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Linee Guida ministeriali sulla gestione informativa digitale: un contributo importante, con alcuni nodi ancora aperti

Regime transitorio, nozione di “unicum”, prevalenza contrattuale del modello e digitalizzazione progressiva del patrimonio esistente: i punti del nuovo quadro MIT che, nella lettura di ANAS, richiedono un fondamento normativo più esplicito.

Le Linee guida MIT del 23 febbraio 2026 hanno contribuito a consolidare il quadro della gestione informativa digitale negli appalti pubblici, raccogliendo in un unico testo le indicazioni operative per stazioni appaltanti, operatori economici e organismi di vigilanza. A distanza di alcuni mesi dalla pubblicazione, i primi commenti dei soggetti attuatori strutturati cominciano a delineare alcuni nodi applicativi che il documento lascia aperti, soprattutto sul piano del raccordo con il Codice e con il regime transitorio.

Il commento di Ernesto Sacco di ANAS propone un’analisi sistematica delle scelte interpretative compiute dal MIT. La posizione non è polemica né di rottura: è la lettura di un grande soggetto attuatore infrastrutturale che misura la tenuta delle Linee guida sul piano della copertura normativa e del rischio applicativo. Il punto non è la qualità tecnica del documento, che Sacco riconosce, ma il grado di solidità giuridica di alcune interpretazioni rispetto al dato letterale del Codice e dei suoi allegati.

Linee guida BIM. Il commento di ANAS.
Linee guida BIM. Il commento di ANAS. (@Nicola Furcolo)

Tre i temi messi a fuoco con maggiore attenzione: la disciplina del regime transitorio e il rapporto con l’art. 225-bis; la nozione di “unicum” applicata all’intervento sull’esistente, rispetto alla quale Sacco evidenzia l’esigenza di una lettura prudente e progressiva; la prevalenza contrattuale del modello informativo, principio richiamato dalle Linee guida ma ancora poco operativo nella pratica. Su tutti e tre, emerge la necessità di un fondamento normativo più esplicito, in vista di una digitalizzazione che, per una realtà come ANAS, non rappresenta soltanto un obbligo procedurale, ma un processo industriale di trasformazione del patrimonio.

Per cogliere la portata del commento è utile tenere presente la sequenza normativa di riferimento. Il D.lgs. 36/2023 ha disciplinato all'art. 43 e nell'Allegato I.9 i metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni, prevedendone l'obbligatorietà dal 1° gennaio 2025 per gli interventi di importo superiore a 2 milioni di euro.

Il Correttivo (D.lgs. 209/2024) ha introdotto al Codice l'art. 225-bis, il cui comma 2 esclude l'applicazione dell'art. 43 per i procedimenti di programmazione sopra soglia (art. 14) già avviati al 31 dicembre 2024 e assistiti da DOCFAP redatto ai sensi dell'art. 2, comma 5, dell'Allegato I.7. Le Linee guida MIT del 23 febbraio 2026 traducono questo quadro in indicazioni operative ed è proprio sul perimetro di tale esclusione, e sulla sua estensione lungo l'intero ciclo dell'intervento, che si concentra l'analisi di Sacco.

Riferimento
Contenuto essenziale
D.lgs. 36/2023, art. 43
Disciplina i metodi e strumenti di gestione informativa digitale (GID). Obbligo dal 1° gennaio 2025 per opere > 2 milioni di euro
Allegato I.9 al Codice
Disciplina di dettaglio della GID (ruoli, ACDat, capitolato informativo, contenuti)
D.lgs. 209/2024 (Correttivo)
art. 225-bis, comma 2 Codice
Esclude l'art. 43 per procedimenti di programmazione sopra soglia art. 14 già avviati al 31/12/2024 con DOCFAP redatto
Linee guida MIT 23 febbraio 2026
Traducono il quadro in indicazioni operative (transitorio, proporzionalità, prevalenza del modello)
Le valutazioni espresse rappresentano considerazioni tecniche formulate a titolo personale.
Le valutazioni espresse rappresentano considerazioni tecniche formulate a titolo personale. (@Nicola Furcolo)

Transitorio, “unicum” e prevalenza del modello secondo Linee guida BIM: il commento di Ernesto Sacco di ANAS

Le Linee Guida costituiscono un contributo importante e per molti aspetti necessario. Il loro primo merito è quello di avere ricondotto a un quadro unitario profili che nel Codice e nei relativi allegati risultano distribuiti tra più disposizioni: ambito di applicazione, organizzazione delle stazioni appaltanti, ruoli, formazione, requisiti informativi, ambiente di condivisione dei dati, regime transitorio e prevalenza contrattuale dei contenuti informativi.

