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DM Requisiti Minimi 2025 e ristrutturazioni: perché molti interventi non saranno più conformi

Il nuovo Decreto requisiti minimi 2025, in vigore dal 3 giugno 2026, introduce modifiche profonde alle verifiche energetiche degli edifici. Cambiano il calcolo dei ponti termici, le superfici di riferimento e le regole per ristrutturazioni e impianti. In questo articolo analizziamo perché molti interventi oggi conformi rischiano di non rispettare i nuovi requisiti.

Per oltre un decennio il Decreto 26 giugno 2015 ha rappresentato la bussola della progettazione energetica in Italia. Un riferimento stabile, consolidato nella prassi professionale, che ha orientato migliaia di relazioni tecniche ex Legge 10/91, certificazioni APE e verifiche di cantiere.

Il DM 28 ottobre 2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 5 dicembre 2025, entrerà in vigore il 3 giugno 2026 e ridisegnerà in profondità le regole del gioco: dall’involucro agli impianti, dalla relazione tecnica all’APE, fino alle infrastrutture per la mobilità elettrica. Non si tratta di un semplice aggiornamento numerico, ma di un cambio di paradigma che tocca la logica stessa della verifica prestazionale. E chi non lo comprenderà in tempo, rischia di trovarsi fuori norma con interventi che oggi, a tutti gli effetti, risulterebbero conformi.


 

Il contesto normativo: dall’EPBD II all’EPBD IV

Il DM del 26 giugno 2015 è nato per dare attuazione alla Legge 90/2013, che a sua volta ha recepito la Direttiva Europea EPBD II (2010/31/UE). Questo insieme di norme ha introdotto il concetto di edificio a energia quasi zero (nZEB) e ha stabilito soglie prestazionali diverse per le nuove costruzioni e per gli interventi sugli edifici esistenti. Nel frattempo, il contesto europeo ha subito dei cambiamenti. La Direttiva EPBD III (2018/844/UE) è stata recepita in Italia con il D.Lgs. 48/2020, ma purtroppo senza i decreti attuativi necessari.

Questo ha creato un vuoto normativo che è durato anni, costringendo i progettisti a utilizzare metodologie ormai superate. Con l'arrivo della Direttiva EPBD IV (2024/1275), conosciuta come Direttiva “Case Green”, il legislatore europeo ha dato una spinta decisiva: obiettivo di un parco immobiliare a emissioni zero entro il 2050, riduzione del consumo medio di energia primaria degli edifici residenziali del 16% entro il 2030 e del 20–22% entro il 2035, con almeno il 55% del risparmio proveniente dagli edifici in classe G.

Guida alla Direttiva Case Green (EPBD IV)

Il DM del 28 ottobre 2025 si inserisce in questo contesto: non recepisce ancora completamente la EPBD IV — il termine per farlo scade il 29 maggio 2026 — ma anticipa la sua filosofia, cercando di colmare il ritardo accumulato rispetto alla EPBD III e ponendo le basi per un allineamento progressivo. Questo decreto sostituisce integralmente gli Allegati 1 e 2 del DM 2015 e si basa su tre pilastri: recepimento delle direttive europee, aggiornamento delle metodologie di calcolo e semplificazione e potenziamento delle verifiche per gli edifici esistenti.

   

I ponti termici: da variabile trascurata a parametro centrale

La novità più significativa del DM 2025 riguarda il modo in cui vengono trattati i ponti termici nella definizione dell’Edificio di Riferimento. Con il DM 2015, il calcolo dell’edificio di riferimento prevedeva un aumento forfettario del 5–10% sulle dispersioni per trasmissione, senza fare distinzioni tra edifici con geometria compatta e quelli con involucri più complessi, come balconi e discontinuità strutturali. Questa semplificazione, in pratica, permetteva di “nascondere” inefficienze reali dietro un parametro aggregato.

Il DM 2025 cambia completamente questo approccio. L’Appendice A introduce la nuova Tabella 5-bis, che elenca i coefficienti di trasmittanza termica lineica Ψ [W/mK] per le cinque tipologie di ponte termico più comuni: aggancio balcone, davanzale, spalla, architrave e cassonetto. I valori sono differenziati in base alla zona climatica e alla posizione dell’isolante (esterno, interno, in intercapedine). Ora, la trasmittanza complessiva di progetto deve combinare le superfici disperdenti con le rispettive trasmittanze, insieme alla lunghezza e alla trasmittanza lineica dei ponti termici presenti nell’edificio reale, confrontando il risultato con valori di riferimento tabulati. In sostanza, si passa da un modello “semplificato e forfettario” a un modello “analitico e geometricamente consapevole”.

