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Requisiti minimi 2025: come cambia la compilazione della Relazione Tecnica ex L10/91

Il DM 28 ottobre 2025 aggiorna i requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici, introducendo un approccio più prestazionale e integrato rispetto al DM 26/06/2015. Il decreto incide in modo significativo sulla progettazione energetica e sulla redazione della Relazione Tecnica ex L10/91, rafforzando il ruolo dei ponti termici, del benessere termo-igrometrico e della qualità complessiva del progetto.

Il DM 28 ottobre 2025 segna un passaggio decisivo nell’evoluzione dei requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici e modifica in modo sostanziale il ruolo della Relazione Tecnica ex L10/91.

Rispetto al DM 26/06/2015, il nuovo decreto introduce un approccio più prestazionale e integrato, rafforzando il peso dei ponti termici, della qualità dell’involucro, del comfort termo-igrometrico e delle verifiche documentali a carico del progettista.

Questo contributo analizza in modo operativo le principali differenze normative e le ricadute concrete sulla compilazione della Relazione L10, chiarendo cosa cambia davvero per progettisti e tecnici a partire dal 3 giugno 2026.


STRUTTURA DEI CONTENUTI

  1. Inquadramento normativo del DM 28 ottobre 2025
  2. Ruolo e funzione della Relazione Tecnica ex art. 8 D.Lgs. 192/2005
  3. Superamento del modello “guidato” del DM 26/06/2015
  4. Nuovi requisiti minimi e allegati aggiornati
  5. Trattamento dei ponti termici: criteri, tabelle e calcolo
  6. Impatti sulle diverse tipologie di intervento edilizio
  7. Evoluzione del parametro H’t
  8. Verifiche per ristrutturazioni e riqualificazioni energetiche
  9. Nuovi requisiti per impianti, pompe di calore e macchine frigorifere
  10. Comfort termo-igrometrico come obiettivo progettuale
  11. BACS, mobilità elettrica e nuove informazioni in Relazione L10
  12. Ricadute operative per progettisti e tecnici certificatori

Il DM 28 ottobre 2025 nel quadro dei requisiti minimi energetici  

Il Decreto Ministeriale 28 ottobre 2025 rappresenta un passaggio chiave nell’evoluzione della normativa italiana sulla prestazione energetica degli edifici.

Il provvedimento aggiorna e sostituisce parti fondamentali del DM 26 giugno 2015, adeguando il quadro nazionale agli obiettivi europei di decarbonizzazione, efficienza energetica e integrazione delle fonti rinnovabili.

Rimandando ad altri articoli per una disamina del DM 28/10/2025 nella sua completezza, concentriamoci sull’impatto che avrà sulla relazione ex L.10/91.

Il decreto incide in modo diretto sull’attività di progettisti, direttori dei lavori e tecnici certificatori, con effetti rilevanti sulla Relazione Tecnica ex art. 8 del D.Lgs. 192/2005 (Relazione ex L10/91).

La Relazione Tecnica ex art. 8 del D.Lgs. 192/2005, comunemente detta “Relazione ex L10/91” rappresenta il documento cardine per la verifica del rispetto dei requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici.

Con l’entrata in vigore del DM 26/06/2015, i progettisti hanno operato per anni su modelli standardizzati, che definivano in modo puntuale struttura, contenuti e verifiche richieste.

Il nuovo DM 28/10/2025 introduce un profondo aggiornamento dei requisiti minimi e delle metodologie di calcolo, incidendo in modo sostanziale sulla compilazione della Relazione Tecnica, pur in assenza – allo stato attuale – di nuovi schemi ministeriali ufficiali. Infatti il DM 26/06/2015 aveva definito:

  • gli schemi ufficiali della Relazione Tecnica;
  • le modalità di compilazione;
  • i requisiti minimi di prestazione energetica;
  • il concetto di edificio di riferimento.

La compilazione della L10 risultava fortemente “guidata” dai quadri previsti dal decreto, consentendo agli enti di controllo una verifica prevalentemente formale.

  

Il nuovo DM Requisiti Minimi  28/10/2025

Il DM 28/10/2025 aggiorna i requisiti minimi con l’obiettivo di allinearli alle direttive europee e alle più recenti norme tecniche.