In questo senso, il documento offre alle amministrazioni e agli operatori un riferimento utile, perché aiuta a leggere la gestione informativa digitale non come un adempimento formale, ma come una modalità strutturata di governo del processo.

Proprio per questo, però, per alcune questioni sarà necessario ancora un approfondimento ulteriore. Ed è naturale che sia così: quando un documento affronta temi tanto ampi e complessi, il suo valore sta anche nel fatto di aprire un percorso di consolidamento interpretativo e applicativo.

Tra i profili affrontati dalle Linee Guida, quello relativo alla delimitazione delle fattispecie applicative appare particolarmente rilevante.

Consiglio Superiore LLPP: approvate le Linee Guida MIT sulla Gestione Informativa Digitale
Il 20 febbraio 2026 l’Assemblea Generale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ha approvato le Linee Guida del MIT sulla Gestione Informativa Digitale (GID), rivolte in particolare a stazioni appaltanti ed enti concedenti. L’esito si inserisce nel percorso di consolidamento del BIM nella committenza pubblica e si raccorda alle attività della Commissione di monitoraggio BIM e del relativo Comitato scientifico.

LEGGI L'APPROFONDIMENTO

Il nodo delle costruzioni esistenti

Le Linee Guida affrontano il tema della manutenzione, richiamando per l’edilizia le definizioni del d.P.R. 380/2001 e proponendo, per le infrastrutture, una ricostruzione analogica della manutenzione ordinaria e straordinaria. Si tratta di un chiarimento utile, anche se l’individuazione delle corrette analogie avrebbe forse richiesto qualche indicazione ulteriore al fine di evitare possibili distorsioni applicative.

Resta tuttavia meno sviluppato un altro profilo, altrettanto centrale, cioè la nozione di “interventi su costruzioni esistenti”. Il Codice distingue infatti, in sostanza, tra nuove opere e interventi sull’esistente, escludendo dalla regola generale gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria a determinate condizioni. Ebbene, mentre sul versante della manutenzione le Linee Guida forniscono indicazioni, sul versante degli interventi su costruzioni esistenti non si rinviene una definizione positiva altrettanto chiara, né una distinzione pienamente esplicitata rispetto alle fattispecie limitrofe. Da questo punto di vista, permane un margine di incertezza proprio su una delle categorie più rilevanti ai fini applicativi.

Regime transitorio BIM: il rapporto tra art. 225-bis, art. 43 e DOCFAP

Il tema del transitorio è probabilmente quello più discusso. Il nodo principale è il rapporto tra il dato letterale dell’art. 225-bis, comma 2, introdotto dal Correttivo, e la lettura, per così dire, “a geometria variabile” proposta dalle Linee Guida.

La disposizione, come noto, fa riferimento ai procedimenti di programmazione sopra soglia già avviati al 31 dicembre 2024 e assistiti da DOCFAP. A ben vedere, in via letterale, consente di sostenere la non applicabilità dell’intero art. 43. In altri termini, per i soli procedimenti di programmazione che ricadono in tale fattispecie, il richiamo alla non applicazione dell’art. 43 produce effetti non soltanto sull’obbligo, ma anche sulla facoltà. Sotto questo profilo, le Linee Guida sembrano porre l’accento soprattutto sull’esclusione dell’obbligo, senza soffermarsi in modo espresso sulla sorte della facoltà di cui al comma 2.

Il passaggio ulteriore, però, è un altro: stabilire se questo effetto si estenda automaticamente anche alle successive fasi dell’intervento, cioè alla progettazione e all’esecuzione. Ed è proprio qui che le Linee Guida compiono una scelta interpretativa più ampia, basata sull’idea della gestione informativa digitale come “unicum” che accompagna l’intervento dal concepimento alla realizzazione. Si tratta di una lettura comprensibile sul piano tecnico e organizzativo, ma non espressamente imposta dal dato normativo, che continua a riferirsi ai procedimenti di programmazione.

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Digitalizzazione del patrimonio esistente: il rischio di un “unicum” troppo rigido

Aggiungerei, peraltro, una considerazione di ordine più generale sul concetto di “unicum” richiamato dalle Linee Guida, che sembrerebbe ancorare la gestione informativa digitale a un iter, per così dire, rigido, con avvio dal concepimento progettuale dell’opera. Una simile impostazione, in un Paese caratterizzato da un patrimonio costruito estremamente ampio, rischia di confinare l’uso della GID prevalentemente alle nuove opere, riducendo invece la capacità della digitalizzazione di dispiegare i propri effetti anche quando venga introdotta successivamente nel corso della vita dell’asset. I benefici della digitalizzazione, infatti, si colgono pienamente solo quando la quota di patrimonio digitalizzato raggiunge una massa critica significativa; ciò rende particolarmente importante favorire processi progressivi e diffusi di digitalizzazione del patrimonio esistente, fondati su contenuti informativi omogenei e condivisi.

