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Tamponatura del balcone: è abuso edilizio se c'è difformità totale dal titolo abilitativo

Nell'ambito delle ristrutturazioni edilizie, non può rientrare nella categoria di restauro conservativo l'intervento di tamponatura effettuato sul balcone, che abbia portato ad un aumento della volumetria dello stesso immobile.

Come si qualifica un intervento di 'tamponatura' del balcone? E' una ristrutturazione, una nuova costruzione o un risanamento conservativo? Quando scatta la totale difformità dal titolo abilitativo con conseguente carattere abusivo dell'opera e conseguente sanzione demolitoria?

Prova a rispondere a tutte queste domande, nella particolare sentenza 2014/2024 del 26 marzo, il Tar Campania che si trova a dover dirimere il caso del ricorso contro un ordine di demolizione delle opere abusive realizzate in un immobile.

 

Se la tamponatura amplia il fabbricato esistente, come si qualifica?

Secondo quanto riportato nell'ordinanza di demolizione, il piano terra dell'immobile del ricorrente è stato completamente tompagnato, per cui l'area sottostante al balcone e l'area porticato è stata trasformata in locale abitativo chiuso ampliando la superficie coperta, i volumi del piano terra, e la superficie utile abitativa.

Tale variazione rappresenterebbe una difformità essenziale in contrasto con il PRG vigente (zona omogenea B1) e con l'attuale normativa (che prevede solo interventi sugli immobili preesistenti ex art. 3, comma 7, lett. a), b) e c) del D.P.R. 380/01, e non ammette la nuova edificazione e/o l'ampliamento di fabbricati esistenti) sicché, esclusa la sanatoria ex artt. 34 e 36 del D.P.R. 380/01 e dato atto che non sono consentiti la nuova edificazione o gli ampliamenti dei fabbricati esistenti in Zona R4 del PSAI, il Comune si è determinato ad adottare l’ingiunta demolizione, atto dovuto e meramente conseguente.

 

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Secondo il TAR, non meritano condivisione i motivi incentrati sull’assunto che gli interventi ritenuti abusivi e le riscontrate difformità – segnatamente l’ampliamento del balcone al primo piano – rientrerebbero nella categoria della ristrutturazione edilizia e non configurerebbero una difformità totale dal titolo abilitativo (nella specie una SCIA e poi una SCIA in sanatoria), né tanto meno una variazione essenziale, ma, piuttosto un aumento di superficie non residenziale.

 

L'ampliamento cambia la fisonomia complessiva dell'immobile

Si osserva infatti, in senso contrario, che l’ampliamento, oltre a generare una superficie non residenziale utilizzabile e fruibile dall’unità al primo piano, ha prodotto, di riflesso, una superficie coperta al piano terra ad uso residenziale, delimitata da travi e pilastri (chiusa per tre lati), con aumento del carico urbanistico della zona.

L’intervento ha inoltre incidenza concreta e ben visibile sulla fisionomia complessiva dell'immobile, di cui vengono ad essere mutati il volume e l'aspetto esteriore.

 

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Tamponatura del balcone che aumenta la volumetria: non è mai risanamento conservativo ma variazione essenziale

In casi analoghi, diversamente da quanto opinato in ricorso, si è condivisibilmente ritenuto che:

  • "non può rientrare nella categoria di restauro conservativo l'intervento di tamponatura del balcone che abbia aumentato la volumetria dell'immobile";
  • "nell'ambito delle ristrutturazioni edilizie, non può rientrare nella categoria di restauro conservativo l'intervento di tamponatura effettuato sul balcone, che abbia portato ad un aumento della volumetria dello stesso immobile" (Consiglio di Stato, Sez. II, 19/8/2021, n.5940), atteso che "[g]li abusi relativi alla tamponatura del porticato esterno sono riconducibili alla nozione di variazione essenziale" (T.A.R. Salerno, sez. II, 13/1/2022, n.71).

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