la verifica energetica dell’edificio e interpreta il rapporto tra edificio reale, edificio di riferimento e requisiti minimi.
8. Che cosa cambia per i BACS?
Il decreto introduce un obbligo rilevante per i sistemi di automazione e controllo degli edifici, i cosiddetti BACS.
Entro 180 giorni dalla pubblicazione del decreto, gli edifici non residenziali dotati di impianti termici con potenza nominale superiore a 290 kW devono essere dotati di sistemi BACS di classe B o superiore, secondo UNI EN ISO 52120-1, a condizione che l’installazione sia tecnicamente realizzabile e garantisca un tempo di ritorno semplice inferiore a 6 anni, al netto di incentivi o benefici fiscali.
Occorre inoltre distinguere questo obbligo generale dal caso dei nuovi edifici e delle ristrutturazioni importanti di primo livello. Per gli edifici non residenziali nuovi o sottoposti a ristrutturazione importante di primo livello, il nuovo Allegato 1 prevede infatti specifici obblighi relativi ai BACS nel quadro delle verifiche progettuali.
Per gli ingegneri impiantisti questo significa che la progettazione energetica dovrà dialogare sempre di più con la progettazione dei sistemi di controllo, supervisione, monitoraggio e automazione.
9. L’obbligo BACS è sempre automatico?
No. Il decreto prevede condizioni di fattibilità tecnica ed economica. In particolare, l’installazione deve essere tecnicamente realizzabile e deve garantire un tempo di ritorno semplice inferiore a sei anni, al netto di incentivi e benefici fiscali.
Questo punto è importante perché non si tratta di una “scappatoia”, ma di una clausola tecnico-economica che il progettista deve valutare e motivare.
Se il sistema non viene installato, la mancata installazione deve essere adeguatamente giustificata nella documentazione tecnica. La motivazione non può essere generica: dovrà fondarsi su una valutazione coerente di fattibilità, costi, benefici e ritorno dell’investimento.
10. Che cosa cambia per i sistemi di autoregolazione della temperatura?
Il decreto rafforza il tema della regolazione.
In caso di sostituzione del generatore di calore, devono essere installati dispositivi autoregolanti che controllino separatamente la temperatura in ogni vano o, ove giustificabile, in una zona riscaldata o raffrescata dell’unità immobiliare.
Anche in questo caso l’obbligo è subordinato alla fattibilità tecnica e a un tempo di ritorno semplice inferiore a sei anni, al netto di incentivi e benefici fiscali.
La mancata installazione deve essere motivata nella relazione tecnica, ove prevista.
Il messaggio tecnico è chiaro: il miglioramento della prestazione energetica non passa solo dalla sostituzione del generatore, ma anche dalla capacità di governare la domanda, ridurre gli sprechi e adattare il funzionamento dell’impianto alle condizioni reali di utilizzo.
11. Che cosa cambia per la ricarica dei veicoli elettrici?
Una delle novità più evidenti è l’inserimento delle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici nel campo dei requisiti minimi.
Il decreto dedica un capitolo specifico ai requisiti e alle prescrizioni per l’integrazione delle tecnologie per la ricarica dei veicoli elettrici, limitatamente agli edifici dotati di posti auto.
Gli obblighi si applicano, secondo le condizioni previste, agli edifici di nuova costruzione, agli edifici sottoposti a ristrutturazione importante e agli edifici esistenti, con regole differenziate in funzione della destinazione d’uso, del tipo di intervento, del numero di posti auto e della natura del parcheggio.
Per i progettisti si tratta di un passaggio significativo: il punto di ricarica, o almeno la predisposizione alla sua installazione, entra sempre più nella progettazione integrata dell’edificio.
12. Che cosa si intende per parcheggio adiacente all’edificio?
Il decreto introduce una definizione specifica di parcheggio adiacente.
In sintesi, il parcheggio è adiacente quando appartiene ai medesimi proprietari dell’edificio, o a parte di essi, e ha una relazione fisica o impiantistica con l’edificio: ad esempio quando ha in comune un lato o un vertice con l’area in cui insiste l’edificio, oppure quando condivide impianti tecnologici.
La definizione è importante perché delimita il campo di applicazione degli obblighi relativi alla ricarica elettrica. Non basta che un parcheggio sia “vicino” in senso generico: occorre verificare la relazione proprietaria, geometrica e impiantistica con l’edificio.
