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Requisiti igienico-sanitari degli edifici: dal D.M. 1975 ad oggi tra attese, deroghe e Piano Casa

La qualità dell’abitare dipende da requisiti igienico-sanitari oggi obsoleti rispetto a comfort indoor, ventilazione e salubrità. Il D.M. 1975 resta riferimento normativo, mentre emergono esigenze legate a qualità dell’aria indoor, radon e isolamento. Lo schema 2023 introduce un approccio prestazionale, ma resta inattuato, creando incertezza progettuale e criticità applicative per tecnici e progettisti.

La normativa italiana sui requisiti igienico-sanitari degli edifici residenziali è ancorata al D.M. 5 luglio 1975, un testo che a sua volta modificava istruzioni ministeriali del 1896. Nonostante il D.Lgs. 222/2016 (c.d. Decreto Madia) avesse previsto entro 90 giorni l’emanazione di un nuovo regolamento prestazionale, lo schema di regolamento del Ministero della Salute ha impiegato quasi sette anni per arrivare — nel marzo 2023 — alla Conferenza Stato-Regioni, dove si è poi arenato. Nel frattempo, il Decreto Salva Casa (D.L. 69/2024, conv. L. 105/2024) ha introdotto deroghe transitorie ai requisiti minimi, aprendo un delicato dibattito sulla qualità dell'abitare. Questo articolo inquadra il quadro normativo vigente, analizza il contenuto dello schema di regolamento del 2023 e propone una riflessione critica sul rapporto tra semplificazione edilizia e tutela della salute.


Sommario sintetico

  • D.M. 1975: norma vigente ma obsoleta
  • Quadro normativo frammentato e non aggiornato
  • Ritardo del regolamento prestazionale (D.Lgs. 222/2016)
  • Schema di regolamento 2023: passaggio a requisiti prestazionali
    • IAQ, radon, comfort e luce naturale tra le novità
  • Deroghe Salva Casa e criticità sulla qualità abitativa
  • Disallineamento con CAM Edilizia
  • Nodo tra efficienza energetica e salubrità
  • Urgenza di riforma normativa

Requisiti igienico-sanitari in edilizia: un impianto normativo fermo al 1975

Il 5 luglio dello scorso anno il D.M. del 1975 ha compiuto esattamente cinquant'anni. Mezzo secolo. Un anniversario che nessuno ha celebrato, ma che vale la pena ricordare per capire l'entità del ritardo normativo di cui stiamo parlando. Nel 1975 l'Italia era un paese diverso. La popolazione viveva mediamente in abitazioni più affollate, il riscaldamento a gasolio era ancora la norma, le finestre in legno con vetro singolo erano lo standard costruttivo, e la qualità dell'aria indoor non era nemmeno una categoria concettuale nel dibattito tecnico. Il decreto di allora fu un passo avanti rispetto alle istruzioni ministeriali del 1896 — sì, del 1896 — che ancora regolavano la materia. In cinquant'anni, però, il mondo dell'edilizia e della salute pubblica è cambiato in modo radicale.

Figura 1 – 50 anni di normativa immobile: i 5 ambiti in cui il mondo è cambiato. (© Clara Peretti)

Tra le trasformazioni più significative vorrei segnalare:

