Servizi di ingegneria e architettura: impossibile azzerare spese e indagini per aggirare i compensi minimi
Nelle gare per servizi di ingegneria e architettura (progettazione) non è possibile offrire un ribasso del 100% su spese accessorie e indagini, perché questo aggira la tutela dell'equo compenso. Inoltre, le attività di progettazione rientrano nel novero di quelle considerate e valorizzate dal DM 17 giugno 2016 (cd. Decreto Parametri), che è il riferimento normativo di base.
Negli appalti di progettazione (servizi di ingegneria e architettura) non si può offrire un ribasso del 100% su spese accessorie e indagini, in quanto tale modus operandi aggira le norme sull'equo compenso. Infatti, l'offerta che azzera tali voci riduce indirettamente il compenso professionale sotto la soglia minima stabilita dalla legge e dal bando, risultando illegittima e meritevole di esclusione.
Il Consiglio di Stato, nella complessa ma importante sentenza 8442/2025 del 30 ottobre, precisa inoltre che l'equo compenso deve essere calcolato secondo il cd. Decreto Parametri del 2016 e rispettato nella sostanza, non solo formalmente.
Il caso: servizi di ingegneria e architettura e verifica di vulnerabilità sismica
Si dibatte su una gara indetta dall'INPS e relativa all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e verifica della vulnerabilità sismica comprensiva di indagini strumentali e di rilievi geometricostrutturale, architettonico, tecnologico ed impiantistico, fotografico e del quadro fessurativo, nonché redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali, in relazione a un fabbricato strumentale di proprietà della stessa INPS.
Il bando fissava un importo complessivo di circa 117.000 euro, di cui 66.571 euro destinati al compenso professionale non ribassabile (secondo la legge sull'equo compenso), oltre a manodopera e spese di sicurezza anch'esse non ribassabili. Le voci soggette a ribasso riguardavano invece le indagini e le spese accessorie, per un totale di circa 46.000 euro.
"Emerge chiaramente - si legge nella sentenza - come fosse la lex specialis, non solo a prevedere la non ribassabilità del compenso professionale (oltreché delle spese di sicurezza e di manodopera), ma anche a determinarne specificamente l’importo non ribassabile".
La società ricorrente aveva quindi presentato un'offerta con ribasso del 100% su indagini e spese accessorie, lasciando formalmente intatti i 66.571 euro del compenso professionale. Attenzione però: lo stesso operatore economico "espone nei giustificativi un corrispettivo per compensi di ben più bassa entità, pari a € 35.253,40, pur a fronte di altre considerevoli spese (tali da pervenire, cioè, all’importo di complessivi € 70.953,86)".
Portando a quota zero le voci di indagini e spese accessorie, l'O.E. (operatore economico) finiva per erodere indirettamente il compenso professionale, che risultava sostanzialmente ridotto ben al di sotto della soglia stabilita come non ribassabile.
Il RUP ha quindi ritenuto l'offerta non conforme alla disciplina dell'equo compenso, aggiudicando la gara a un altro concorrente.
Le regole del DM Parametri
Palazzo Spada evidenzia come l'art. 1 DM 17 giugno 2016 (cd. Decreto Parametri Bis), nell’approvare «le tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni e delle attività di progettazione e alle attività di cui all’art. 31, comma 8, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante «codice dei contratti pubblici»», allora vigente, si riferisce alla «progettazione», che è attività composita, ricomprendente in sé prestazioni di varia natura e contenuto.
Le prestazioni oggetto dell’appalto controverso rientrano senz’altro nel novero di quelle considerate e valorizzate dal DM 17 giugno 2016, come emerge dalla coincidenza delle prestazioni enumerate e qualificate dal capitolato (con rimando alle corrispondenti voci di cui all’all. I.13 al d.lgs. n. 36 del 2023) con quelle di cui alle tabelle Z-2 e Z-1 allegate al decreto.
La lex specialis (il disciplinare di gara) aveva quindi recepito la normativa nazionale (legge sull'equo compenso - 49/2023), stabilendo con precisione quali voci fossero ribassabili (indagini e spese accessorie) e quali no (compenso professionale, manodopera, sicurezza).
Criterio 'a vacazione' o parametrico? Per Palazzo Spada non ci sono dubbi
Secondo il Consiglio di Stato, inoltre, non è condivisibile l’assunto di parte appellante in base al quale potrebbe trovare applicazione nella specie il criterio di calcolo dei compensi "a vacazione", cioè basato sulle ore di lavoro, anziché quello parametrico, ovverosia basato sul valore delle opere.
Ma il criterio "a vacazione" è previsto a ben vedere per le «prestazioni non determinabili ai sensi del comma 1» dell’art. 6 DM 17 giugno 2016, e cioè per quelle (non solo non direttamente ricomprese nelle tabelle annesse al decreto, bensì) neppure riconducibili fra le «complementari non ricomprese nelle tavole allegate al […] decreto» e valorizzabili facendo ricorso «al criterio di analogia con le prestazioni comprese nelle tavole allegate» (art. 6, comma 1, DM 17 giugno 2016).
Solo se non valorizzabile in quanto non riconducibile, direttamente o per analogia, alle categorie tabellari tipizzate la prestazione è dunque liquidabile con criterio "a vacazione", di cui all’art. 6, comma 2, cit.
Del resto, è lo stesso decreto a prevedere che le fasi della progettazione (il cui compenso è regolato dallo stesso DM) siano varie e articolate, incluse le «attività propedeutiche alla progettazione» (art. 7, comma 1, lett. b)); ciò senza considerare, peraltro, che l’oggetto dell’affidamento ricomprendeva nella specie anche la redazione di documenti quali il “Documento di fattibilità delle Alternative progettuali” (su cui cfr. l’art. 2 all. I.7 al d.lgs. n. 36 del 2023).
Qui, insomma, non c'è dubbio sul fatto che le attività oggetto dell’appalto rientrino a pieno fra quelle tabellate dal decreto, i cui compensi sono dunque come tali passibili di determinazione con applicazione dei criteri ordinari.
Le conseguenze: esclusione legittima
L'esclusione è quindi assolutamente legittima, in quanto l'offerta è viziata in due parti:
- da un lato, risultava economicamente anomala (con voci azzerate senza giustificazione sostenibile);
- dall'altro, eludeva la disciplina dell'equo compenso stabilita dal bando.
LA SENTENZA E' SCARICABILE IN ALLEGATO
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