13. Gli obblighi di ricarica elettrica sono uguali per edifici residenziali e non residenziali?
No.
Per gli edifici residenziali dotati di parcheggi con più di 10 posti auto, nei casi previsti dal decreto e dalla relativa tabella, l’obbligo riguarda la realizzazione delle infrastrutture di canalizzazione per l’impianto elettrico. Non si tratta, in questi casi, dell’installazione immediata dei punti di ricarica, ma della predisposizione dell’edificio alla loro futura realizzazione.
Per gli edifici non residenziali gli obblighi sono più articolati. Il decreto distingue tra parcheggi ad accesso pubblico e parcheggi ad accesso privato, prevedendo numeri minimi di punti di ricarica di Tipologia A e, oltre determinate soglie, anche punti di ricarica di Tipologia B in corrente continua con potenza nominale almeno pari a 50 kW.
La logica è diversa: nel residenziale il legislatore punta soprattutto a evitare che gli edifici nuovi o ristrutturati nascano “non predisposti”; nel non residenziale, invece, l’obiettivo è accelerare la disponibilità reale di infrastrutture di ricarica.
14. Perché la ricarica elettrica entra nei requisiti minimi energetici degli edifici?
Perché l’edificio non è più considerato solo come un oggetto che consuma energia per riscaldamento, raffrescamento, acqua calda sanitaria, ventilazione e illuminazione.
L’edificio diventa sempre più un nodo energetico: produce energia, la consuma, la accumula, la gestisce e può contribuire alla mobilità elettrica.
Dal punto di vista ingegneristico, questo passaggio impone una progettazione più integrata: potenza disponibile, infrastruttura elettrica, eventuale fotovoltaico, gestione dei carichi, sistemi di controllo e profilo d’uso dell’edificio non possono più essere trattati come temi separati.
15. Che cosa cambia per i ponti termici?
Il decreto introduce una modifica rilevante: i ponti termici entrano in modo esplicito anche nell’edificio di riferimento.
In particolare, l’Appendice A introduce cinque tipologie di ponti termici nell’edificio di riferimento:
- aggancio balcone;
- davanzale serramento;
- spalla serramento;
- architrave serramento;
- cassonetto serramento.
I valori sono espressi come trasmittanze termiche lineiche, riferite sia alle dimensioni interne sia alle dimensioni esterne, e sono differenziati per zona climatica.
Un passaggio importante è che i valori delle trasmittanze delle strutture dell’edificio di riferimento si considerano già comprensivi dell’effetto dei ponti termici diversi da quelli esplicitamente elencati nella Tabella 5-bis.
Per il progettista dell’involucro questo significa che la modellazione dei ponti termici resta centrale, ma cambia il confronto con l’edificio di riferimento.

16. L’introduzione dei ponti termici nell’edificio di riferimento rende le verifiche più semplici?
In alcuni casi può rendere il confronto meno penalizzante per l’edificio reale.
L’edificio di riferimento diventa infatti più aderente alla realtà costruttiva, perché tiene conto di ponti termici convenzionali. Questo può incidere sugli indici di prestazione energetica e sulle verifiche complessive.
Tuttavia non significa che i ponti termici diventino irrilevanti. Al contrario, il progettista deve prestare attenzione alla corretta classificazione dei nodi, ai valori da utilizzare, al posizionamento dell’isolante e alla coerenza tra calcolo energetico e dettagli costruttivi.
La semplificazione non elimina la responsabilità progettuale.

17. Che cosa cambia per l’H’T nelle ristrutturazioni importanti di primo livello?
Per le ristrutturazioni importanti di primo livello il decreto conferma l’utilizzo dell’edificio di riferimento nel quadro delle verifiche previste per gli interventi più rilevanti.
La nuova impostazione introduce una maggiore articolazione nella valutazione di alcuni parametri, anche con riferimento alle caratteristiche dell’edificio esistente e al rapporto tra superfici trasparenti e superfici disperdenti complessive.
Questo è un punto significativo, perché molti edifici esistenti presentano rapporti tra superfici opache e trasparenti molto diversi da quelli degli edifici di nuova costruzione. Applicare parametri troppo rigidi poteva generare verifiche difficili, non sempre proporzionate alla natura dell’intervento.
La nuova impostazione cerca quindi di rendere il requisito più coerente con la realtà del patrimonio edilizio esistente, senza eliminare la necessità di una verifica tecnica rigorosa.