  • Sul fronte scientifico e sanitario. Il concetto di Sick Building Syndrome è stato definito dall'OMS negli anni '80 e oggi è oggetto di una letteratura scientifica molto ampia. Sappiamo che gli esseri umani trascorrono in media oltre l'85% del proprio tempo in ambienti confinati (abitazioni, uffici, mezzi di trasporto), e che la qualità dell'aria indoor può essere fino a cinque volte peggiore di quella esterna (EPA, 2023). Nel 1975 non si conoscevano gli effetti cronici della formaldeide emessa dai pannelli in legno, dei composti organici volatili (COV) presenti nelle vernici e negli adesivi, né il rischio del radon — gas radioattivo naturale che oggi è la seconda causa di tumore polmonare dopo il fumo di sigaretta, responsabile in Italia di circa 3.000 decessi l'anno (ISS, 2023). Nulla di tutto questo era nel vocabolario tecnico del legislatore del 1975.
  • Sul fronte climatico e ambientale. Nel 1975 il cambiamento climatico era una preoccupazione accademica di pochi ricercatori. Oggi il surriscaldamento globale impone di ripensare il comfort estivo degli edifici, il rischio di ondate di calore, l'effetto isola di calore urbana. La progettazione bioclimatica, l'orientamento degli edifici, i tetti verdi, le superfici permeabili: categorie del tutto assenti nel D.M. 1975, centrali nello schema di regolamento del 2023 (descritto di seguito nel presente articolo).
  • Sul fronte energetico. La prima crisi petrolifera era appena terminata quando fu firmato quel decreto. Da allora sono arrivate le Direttive europee sull'efficienza energetica degli edifici (EPBD, la prima nel 2002 e la più recente datata 2024), il Superbonus. Gli edifici oggi sono progettati per essere quasi a energia zero (nZEB), con involucri altamente isolati che però - se mal ventilati - diventano fonti di concentrazione di inquinanti interni. Il paradosso dell'efficienza energetica senza qualità dell'aria indoor è uno dei temi più urgenti dell'ingegneria edilizia contemporanea, e il D.M. 1975 non offre alcuno strumento per affrontarlo.
  • Sul fronte demografico e sociale. La famiglia italiana del 1975 era mediamente più numerosa. Oggi i nuclei monopersonali rappresentano oltre il 33% delle famiglie italiane (ISTAT, 2023), il cohousing è una realtà in crescita, e il lavoro da remoto ha trasformato l'abitazione anche in luogo di produzione. Le esigenze acustiche, di illuminazione naturale e di qualità dell'aria di chi trascorre otto ore al giorno a lavorare in casa sono radicalmente diverse da quelle di chi la usava solo per dormire e mangiare.
  • Sul fronte tecnologico. Nel 1975 non erano diffusi come oggi i sistemi di ventilazione meccanica controllata (VMC) per uso residenziale (nel decreto viene citato che “Quando le caratteristiche tipologiche degli alloggi diano luogo a condizioni che non consentano di fruire di ventilazione naturale, si dovrà ricorrere alla ventilazione meccanica centralizzata immettendo aria opportunamente captata e con requisiti igienici confacenti”), né i sensori di CO₂ per il monitoraggio in continuo della qualità dell'aria, né i materiali a basse emissioni certificati. Oggi questi strumenti esistono, sono accessibili e relativamente economici. La norma del 1975 non può ovviamente contemplarli.

Cinquant'anni, insomma, non sono solo un numero. Sono cinque decenni di scienza, di epidemiologia, di cambiamento climatico, di evoluzione sociale e tecnologica che una norma del 1975 non può - per definizione - incorporare. Il fatto che sia ancora quella norma a regolare la salute nelle nostre case è, a mio avviso, una delle più clamorose lacune del sistema normativo italiano nel settore delle costruzioni. E il fatto che lo schema di regolamento del 2023 sia rimasto in un cassetto è una responsabilità collettiva che il sistema istituzionale dovrebbe assumersi con urgenza.

Il quadro normativo vigente: un sistema da riforma urgente

La disciplina igienico-sanitaria degli edifici residenziali in Italia si struttura su un insieme di norme di natura primaria e secondaria, statali e locali, che nel loro complesso formano un sistema frammentato e - in larga misura - obsoleto.

Il D.M. 5 luglio 1975: la norma ancora vigente

Il decreto ministeriale del 5 luglio 1975 (G.U. n. 190 del 18/07/1975) costituisce ancora oggi la principale fonte statale sui requisiti igienico-sanitari minimi delle abitazioni. I suoi contenuti fondamentali possono essere così schematizzati:

Tabella 1 – Requisiti del D.M. 1975. (© Clara Peretti)

La gerarchia delle fonti normative

Il sistema di regolazione si articola su più livelli:

  • Livello statale: D.M. 1975 (requisiti minimi), D.P.R. 380/2001 (Testo Unico Edilizia), D.Lgs. 81/2008 (ambienti di lavoro)
  • Livello regionale: leggi regionali che possono integrare (ma non ridurre) i requisiti statali
  • Livello locale: regolamenti edilizi comunali (con norme spesso più restrittive)
  • Normativa tecnica volontaria: norme UNI/EN, ISO richiamate in via non cogente
  • Linee guida OMS: non cogenti ma fondamentali per l'aggiornamento scientifico.

Il D.Lgs. 222/2016 (Decreto Madia) e l'obbligo disatteso

L'articolo 3, comma 1, lettera d), n. 2) del D.Lgs. 222/2016 ha inserito nel D.P.R. 380/2001 il comma 1-bis all'art. 20, imponendo al Ministero della Salute di definire entro 90 giorni i requisiti igienico-sanitari di carattere prestazionale degli edifici, con decreto previa intesa in Conferenza unificata. Quel termine è scaduto nel marzo 2017. Lo schema di regolamento è arrivato alla Conferenza Stato-Regioni solo nel marzo 2023, con oltre sei anni di ritardo. Successivamente se ne sono perse le tracce.