Il decreto:

  • sostituisce l’Allegato 1 (Requisiti minimi);
  • aggiorna l’Allegato 2 (Norme tecniche di riferimento);
  • amplia il perimetro delle verifiche includendo ponti termici, benessere termo-igrometrico, sicurezza e integrazione della mobilità elettrica.

ATTENZIONE. Il decreto stabilisce che, in assenza di nuovi modelli ufficiali, le informazioni non previste dagli schemi 2015 debbano essere fornite tramite elaborati integrativi allegati alla Relazione Tecnica.

Il DM 28/10/2025 entra in vigore 180 giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Poiché il decreto è stato pubblicato in G.U. il 5 dicembre 2025, la data di entrata in vigore è il 3 giugno 2026. I titoli edilizi presentati successivamente all’entrata in vigore dovranno quindi dimostrare la conformità ai nuovi requisiti, anche attraverso relazioni integrative.

Differenze operative nella compilazione della Legge 10

Con il DM 26/06/2015 la compilazione della Relazione ex L.10/91 era incentrata sui quadri obbligatori, mentre la conformità era verificata principalmente attraverso i campi del modello.

Con il DM 28/10/2025 la Relazione Tecnica diventa, per così dire, un “contenitore” più ampio. Le verifiche possono eccedere i campi del modello e assume importanza centrale la documentazione tecnica allegata.

  

Ponti termici nella Relazione ex L10: nuovi obblighi e criteri di calcolo

Il nuovo decreto rafforza l’obbligo di considerare i ponti termici secondo UNI EN ISO 10211. Vengono introdotti alcuni ponti termici anche nell’edificio di riferimento, che nel precedente modello di calcolo ne era privo.

I ponti termici introdotti nell’edificio di riferimento sono quelli dovuti alla presenza del balcone (nodo parete-balcone) e quelli dovuti ai serramenti (architrave, mazzette e davanzale). Nelle verifiche di trasmittanza invece so devono considerare i ponti termici riportati nelle tabelle che seguono.

In sostanza, le tipologie di ponti termici considerate sono 11, considerando la posizione dell’isolante (lato interno, lato esterno, intercapedine). Inoltre sono previsti alcuni valori variabili in funzione della zona climatica. Ecco una delle tabelle estratte dal DM 28/10/2025 per far capire quali sono i ponti termici previsti e i valori di ѱ introdotti:

 

Tabella 6 - Coefficiente lineico di trasmissione - Isolante sul lato interno (DM 28/10/2025  -  Allegato 1)
Tabella 6 - Coefficiente lineico di trasmissione - Isolante sul lato interno (DM 28/10/2025 - Allegato 1)

  

Le tipologie di ponti termici non considerate non vanno conteggiate né per il calcolo della trasmittanza termica di progetto né per il calcolo della trasmittanza termica limite.

  

   

Viene anche finalmente chiarito un dubbio che per molto tempo ha turbato il sonno di molti progettisti, e cioè che il valore della trasmittanza termica lineica è riferito alle dimensioni esterne lorde (misure lineari o superfici) e non a quelle interne.

Le trasmittanze devono essere valutate comprensive dei ponti termici, soprattutto negli interventi sull’esistente.

Ciò comporta l’allegazione di relazioni di calcolo, report software o giustificazioni progettuali. Non sarà più possibile sottovalutare l’importanza dei ponti termici, costringendo il progettista a valutari e considerarli in maniera analitica.

Da notare che nel caso della riqualificazione di involucro (es. detrazioni fiscali) viene richiesta la sola verifica di trasmittanza termica in sezione corrente, cioè senza il contributo dei ponti termici.

Vediamo adesso sinteticamente quali sono le differenze principali rispetto alle tipologie di intervento, che restano le stesse previste dal DM 26/6/2015.

Per gli interventi di nuova costruzione, demolizione e ricostruzione e ristrutturazione importante di primo livello, il DM 28/10/2025 introduce valori predefiniti dei ponti termici finalizzati a una caratterizzazione più accurata dell’edificio di riferimento, con il quale viene confrontato l’edificio di progetto (es. con l’introduzione dei ponti termici come abbiamo già visto).

  

Parametro H’t: nuove regole e semplificazioni per alcune ristrutturazioni

Una novità importante riguarda il parametro H’t, cioè il coefficiente globale di scambio termico per trasmissione.