18. Che cosa cambia per le ristrutturazioni importanti di secondo livello?
Per le ristrutturazioni importanti di secondo livello il decreto non applica il medesimo schema delle ristrutturazioni di primo livello basato sull’edificio di riferimento, ma rinvia ai requisiti pertinenti dei Capitoli 2, 4, 5 e 6 del nuovo Allegato 1.
In particolare, occorre verificare:
- le trasmittanze limite delle parti di involucro interessate dall’intervento;
- le trasmittanze comprensive dei ponti termici secondo le regole dell’Appendice B;
- gli eventuali requisiti minimi per gli impianti oggetto di intervento;
- i requisiti pertinenti per l’integrazione delle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici.
Questo passaggio è importante perché distingue meglio gli interventi profondi sull’edificio da quelli più circoscritti, evitando che opere parziali siano gravate da verifiche non sempre proporzionate.
Per i progettisti può rappresentare una semplificazione operativa, ma richiede comunque precisione nella qualificazione dell’intervento: nuova costruzione, ristrutturazione importante di primo livello, ristrutturazione importante di secondo livello e riqualificazione energetica non sono categorie intercambiabili.
19. Nelle riqualificazioni energetiche i ponti termici vanno sempre considerati?
Ai fini della verifica di trasmittanza nelle riqualificazioni energetiche, il decreto fa riferimento alla trasmittanza termica in sezione corrente, calcolata secondo UNI EN ISO 6946.
Il valore della trasmittanza in sezione corrente deve essere inferiore o uguale alla trasmittanza limite prevista dalle tabelle dell’Appendice B.
Questo significa che, per questa specifica verifica tabellare, il riferimento non è la trasmittanza media comprensiva dei ponti termici, ma la trasmittanza in sezione corrente del componente.
Attenzione però: questo non autorizza a ignorare i ponti termici nella progettazione. I ponti termici restano rilevanti per dispersioni, rischio muffa, condensazioni superficiali e interstiziali, comfort, durabilità e qualità edilizia complessiva.
La verifica normativa può essere semplificata, ma la responsabilità progettuale resta.
20. Che cosa cambia per il fattore solare dei serramenti?
Occorre distinguere tra edificio di riferimento e verifiche sugli interventi sull’esistente.
Per l’edificio di riferimento, l’Appendice A prevede, per i componenti finestrati con orientamento da Est a Ovest passando per Sud, un valore di fattore di trasmissione globale di energia solare pari a 0,35.
Questo valore è assunto nel quadro della costruzione dell’edificio di riferimento.
Diverso è il caso delle verifiche relative a ristrutturazioni importanti di secondo livello e riqualificazioni energetiche. Nell’Appendice B, infatti, la tabella relativa al fattore di trasmissione solare totale mantiene il riferimento alla presenza di una schermatura mobile.
Per evitare errori applicativi, quindi, non bisogna generalizzare: un conto è il parametro dell’edificio di riferimento, un altro conto sono le verifiche sui componenti oggetto di intervento.
21. Il decreto modifica i requisiti per pompe di calore e macchine frigorifere?
Il decreto aggiorna il quadro dei requisiti impiantistici.
Una delle novità riguarda il superamento di alcune tabelle prestazionali specifiche per pompe di calore e macchine frigorifere, con maggiore rinvio alla conformità ai regolamenti europei di prodotto, in particolare al quadro Ecodesign.
Il senso della modifica è spostare il controllo prestazionale verso un sistema europeo armonizzato, nel quale i produttori devono dichiarare le prestazioni secondo regole tecniche e regolamentari comuni.
Per il progettista resta comunque essenziale verificare la coerenza tra dati dichiarati dal produttore, condizioni di progetto, rendimenti stagionali, vettori energetici e metodo di calcolo adottato.
22. Che cosa cambia per il trattamento dell’acqua negli impianti?
Il decreto introduce un passaggio specifico sulla qualità dell’acqua negli impianti termici per la climatizzazione invernale.
Ferma restando la UNI 8065, il trattamento di condizionamento chimico è sempre obbligatorio quando è assicurata la separazione strutturale tra le reti di distribuzione dell’acqua calda sanitaria e gli impianti termici per la climatizzazione invernale.
