Nuove indicazioni sui criteri ambientali minimi in edilizia e negli appalti: consultazione ANAC-MEF
Negli appalti di lavori, i CAM devono essere considerati fin dall'impostazione del progetto. Sia nel caso di progettazione interna sia in quello di progettazione esterna, le specifiche tecniche pertinenti devono essere riportate nel Documento di indirizzo alla progettazione.
L'ANAC ha posto in consultazione pubblica un comunicato, realizzato assieme al MASE, che contiene importanti chiarimenti sull'applicazione dei criteri ambientali minimi (CAM) negli appalti pubblici, in particolare per quanto riguarda la progettazione.
ANAC e MASE hanno infatti riscontrato diffuse criticità nell’applicazione della disciplina dei criteri ambientali minimi.
Considerato altresì che dal IX rapporto dell'Osservatorio appalti verdi di Legambiente e Fondazione Ecosistemi, presentato in data 28 maggio 2026, è emerso che, rispetto alle stazioni appaltanti monitorate, l'indice di performance del Green public procurement (Gpp) in Italia è pari al 65%, ANAC e MASE hanno ritenuto opportuno fornire indicazioni utili ad una corretta e uniforme applicazione della normativa in materia di CAM attraverso la predisposizione di un comunicato congiunto.
Modalità e termini per la partecipazione
Al fine di garantire la massima trasparenza e partecipazione ai procedimenti di regolazione, ANAC ha quindi posto in consultazione il testo del comunicato congiunto ANAC - MASE, invitando i soggetti interessati - tra i quali figurano senz'altro anche i progettisti tecnici - a far pervenire le proprie osservazioni ed i propri contributi entro il 30 settembre 2026 ore 12, esclusivamente mediante la compilazione del questionario on line.
L’obbligo di applicare i CAM parte dalla progettazione
Il comunicato congiunto nasce, com visto sopra, dalle criticità riscontrate nell’applicazione dei criteri ambientali minimi e punta a favorire un’applicazione uniforme dell’art. 57, comma 2, del Codice dei contratti pubblici. La norma impone alle stazioni appaltanti e agli enti concedenti di inserire nella documentazione progettuale e di gara almeno le specifiche tecniche e le clausole contrattuali previste dai CAM applicabili.
L’obbligo riguarda appalti e concessioni di qualsiasi importo, nei settori ordinari e speciali, e opera anche per gli affidamenti diretti e per i contratti sottosoglia.
I CAM non possono quindi essere considerati semplici indicazioni programmatiche. La loro mancata indicazione, oppure il loro richiamo meramente formale senza traduzione nelle specifiche tecniche e nelle clausole contrattuali, può determinare l’illegittimità della documentazione di gara.
Il progettista deve conoscere e applicare i CAM pertinenti
Un passaggio particolarmente importante riguarda l’individuazione dei criteri applicabili. La stazione appaltante deve verificare già nella fase di progettazione se l’intervento rientra nell’ambito di uno o più decreti CAM vigenti, considerando anche eventuali prestazioni secondarie, accessorie o sussidiarie riconducibili a settori differenti. Non è sufficiente basarsi automaticamente sui codici CPV: questi, quando presenti, hanno spesso valore esemplificativo e non delimitano necessariamente l’ambito di applicazione del decreto. Occorre quindi analizzare concretamente natura, caratteristiche e finalità dell’affidamento.
Per i progettisti assume particolare rilievo il principio secondo cui, negli appalti di lavori, i CAM devono essere considerati fin dall’impostazione del progetto. Sia nel caso di progettazione interna sia in quello di progettazione esterna, le specifiche tecniche pertinenti devono essere riportate nel Documento di indirizzo alla progettazione. Quando il servizio è affidato all’esterno, il capitolato deve imporre al progettista di applicare nei documenti progettuali le specifiche previste dal decreto CAM pertinente, come quelle relative ai prodotti da costruzione e al cantiere.
I CAM diventano prescrizioni del progetto esecutivo
Il punto operativo più rilevante per i professionisti è che i criteri ambientali inseriti nel progetto esecutivo non rimangono indicazioni astratte: diventano vere e proprie prescrizioni progettuali che vincolano l’impresa sia nella formulazione dell’offerta sia durante l’esecuzione dei lavori. Di conseguenza, il progettista deve tradurre i CAM in soluzioni, caratteristiche tecniche e prescrizioni concretamente leggibili negli elaborati progettuali e nel capitolato speciale.
La relazione CAM assume quindi un ruolo centrale. Il progettista aggiudicatario deve:
- predisporla indicando, per ciascun criterio, le scelte progettuali adottate per assicurare la conformità e gli elaborati nei quali sono rinvenibili i relativi requisiti;
- individuare le tipologie di mezzi di prova attraverso cui l’esecutore dovrà dimostrare il rispetto dei CAM.
La verifica del progetto dovrà poi accertare la coerenza delle soluzioni progettuali con i criteri ambientali e con le prescrizioni contenute nella documentazione della gara di progettazione.