Per quanto riguarda le ristrutturazioni importanti di primo livello, Nel nuovo decreto viene introdotto un limite variabile in funzione della zona climatica e del rapporto tra superficie vetrata oggetto di intervento e superficie totale dei componenti (opachi + trasparenti). Questo per agevolare la verifica del parametro in caso di grandi superfici vetrate, che nell’attuale modello di calcolo previsto dal DM 26/6/2015 ne rende molto difficile - e talvolta impossibile – la verifica. Niente cambia invece per quanto riguarda la verifica di H’t per le nuove costruzioni.

PER APPROFONDIRE LEGGI ANCHE
Efficienza energetica: nuove regole di progettazione dell’involucro edilizio. Cosa cambia con il DM 28 ottobre 2025

  

Nella definizione dell’edificio di riferimento si assumono le trasmittanze termiche limite indicate nell’Allegato 1 del decreto, alle quali viene sommato il contributo dei ponti termici, considerati con lunghezze pari a quelle effettivamente presenti nell’edificio reale.

 

Tabelle tratte dal DM 28/10/2025 – Allegato A
Tabelle tratte dal DM 28/10/2025 – Allegato A

 

Per le ristrutturazioni importanti di secondo livello, il decreto prevede invece una doppia verifica delle prestazioni dell’involucro rispetto a valori limite tabellati, rafforzando il controllo sull’efficacia degli interventi effettuati. Viene inoltre eliminata del tutto la verifica del parametro H’t, e questa è una novità molto importante.

Nel caso delle riqualificazioni energetiche, infine, per le superfici opache è richiesta – come già detto in precedenza - esclusivamente la verifica della trasmittanza termica in sezione corrente, senza l’inclusione del contributo dei ponti termici nel confronto con i limiti normativi.

 

Impianti, pompe di calore e requisiti minimi dopo il DM 2025

Per quanto riguarda le verifiche degli impianti, vengono proposti dei nuovi requisiti per le pompe di calore e le macchine frigorifere. I nuovi requisiti prevedono il rispetto delle prescrizioni contenute nei relativi regolamenti di prodotto emanati ai sensi della Direttiva n. 2009/125/EC e del Regolamento n. 2017/1369/UE (Direttiva Ecodesign). Con tutta probabilità si dovranno rispettare i requisiti previsti all’Allegati 1 del DM 7/8/2025 (Decreto Conto Termico 3.0), che si riportano qui sotto:

  

Tabella 3 Requisiti Minimi Ecodesign per pompe di calore elettriche (tratta dal DM 28/10/2025 )
Tabella 3 Requisiti Minimi Ecodesign per pompe di calore elettriche (tratta dal DM 28/10/2025 )

I nuovi requisiti minimi forniscono infine indicazioni per tener conto in maniera opportuna del comfort termo‐igrometrico degli ambienti interni. Il DM 28/10/2025 tratta il benessere termo-igrometrico in modo indiretto ma strutturale, integrandolo nei requisiti energetici e prestazionali dell’edificio, senza introdurre un indicatore autonomo o una verifica numerica dedicata (come, ad esempio, PMV/PPD).

Nelle premesse e finalità del DM 28/10/2025 il benessere termo-igrometrico viene esplicitamente richiamato tra gli obiettivi del decreto, insieme a:

  • riduzione dei consumi energetici,
  • integrazione delle fonti rinnovabili,
  • sicurezza (incendio e sismica),
  • qualità complessiva dell’edificio.

Questo è un passaggio importante perché sancisce che la prestazione energetica non è più fine a sé stessa, ma funzionale al comfort interno e alla qualità dell’ambiente abitato, soprattutto grazie al rafforzamento delle prestazioni dell’involucro con limiti più stringenti sulle trasmittanze termiche, la maggiore attenzione ai ponti termici (quindi minori rischi di condensa e muffa), la continuità dell’isolamento e la riduzione delle dispersioni. Un involucro più continuo e performante riduce le asimmetrie radianti, limita le superfici fredde interne, migliora la stabilità termo-igrometrica degli ambienti.

...