Il punto più delicato riguarda proprio l’interpretazione della “separazione strutturale”. Si tratta di un tema tecnico-applicativo che può generare dubbi, soprattutto nei casi in cui gli impianti siano esistenti, complessi o caratterizzati da configurazioni miste.
Per questa ragione saranno probabilmente utili chiarimenti applicativi, perché la corretta interpretazione incide sia sulla progettazione impiantistica sia sulla responsabilità del professionista.
23. Che cosa cambia per la relazione tecnica di progetto?
Il decreto mantiene il ruolo centrale della relazione tecnica, ma rafforza l’esigenza di allegare i calcoli e le verifiche non già ricompresi nei modelli standard.
Il progettista o i progettisti devono inserire nella relazione tecnica i calcoli e le verifiche previste dal decreto. Nelle more dell’aggiornamento dello schema di relazione tecnica, le informazioni non previste dallo schema devono essere allegate dal progettista.
Il principio è semplice: se una verifica è richiesta dal decreto ma non trova spazio esplicito nel modello, deve comunque essere documentata, allegata e resa controllabile.
Questo vale in particolare per aspetti nuovi o più articolati, come infrastrutture di ricarica, BACS, valutazioni di fattibilità tecnico-economica, ponti termici e calcoli specifici.

24. Che ruolo ha l’Energy Manager negli edifici pubblici?
Il tema merita attenzione.
Per gli enti soggetti all’obbligo di nomina del Responsabile per la conservazione e l’uso razionale dell’energia, comunemente indicato come Energy Manager, la relazione progettuale deve essere integrata con un’attestazione di verifica sull’applicazione della norma redatta dal Responsabile nominato.
Questo passaggio è particolarmente significativo perché attribuisce alla verifica energetica una dimensione gestionale e non solo progettuale.
Non si tratta solo di un controllo formale. La figura dell’Energy Manager può contribuire a garantire coerenza tra progetto, gestione energetica dell’edificio, programmazione degli interventi e obiettivi di riduzione dei consumi.
In questo senso, il nuovo Decreto Requisiti Minimi rafforza l’esigenza di un coordinamento tra progettista, responsabile dell’edificio, gestore degli impianti, pubblica amministrazione ed Energy Manager.
25. Il decreto cambia gli obblighi sulle fonti rinnovabili?
Il tema delle fonti rinnovabili va trattato con cautela, perché non è regolato solo dal Decreto Requisiti Minimi.
Il D.M. 28 ottobre 2025 non riscrive autonomamente l’intera disciplina FER, ma richiama gli obblighi di integrazione delle fonti rinnovabili previsti dall’Allegato 3 del D.Lgs. 199/2021.
Nei nuovi edifici e negli edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti ai sensi del D.Lgs. 28/2011, il progettista deve asseverare l’osservanza di tali obblighi secondo i principi minimi e le decorrenze previste dal D.Lgs. 199/2021.
Per il progettista il punto operativo è questo: la verifica dei requisiti minimi energetici e la verifica degli obblighi di copertura da fonti rinnovabili sono collegate, ma devono essere ricostruite con riferimento ai rispettivi testi normativi.
È quindi necessario evitare formule generiche come “il decreto cambia tutto sulle rinnovabili”. Più corretto dire che il nuovo quadro richiede una lettura coordinata tra requisiti minimi, obblighi FER, impianti, sistemi di produzione elettrica e servizi energetici dell’edificio.
26. Si deve parlare di consumi o di fabbisogni?
Nella progettazione energetica è più corretto parlare di fabbisogni, non di consumi, quando ci si riferisce alle valutazioni standard di progetto.
Il consumo è un dato misurato, legato all’uso reale dell’edificio, al comportamento degli utenti, alla gestione, al clima effettivo e alle condizioni operative.
Il fabbisogno, invece, è un risultato di calcolo, determinato secondo condizioni standardizzate e metodologie definite. Il decreto, coerentemente con il quadro della prestazione energetica, fa riferimento alla quantità di energia necessaria annualmente per soddisfare le esigenze legate a un uso standard dell’edificio e al fabbisogno energetico annuale globale in energia primaria.
Questa distinzione è fondamentale per gli ingegneri: confondere consumi e fabbisogni può portare a errori comunicativi, tecnici e contrattuali, soprattutto quando si discutono prestazioni attese, diagnosi energetiche, APE, relazione tecnica e interventi di efficientamento.