Lo schema di regolamento del Ministero della Salute (marzo 2023)

Il 23 marzo 2023 il Ministero della Salute ha trasmesso alla Conferenza Stato-Regioni lo schema di regolamento sui requisiti igienico-sanitari[1] di carattere prestazionale. Il documento, che si compone di 14 articoli e di un allegato tecnico, rappresenta un cambio di paradigma rispetto al D.M. 1975: dall'approccio prescrittivo a quello prestazionale.

[1] Leggi l'approfondimento dal titolo "Permesso di costruire, agibilità e nuovi requisiti igienico-sanitari: ecco come bisognerà progettare gli edifici" (Giugno 2023) pubblicato su Ingenio-web.it a questo LINK.

Il cambio di paradigma: dall'approccio prescrittivo a quello prestazionale

Lo schema di regolamento del 2023 non si limita a fissare standard dimensionali minimi: adotta un approccio prestazionale, definendo obiettivi di benessere e salute che il progettista deve raggiungere con soluzioni tecniche di propria scelta, verificabili tramite strumenti codificati. È un approccio in linea con le direttive europee (EPBD, 2010/31/UE) e con le Linee Guida OMS 2018 sull'abitare salubre.

Figura 2 – Confronto tra D.M. 1975 e Schema di Regolamento 2023 (© Clara Peretti)

Le novità salienti rispetto al D.M. 1975

  • Requisiti dimensionali aggiornati (Art. 7). La soglia di 18 m²/abitante sostituisce l'articolato sistema del 1975 (14 m² per i primi 4 abitanti + 10 m² per i successivi), introducendo un valore unico pro capite aggiornato. Confermata l'altezza minima di 2,70 m per i locali principali, con deroghe fino a 2,40 m per il patrimonio vincolato accompagnate da progetto di fattibilità.
  • Comfort termo-igrometrico con riferimento alla norma UNI EN ISO 7730 (Art. 8). Per la prima volta vengono introdotti valori quantitativi di comfort termico e igrometrico con sistema di classi (A ottimo, B buono. Tali classi sono diventate Categoria I e II con la versione 2026 della norma), in linea con la norma tecnica europea. L'umidità relativa raccomandata (40-60% in inverno, 50-60% in estate) è un elemento completamente assente dal D.M. 1975, nonostante l'umidità relativa sia un fattore di rischio per la salute correlandosi al tema delle muffe. (LEGGI QUI L'APPROFONDIMENTO DEDICATO ALLA UNI EN ISO 7730)
  • Qualità dell'aria indoor e radon (Art. 9) L'introduzione di una gerarchia per la gestione della qualità dell'aria indoor - con priorità ai materiali a basse emissioni di VOC prima di ricorrere alla VMC — è coerente con le linee guida OMS 2010 e con le evidenze scientifiche più recenti. Particolarmente significativo il riferimento al radon (D.Lgs. 101/2020): per la prima volta i requisiti igienico-sanitari edilizi considerano esplicitamente il rischio di radon indoor, con obbligo di misure costruttive preventive (vespai areati, barriere, ecc.).
  • Fattore Luce Diurna (Art. 10). Il FLDm ≥ 2% rappresenta un metodo di verifica oggettivo e calcolabile dell'illuminazione naturale, in sostituzione dell'empirico rapporto aero-illuminante 1/8. Questo allinea la normativa italiana agli standard europei.
Figura 3 – Cronologia dal 2016 ad oggi. (© Clara Peretti)

Il rapporto tra Piano Casa e qualità dell'abitare

Il tema dei requisiti igienico-sanitari si intreccia con quello dell'accessibilità abitativa: le città italiane — come quelle europee — registrano una crescente domanda di alloggi a costi accessibili, che spinge verso soluzioni di dimensioni ridotte (monolocali, coabitazione, miniappartamenti). Il Salva Casa ha legittimato dimensioni minime (20 m² per 1 persona) già diffuse nelle grandi città, ma spesso non sanabili formalmente.

La mancata approvazione del nuovo regolamento prestazionale è il vero nodo irrisolto. Le deroghe del Salva Casa non sono di per sé problematiche — il recupero del patrimonio storico richiede flessibilità —, ma il loro carattere 'transitorio' mascherava l'aspettativa che presto sarebbe arrivato un quadro normativo aggiornato. Nove anni dopo il Decreto Madia, quella norma non c'è ancora.