  

L’impatto concreto: un esempio numerico

Immaginiamo un edificio residenziale a più piani situato in una zona climatica E, tipica di gran parte del Nord Italia. Questo edificio ha un rapporto S/V di 0,55 m⁻¹ e presenta balconi passanti, cassonetti tradizionali e serramenti con controtelaio metallico. Con il DM 2015, la verifica dell’H’T si basava su un edificio di riferimento che non considerava analiticamente questi nodi. Risultava quindi piuttosto semplice rispettare i limiti. Con il DM 2025, invece, i ponti termici vengono “caricati” sull’edificio di riferimento con valori Ψ tabellati. Ad esempio, un aggancio balcone in zona E, con isolamento esterno, può avere un valore che va da 0,20 a 0,35 W/mK, a seconda della geometria del nodo. Se moltiplichiamo questi valori per le lunghezze reali dei balconi — che in un condominio possono facilmente arrivare a decine di metri lineari — l’aumento delle dispersioni diventa notevole. In queste situazioni, un intervento che oggi rispetterebbe le normative potrebbe non superare le nuove verifiche, a meno che non si adottino soluzioni come tagli termici strutturali o altre misure per correggere il ponte termico.

   

Superfici lorde: una rivoluzione silenziosa nei calcoli

Un'altra novità che potrebbe sembrare “minore”, ma che ha un impatto significativo su ogni verifica, è l'obbligo di utilizzare le superfici lorde come base di calcolo per tutte le valutazioni energetiche. Il DM 2015 lasciava spazio a interpretazioni diverse: superfici nette, lorde, al netto degli spessori delle pareti. Questa ambiguità portava a risultati disomogenei nei calcoli, con differenze che potevano arrivare anche al 10-15% nella determinazione della superficie disperdente. Con il DM 2025, questa discrezionalità è stata eliminata. Le superfici lorde, che si riferiscono alle dimensioni esterne dell'edificio, diventano l'unica base accettata. Questo significa che la superficie disperdente sarà sistematicamente maggiore, e di conseguenza anche i fabbisogni termici calcolati. Un effetto che si ripercuote su tutte le verifiche successive: dall'indice EPH,nd all'EPgl,tot, dalla classificazione APE fino alla determinazione della quota rinnovabile. Per i progettisti, ciò implica che i software di calcolo dovranno essere aggiornati e che i confronti tra simulazioni prima e dopo il decreto non saranno omogenei. Un edificio che oggi è in classe C potrebbe, mantenendo lo stesso involucro e impianti, essere riclassificato in classe D o inferiore con i nuovi parametri.

  

  

Ristrutturazioni di secondo livello: il nuovo banco di prova

Le ristrutturazioni di secondo livello, che riguardano interventi sull'involucro per una percentuale compresa tra il 25% e il 50% della superficie disperdente lorda, sono tra le più comuni nel patrimonio edilizio esistente. Questi includono la sostituzione di serramenti, cappotti parziali e rifacimenti di copertura. Con il DM 2015, la verifica in questi casi si focalizzava sul rispetto della trasmittanza limite delle strutture interessate e, separatamente, sul parametro H’T. Il DM 2025 porta con sé due cambiamenti significativi:

  • La verifica della trasmittanza non si limita più solo alla sezione corrente, ma deve considerare anche i ponti termici legati alla struttura in questione. I valori limite variano a seconda della posizione dell’isolante: per interventi dall’interno o in intercapedine, è consentito un incremento massimo del 30% rispetto ai limiti standard, riconoscendo così le maggiori difficoltà tecniche. Tuttavia, questo margine potrebbe non essere sufficiente per interventi su edifici con nodi costruttivi complessi e non modificabili.
  • La verifica del parametro H’T è stata completamente eliminata per le ristrutturazioni di secondo livello. Si tratta di una semplificazione notevole, che tiene conto delle difficoltà — a volte anche dell’impossibilità tecnica — di rispettare limiti globali di involucro quando l’intervento è parziale. Tuttavia, questo sposta l’onere della verifica interamente sui singoli componenti e sui relativi ponti termici, adottando un approccio più dettagliato e, sotto molti aspetti, più rigoroso.