27. Il decreto rende più severi o più flessibili i requisiti?
La risposta è: entrambe le cose, a seconda del tema.
Su alcuni aspetti il decreto introduce obblighi più stringenti: BACS, autoregolazione, ricarica elettrica, documentazione tecnica, integrazione impiantistica, attenzione alla regolazione e ai sistemi di controllo.
Su altri aspetti introduce semplificazioni o rimodulazioni: trattamento dei ponti termici nell’edificio di riferimento, alcune verifiche sull’H’T, approccio alle ristrutturazioni di secondo livello, modalità di verifica in alcuni interventi sull’esistente.
Il legislatore sembra aver cercato un equilibrio: spingere verso edifici più controllabili, predisposti e integrati tecnologicamente, ma ridurre alcune rigidità che negli anni avevano creato difficoltà applicative nel patrimonio edilizio esistente.
28. Qual è il punto più importante per chi progetta sull’esistente?
La corretta classificazione dell’intervento.
Prima ancora di fare i calcoli, il progettista deve stabilire se si trova davanti a:
- nuova costruzione;
- demolizione e ricostruzione;
- ampliamento;
- sopraelevazione;
- ristrutturazione importante di primo livello;
- ristrutturazione importante di secondo livello;
- riqualificazione energetica;
- intervento sull’impianto termico;
- sostituzione del generatore.
Da questa classificazione dipendono verifiche, obblighi, parametri, documentazione e responsabilità.
Il nuovo decreto conferma che la prestazione energetica non è solo un calcolo finale, ma una qualificazione giuridico-tecnica dell’intervento.
29. Quali sono le criticità interpretative ancora aperte?
Alcuni punti richiederanno probabilmente chiarimenti applicativi.
Tra i temi più delicati si possono segnalare:
- interpretazione della separazione strutturale rispetto alle reti di acqua calda sanitaria;
- applicazione pratica degli obblighi BACS;
- documentazione della fattibilità tecnico-economica;
- casistiche relative ai parcheggi adiacenti;
- rapporto tra obblighi di ricarica elettrica e interventi sull’esistente;
- coordinamento tra requisiti minimi e obblighi FER;
- trattamento di alcuni ponti termici e nodi costruttivi non espressamente riconducibili alle tipologie tabellate;
- aggiornamento dei modelli di relazione tecnica rispetto alle nuove verifiche.
Per i professionisti sarà quindi importante non limitarsi alla lettura del decreto, ma seguire anche eventuali chiarimenti ministeriali, linee guida, indicazioni CTI, prassi regionali e interpretazioni tecniche qualificate.
30. Qual è il messaggio finale per gli ingegneri?
Il D.M. 28 ottobre 2025 non è il recepimento della Direttiva Case Green, ma rappresenta un aggiornamento operativo rilevante del Decreto Requisiti Minimi del 2015.
Il provvedimento sostituisce integralmente l’Allegato 1 e introduce modifiche che incidono sulla progettazione energetica degli edifici: BACS, autoregolazione, infrastrutture di ricarica, ponti termici, verifiche dell’involucro, relazione tecnica, qualità dell’acqua negli impianti e coordinamento con gli obblighi FER.
Per gli ingegneri il punto centrale non è solo aggiornare i calcoli, ma ricostruire correttamente il campo di applicazione dell’intervento, le verifiche pertinenti e la documentazione da allegare alla relazione tecnica.
Dal 3 giugno 2026 il Decreto Requisiti Minimi aggiornato diventa quindi un nuovo riferimento operativo. Non l’ultimo tassello della transizione energetica degli edifici, ma certamente uno dei passaggi più importanti prima del recepimento nazionale della EPBD IV.
Box di sintesi: cosa deve controllare il progettista
Prima di impostare la verifica energetica, il progettista dovrebbe verificare almeno questi punti:
1. corretta classificazione dell’intervento;
2. applicabilità del nuovo Allegato 1;
3. eventuali obblighi BACS;
4. presenza di obblighi di autoregolazione;
5. obblighi relativi a infrastrutture di ricarica elettrica;
6. trattamento dei ponti termici;
7. verifiche su H’T e trasmittanze limite;
8. documentazione integrativa da allegare alla relazione tecnica;
9. eventuale attestazione del Responsabile per la conservazione e l’uso razionale dell’energia;
10. coordinamento con gli obblighi FER previsti dal D.Lgs. 199/2021.
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