L'articolo continua con le altre novità introdotte dal DM 28/10/2025 relative a :

  • Impianti e fonti rinnovabili
  • Sistemi di automazione e controllo (BACS)
  • Infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici

   

Concludendo
Il DM 28 ottobre 2025 rappresenta un’evoluzione significativa della normativa sui requisiti minimi di prestazione energetica, andando oltre il semplice aggiornamento dei limiti del DM 26/06/2015. Il decreto introduce un approccio più maturo e prestazionale, in cui la qualità del progetto e la coerenza tecnica delle soluzioni assumono un ruolo centrale. Il rafforzamento del trattamento dei ponti termici, l’attenzione al benessere termo-igrometrico e l’integrazione di nuovi temi come la mobilità elettrica contribuiscono a una visione più completa della prestazione energetica dell’edificio. In questo quadro, la Relazione Tecnica ex L10/91 evolve da adempimento formale a strumento di dimostrazione tecnica, richiedendo una maggiore responsabilità progettuale. Il DM 28/10/2025 non introduce solo nuovi obblighi, ma propone una reale opportunità di crescita per la progettazione energetica, orientandola verso edifici più efficienti, confortevoli e coerenti con gli obiettivi di sostenibilità.


FAQ TECNICHE Relazione Legge 10: verifiche DM Requisiti Minimi 2025 (MASE)

1. Che cos’è la Relazione Tecnica ex L10/91 e cosa diventa con il DM 2025?

È il documento progettuale che dimostra la conformità energetica (involucro e impianti) ai requisiti vigenti. Con il DM 2025 il suo ruolo diventa più “probatorio”: oltre alla compilazione dei quadri, serve documentare verifiche e scelte con report di calcolo, allegati e criteri adottati. 

2. In quali interventi cambia di più la compilazione (nuove costruzioni, RI, riqualificazioni)?

L’impatto maggiore si ha quando l’intervento coinvolge in modo significativo involucro e/o impianti e si applicano verifiche prestazionali complete. In pratica, cresce il set di controlli e allegati richiesti “in funzione della tipologia di intervento” e delle parti interessate dall’opera (opachi, serramenti, coperture, impianti). 

3. Quali prestazioni e requisiti richiedono più attenzione (senza inventare numeri)?

I punti più sensibili, perché incidono sulle verifiche e sulla documentazione, sono: trattamento dei ponti termici nelle valutazioni, verifiche termo-igrometriche (rischio muffe/condense) quando si interviene sugli opachi verso esterno, e coerenza del metodo di calcolo con le norme richiamate dal decreto. 

4. Qual è il vantaggio rispetto al DM 2015 (e cosa cambia per il progettista)?

Il DM 2025 spinge verso una progettazione più integrata: involucro, nodi e comfort non sono “accessori”, ma elementi che entrano nelle verifiche e quindi nella responsabilità documentale. Per il progettista il vantaggio è una pratica più coerente con la prestazione reale; il costo è una maggiore cura di dettagli, assunzioni e allegati. 

5. Cosa va previsto in progettazione/posa per gestire ponti termici e nodi?

Serve impostare i nodi come parte del progetto energetico: elenco dei nodi critici, criteri di modellazione/valutazione, e coerenza tra stratigrafie, serramenti, isolamento e continuità. In Relazione conviene allegare una sintesi dei nodi adottati (abachi/dettagli) e i relativi esiti di calcolo o verifica, in funzione della configurazione e del software/metodo utilizzato. 

6. Comfort, sicurezza, durabilità: cosa entra in modo più esplicito nella pratica?

Il DM 2025 rafforza il tema del benessere termo-igrometrico e della qualità dell’involucro: il rischio muffe/condense e la gestione dei punti deboli (nodi e ponti termici) diventano aspetti da verificare e documentare quando pertinenti. Questo ha effetti diretti su durabilità (degrado/umidità) e comfort indoor (superfici fredde, condense). 

7. Errori tipici da evitare nella Relazione L10 con il DM 2025

Confondere cosa va verificato “in funzione dell’intervento” e cosa è sempre richiesto; non esplicitare metodi e assunzioni di calcolo; trattare ponti termici e verifiche igrometriche come note generiche senza allegati; non allineare dettagli costruttivi e stratigrafie con quanto calcolato; allegare report incompleti o non tracciabili rispetto alla versione normativa applicata

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