Anche il computo metrico deve incorporare i CAM
L’applicazione dei criteri ambientali deve riflettersi anche nella stima economica dell’intervento. Il comunicato precisa che i CAM devono essere considerati nella redazione del computo metrico e nella determinazione del costo dell’opera, utilizzando prezzi coerenti con le caratteristiche ambientali richieste. Possono essere utilizzati prezzari regionali aggiornati con voci adeguate ai CAM; se non esistono prezzi idonei, il progettista deve elaborare prezzi ad hoc, anche attraverso analisi comparative con altri prezzari.
La corretta individuazione dei CAM già in fase progettuale è importante anche perché la conformità ai criteri può incidere sul costo complessivo dell’intervento, sull’importo stimato del contratto e, conseguentemente, sulla determinazione della soglia di rilevanza europea e della base d’asta.
CAM e BIM: le informazioni ambientali entrano nel modello
Quando la progettazione deve essere sviluppata mediante metodi e strumenti di gestione informativa digitale, il comunicato richiama espressamente la necessità di implementare la base dati BIM con le informazioni ambientali relative alle specifiche tecniche previste dai CAM applicabili al servizio di progettazione. Il requisito ambientale deve quindi essere integrato nel processo informativo e non trattato come un elemento separato dalla progettazione digitale.
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Specifiche tecniche, clausole e criteri premianti
L’inserimento dei CAM nella gara si articola in tre livelli:
- le specifiche tecniche definiscono requisiti essenziali della prestazione e devono essere tradotte nella documentazione tecnica;
- le clausole contrattuali disciplinano gli obblighi da rispettare durante l’esecuzione;
- i criteri premianti devono essere considerati nelle gare con offerta economicamente più vantaggiosa e consentono di attribuire punteggi alle soluzioni ambientali migliorative.
I criteri premianti non possono però avere un peso meramente simbolico: il comunicato richiama l’esigenza di attribuire loro un’incidenza effettiva nella valutazione qualitativa delle offerte, calibrandola anche attraverso un’analisi del mercato e della disponibilità concreta delle soluzioni richieste.
Quando un CAM non è applicabile
L’obbligo generale non significa che ogni singolo criterio debba essere applicato in modo automatico a qualsiasi intervento. Un criterio non pertinente o non concretamente realizzabile, considerate la tipologia della prestazione, le caratteristiche tecnico-progettuali, il contesto e gli obiettivi dell’intervento, può essere escluso, ma la scelta deve essere adeguatamente motivata nella documentazione di gara, soprattutto nel capitolato e nelle relazioni tecniche.
È inoltre possibile adottare materiali, componenti o soluzioni progettuali diverse da quelle indicate dal decreto, purché garantiscano prestazioni ambientali pari o superiori e siano previsti adeguati mezzi di prova.
Attenzione alla successione dei decreti CAM
Un ulteriore profilo da monitorare riguarda l’aggiornamento dei decreti. In linea generale vale il principio del tempus regit actum: si applica il decreto vigente al momento dell’indizione della procedura.
Tuttavia, negli appalti di lavori la successione dei CAM richiede particolare attenzione perché i criteri inseriti nel progetto di progettazione diventano vincolanti anche per la successiva gara dei lavori. Il DM 24 novembre 2025 sui CAM Edilizia ha previsto una disciplina transitoria, illustrata dalla circolare del 10 aprile 2026, per coordinare validazione del progetto e avvio della gara dei lavori.
Dalla progettazione al cantiere: controlli lungo tutto il ciclo di vita
La verifica dei CAM non si esaurisce nella fase di gara. L’offerta tecnica deve essere preliminarmente verificata rispetto ai requisiti ambientali essenziali: una difformità rispetto alle specifiche tecniche richieste comporta l’inammissibilità dell’offerta e non è sanabile mediante soccorso istruttorio. Per i criteri premianti, invece, la mancata dimostrazione comporta la perdita del relativo punteggio.
Dopo l’aggiudicazione, RUP, direttore dei lavori o direttore dell’esecuzione devono controllare periodicamente l’effettivo rispetto degli impegni ambientali. Per i lavori, la direzione lavori verifica l’attuazione dei CAM nell’ambito dei normali controlli sull’esecuzione, dall’accettazione dei materiali alla verifica della conformità delle lavorazioni al progetto e al capitolato.
Al termine dei lavori, l’esecutore deve predisporre la propria relazione CAM, documentando per ogni criterio le soluzioni e procedure adottate. Il RUP la trasmette al collaudatore, che verifica la corrispondenza tra quanto dichiarato e quanto effettivamente realizzato. Violazioni significative possono incidere sull’esito del collaudo e, in presenza di inadempimenti contrattuali, determinare anche penali o, nei casi più gravi, la risoluzione del contratto.
IL DOCUMENTO IN CONSULTAZIONE E' SCARICABILE IN ALLEGATO
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