Lo schema del 2023 è un documento tecnicamente valido e coraggioso: introduce il FLDm, affronta il radon, considera la qualità dell'aria indoor, abbraccia una visione olistica dell'abitare in linea con le Linee Guida OMS. Il suo mancato percorso fino alla Gazzetta Ufficiale è un fallimento istituzionale che ha ricadute concrete sulla salute pubblica.

Il Piano Casa — in qualunque forma venga declinato — non può prescindere da standard igienico-sanitari aggiornati. Costruire o recuperare abitazioni senza norme sul radon, sulla qualità dell'aria indoor, sul comfort igrometrico e sull'illuminazione naturale equivale a ignorare decenni di evidenze scientifiche. La Commissione europea lo ha capito con la direttiva Case Green (EPBD 2024): anche l'Italia deve farlo, e presto.

La proposta è semplice: sbloccare immediatamente l'iter del regolamento del 2023, aprendo una consultazione pubblica con le categorie professionali, e adottare un approccio graduale che distingua i requisiti minimi cogenti da quelli raccomandati (come già previsto dall'allegato tecnico dello schema). La qualità dell'abitare non è un lusso: è un diritto.

Le prossime azioni urgenti che il sistema normativo italiano dovrebbe intraprendere:

  • Completare l'iter del regolamento del 2023 in Conferenza Stato-Regioni, valutando eventuali modifiche per aggiornarlo, con coinvolgimento delle categorie professionali
  • Adottare il decreto ministeriale (art. 20, comma 1-bis, D.P.R. 380/2001) con tempistiche certe
  • Prevedere un periodo transitorio graduato per l'adeguamento dei regolamenti edilizi comunali
  • Formare i professionisti sui nuovi strumenti di verifica (FLDm, PMV/PPD, qualità aria indoor)
  • Aggiornare l'allegato tecnico del decreto con cadenza triennale, seguendo il progresso scientifico, di prodotto e le evoluzioni (ad esempio sulla qualità dell’aria outdoor).

[...] CONTINUA LA LETTURA NEL PDF IN ALLEGATO

Prosegui nella lettura: l’articolo approfondisce il rapporto tra requisiti igienico-sanitari e CAM Edilizia, evidenziando le diverse velocità normative, e analizza il ruolo del Decreto Requisiti Minimi, dove la salubrità è prevista ma non ancora pienamente attuata.


FAQ - Requisiti igienico-sanitari degli edifici: quadro normativo, criticità e aggiornamenti tecnici

Che cosa disciplina il D.M. 5 luglio 1975?

Il D.M. 1975 definisce i requisiti igienico-sanitari minimi delle abitazioni, come altezze, superfici, rapporti aero-illuminanti e dotazione dei servizi. È ancora oggi la principale norma di riferimento nazionale, nonostante sia basata su un approccio prescrittivo ormai superato rispetto alle attuali esigenze di salubrità e comfort

Perché la normativa vigente è considerata obsoleta?

Perché non considera aspetti oggi centrali come qualità dell’aria indoor, presenza di VOC, rischio radon, comfort termo-igrometrico e ventilazione controllata. Inoltre, non integra le evoluzioni tecnologiche e normative legate all’efficienza energetica e alla sostenibilità

Cosa introduce lo schema di regolamento del 2023?

Introduce un approccio prestazionale: non solo requisiti dimensionali, ma obiettivi di benessere e salute verificabili. Include parametri per comfort termo-igrometrico, qualità dell’aria indoor, controllo del radon e illuminazione naturale tramite fattore di luce diurna

Qual è il ruolo del Decreto Salva Casa rispetto ai requisiti igienico-sanitari?

Il Decreto Salva Casa ha introdotto deroghe transitorie ai requisiti minimi, soprattutto sulle superfici, per facilitare la regolarizzazione e l’accesso all’abitare. Tuttavia, ha aperto un dibattito sul rischio di abbassamento degli standard qualitativi degli ambienti residenziali

Qual è il rapporto tra CAM Edilizia e requisiti igienico-sanitari?

I CAM Edilizia prevedono già standard avanzati su qualità dell’aria indoor, emissioni dei materiali e comfort, obbligatori negli appalti pubblici. Questo crea un disallineamento con l’edilizia privata, ancora regolata da norme datate, evidenziando una doppia velocità normativa

Il Decreto Requisiti Minimi copre anche la salubrità degli ambienti?

Solo in parte. Il decreto collega efficienza energetica, comfort e qualità dell’aria, ma non disciplina in modo completo gli aspetti igienico-sanitari (radon, VOC, umidità). Il regolamento atteso dal 2016 dovrebbe integrare questi aspetti.

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