  

Impianti e automazione: i nuovi obblighi operativi

Sul fronte impiantistico, il DM 2025 ribadisce i requisiti già in vigore secondo i regolamenti europei Ecodesign per caldaie a condensazione, pompe di calore e generatori a biomassa, ma porta con sé due novità significative. La prima riguarda la regolamentazione esplicita dei sistemi ibridi, che fino ad ora non avevano un inquadramento normativo specifico nel decreto sui requisiti minimi. La seconda, che potrebbe avere un impatto più ampio, è l'obbligo di installare sistemi di Building Automation and Control Systems (BACS) di classe B o superiore negli edifici non residenziali con potenza nominale degli impianti termici superiore a 290 kW. Questo obbligo si estende anche alle ristrutturazioni e riqualificazioni, e può applicarsi anche sotto la soglia dei 290 kW se la valutazione economica dimostra tempi di ritorno inferiori a sei anni. Inoltre, ci sono nuovi obblighi riguardanti le infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici, che interessano le nuove costruzioni, le ristrutturazioni importanti e, in alcune circostanze, gli edifici non residenziali esistenti con posti auto. Per gli edifici residenziali, è richiesta almeno la predisposizione tecnica (canalizzazioni e tubazioni per l’alimentazione elettrica), mentre per gli edifici non residenziali l'obbligo si estende all'installazione effettiva di un numero minimo di colonnine in base ai posti auto disponibili.

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FAQ
Come cambia il calcolo dei ponti termici con il Decreto requisiti minimi 2025?

Il DM 28 ottobre 2025 introduce un approccio analitico alla valutazione dei ponti termici nell’edificio di riferimento. Nel DM 2015 le dispersioni dovute ai ponti termici erano considerate tramite un incremento forfettario delle perdite per trasmissione. Con il nuovo decreto vengono invece utilizzati valori di trasmittanza termica lineica Ψ [W/mK] tabellati, associati ai principali nodi costruttivi (balconi, davanzali, spalle, architravi e cassonetti). Il contributo dei ponti termici viene quindi calcolato moltiplicando la trasmittanza lineica per la lunghezza reale del nodo nell’edificio.

Perché il DM 2025 impone l’uso delle superfici lorde nei calcoli energetici?

Il nuovo decreto elimina l’ambiguità interpretativa presente nel DM 2015 e stabilisce che tutte le verifiche energetiche devono essere effettuate utilizzando superfici lorde riferite al perimetro esterno dell’edificio. Questo comporta un aumento della superficie disperdente utilizzata nei calcoli e può determinare fabbisogni energetici più elevati rispetto alle simulazioni basate su superfici nette. La modifica influisce su diversi parametri della prestazione energetica, tra cui EPH,nd, EPgl,tot e classificazione energetica APE.

Quali verifiche energetiche cambiano nelle ristrutturazioni di secondo livello?

Le ristrutturazioni di secondo livello riguardano interventi sull’involucro che interessano tra il 25% e il 50% della superficie disperdente lorda. Con il DM 2025 viene eliminata la verifica globale del parametro H’T, ma aumenta il controllo sulle prestazioni delle singole strutture e sui ponti termici associati. La verifica della trasmittanza delle strutture opache e trasparenti deve infatti includere il contributo dei nodi costruttivi collegati.

Quando diventano obbligatori i sistemi BACS negli edifici?

Il decreto introduce l’obbligo di installare sistemi Building Automation and Control Systems (BACS) di classe almeno B negli edifici non residenziali con impianti termici di potenza nominale superiore a 290 kW. L’obbligo può estendersi anche a impianti di potenza inferiore quando un’analisi costi-benefici dimostra un tempo di ritorno dell’investimento inferiore a sei anni.

Cosa cambia nella Relazione tecnica ex Legge 10 con il nuovo decreto?

Con il DM 2025 la Relazione tecnica ex Legge 10/91 assume un ruolo più progettuale. Oltre alla verifica dei limiti prestazionali dell’involucro e degli impianti, devono essere documentati anche i calcoli dei ponti termici, l’integrazione delle fonti rinnovabili e le verifiche sugli impianti tecnici. Nei nodi costruttivi più complessi può essere necessario utilizzare simulazioni numeriche secondo la norma UNI EN ISO 10211.

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