Smaltimento pannelli fotovoltaici a fine vita: cosa cambia con il nuovo decreto
Il D.Lgs. 2/2026 chiarisce definitivamente il regime RAEE applicabile ai pannelli fotovoltaici, separandoli dai RAEE storici. Vengono definite in modo esplicito responsabilità finanziarie, decorrenze e obblighi di marcatura per i produttori.
La gestione dei RAEE nel fotovoltaico è da tempo uno dei temi più delicati per progettisti, direttori dei lavori e operatori impegnati in interventi di revamping o sostituzione dei moduli. Con il D.Lgs. 7 gennaio 2026, n. 2, il legislatore interviene direttamente sul D.Lgs. 49/2014, chiarendo aspetti finora affidati a prassi e interpretazioni. La separazione tra RAEE storici e pannelli fotovoltaici, la definizione puntuale delle responsabilità finanziarie e l’aggiornamento degli obblighi di marcatura segnano un passaggio importante verso una maggiore certezza normativa. Comprendere queste novità è oggi essenziale per gestire correttamente costi, adempimenti e rapporti con i soggetti istituzionali.
RAEE e fotovoltaico: un tema operativo, non solo ambientale
Chi si occupa di progettazione, direzione lavori o gestione di interventi su impianti fotovoltaici – in particolare nelle attività di revamping, rifacimento o sostituzione dei moduli – sa bene che la questione dei RAEE (Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche) non può essere considerata un semplice adempimento ambientale. La gestione del fine vita dei pannelli incide direttamente sulle responsabilità dei soggetti coinvolti, sui costi complessivi dell’intervento, sulla tracciabilità dei moduli rimossi, sulla corretta tenuta della documentazione e, negli impianti incentivati, anche sui rapporti operativi con il GSE.
Con il D.Lgs. 7 gennaio 2026, n. 2, attuativo della Direttiva (UE) 2024/884, il legislatore interviene in modo mirato sul testo base nazionale in materia di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, il D.Lgs. 49/2014. Non si tratta di una riforma radicale, ma di un insieme di modifiche puntuali che incidono su aspetti da tempo critici, soprattutto per il settore fotovoltaico.
La separazione tra RAEE storici e pannelli fotovoltaici
Il passaggio più rilevante riguarda la distinzione netta tra i cosiddetti “RAEE storici” e i pannelli fotovoltaici. Con il nuovo decreto, questi ultimi vengono esplicitamente esclusi dalla definizione di RAEE storici, superando una commistione che in passato aveva generato incertezze interpretative e soluzioni operative spesso affidate a prassi o chiarimenti amministrativi.
La nuova formulazione chiarisce che i RAEE storici restano quelli derivanti da apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato entro determinate date, ma solo se diverse dai pannelli FV. In questo modo il fotovoltaico viene ricondotto a un perimetro normativo autonomo, con regole dedicate e più coerenti con le specificità del settore.
Su questa base viene coordinata anche la disciplina del finanziamento dei RAEE domestici. L’aggiornamento dell’articolo 23 del D.Lgs. 49/2014 recepisce la nuova definizione e consolida le “date spartiacque” già note agli operatori, chiarendo che il regime di responsabilità del produttore riguarda le AEE immesse sul mercato dopo il 13 agosto 2005 e, con l’introduzione dell’open scope, quelle immesse dal 15 agosto 2018, sempre con l’esclusione dei pannelli fotovoltaici da questo schema generale.
Un intervento analogo interessa i RAEE professionali. La revisione dell’articolo 24 allinea questo ambito alla nuova nozione di RAEE storici e alle soglie temporali introdotte dall’open scope, rafforzando il principio della responsabilità estesa del produttore e confinando l’intervento del detentore a ipotesi residuali e ben delimitate.
Responsabilità finanziaria e marcatura: le certezze per il settore FV
Il cuore della riforma, per chi opera sul fotovoltaico, è rappresentato dalla modifica dell’articolo 24-bis. Qui il legislatore chiarisce in modo esplicito che il finanziamento della gestione dei RAEE derivanti da apparecchiature fotovoltaiche è a carico dei produttori per tutti i pannelli immessi sul mercato a partire dal 13 agosto 2012, indipendentemente dalla loro destinazione d’uso domestica o professionale. È una precisazione di grande rilievo operativo, perché individua senza ambiguità sia il soggetto obbligato sia la data di decorrenza dell’obbligo.
Il decreto interviene infine sulla marcatura dei pannelli fotovoltaici, aggiornando l’articolo 28 del D.Lgs. 49/2014. Viene confermato che l’obbligo di marcatura per i moduli FV decorre dal 13 agosto 2012 e, parallelamente, vengono aggiornati i riferimenti alle norme tecniche applicabili, con il passaggio alle versioni più recenti degli standard CEI e CENELEC, sia per il simbolo di identificazione sia per i requisiti di durabilità della marcatura.
Nel complesso, il D.Lgs. 2/2026 svolge una funzione di chiarificazione e stabilizzazione normativa. Molti aspetti che fino a oggi erano regolati attraverso prassi o interpretazioni trovano finalmente una collocazione esplicita nella fonte primaria. Per i professionisti del fotovoltaico questo si traduce in maggiore certezza giuridica, minori margini di errore nella gestione dei RAEE e un quadro più solido su cui impostare responsabilità, contratti e rapporti con i meccanismi di incentivazione.
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