In questa prospettiva, una lettura eccessivamente rigida dell’“unicum” rischia di rallentare un percorso che, al contrario, dovrebbe essere incentivato con decisione, anche per le ricadute che esso può produrre in termini di efficienza, qualità della gestione e competitività del settore.

La non applicabilità dell’intero art. 43 può essere sostenuta, quindi, in modo più netto per il segmento programmatorio; meno univoca è invece la sua automatica estensione alle fasi successive. A tal fine avrebbe meritato maggiore approfondimento il rapporto tra il procedimento di programmazione ex art. 37 e l’intervento considerato nel suo complesso.

Per gli interventi sopra soglia, il DOCFAP costituisce un presupposto rilevante del percorso programmatorio; proprio per questo sarebbe stato utile chiarire più analiticamente se l’effetto di esclusione debba intendersi riferito al solo segmento programmatorio, ai modelli eventualmente sviluppati in quella fase, oppure all’intero intervento. In tal senso, non appare privo di fondamento rilevare che l’art. 37 del Codice, con riferimento ai lavori sopra soglia, collega espressamente l’inserimento nel programma triennale all’approvazione del DOCFAP e l’inserimento nell’elenco annuale all’approvazione del DIP. Il combinato disposto di tale norma con gli articoli 2 e 3 dell’Allegato I.7 sembra quindi offrire un argomento testuale e sistematico nel senso che il legislatore abbia avuto riguardo, anzitutto, a questa parte del segmento procedimentale. Proprio per questo, l’estensione all’intero intervento operata dalle Linee Guida avrebbe forse richiesto una più puntuale esplicitazione del relativo fondamento, al fine di evidenziarne con maggiore chiarezza la copertura normativa.

Analogamente, nella fascia compresa tra i 2 milioni di euro e la soglia europea, le Linee Guida valorizzano l’assenza dell’obbligo di DOCFAP e ne fanno discendere, in certe ipotesi, la non assoggettabilità all’obbligo di uso della GID; anche qui, tuttavia, sarebbe stato utile soffermarsi sul caso in cui il DOCFAP, pur non obbligatorio, venga comunque redatto in via facoltativa, ai sensi dell’art. 2, comma 6, dell’Allegato I.7. In altri termini, sarebbe stato opportuno chiarire se l’eventuale esercizio di tale facoltà sia, da solo, in grado di incidere sulla ricostruzione del regime applicabile. In assenza di questo passaggio, la soluzione proposta resta meno definita proprio in una fascia di interventi che, nelle zone di confine del regime transitorio, presenta particolare rilevanza operativa.

Progettazione ante luglio 2023

Per completare il quadro del transitorio, infine, avrebbe potuto trovare spazio un passaggio espresso sugli interventi che continuano a ricadere, quanto alla progettazione, nel perimetro del d.lgs. 50/2016, ossia quelli per i quali l’incarico di progettazione risulta formalizzato prima del 1° luglio 2023 ai sensi dell’art. 225, comma 9. In tali fattispecie, infatti, continua a trovare applicazione l’art. 23 del previgente Codice per la redazione del progetto e per i profili a essa correlati, mentre per le successive fasi di affidamento opera il diverso raccordo transitorio con il d.lgs. 36/2023.

In questo contesto, sarebbe stato utile chiarire anche il ruolo applicativo del D.M. 560/2017, come modificato dal D.M. 312/2021, nelle fattispecie ancora attratte, sul versante della progettazione, al regime del d.lgs. 50/2016, così da restituire alle stazioni appaltanti un quadro davvero completo e unitario della disciplina applicabile. La mancanza di questo raccordo rischia di non agevolare le amministrazioni nell’individuazione certa della normativa da adottare per i singoli interventi e priva le Linee Guida di un chiarimento che ne avrebbe ulteriormente accresciuto l’utilità pratica.

In questo quadro, incide anche la specifica configurazione dell’affidamento, e in particolare dell’appalto integrato, nella lettura del rapporto tra transitorio e gestione informativa digitale. Infatti, negli appalti integrati, il tema dell’“unicum” presenta una particolarità ulteriore.

In questa fattispecie il progetto esecutivo è affidato allo stesso operatore economico che realizzerà l’opera; pertanto, il passaggio tra progettazione esecutiva ed esecuzione è meno marcato: le due fasi sono, per così dire, fisiologicamente unitarie già sul piano contrattuale e operativo.

Proprio per questo, negli appalti integrati, l’argomento secondo cui il mancato utilizzo della GID nella fase programmatoria o nelle fasi precedenti dovrebbe necessariamente impedire l’adozione della GID nelle fasi successive appare meno persuasivo.

Al contrario, si potrebbe sostenere che proprio in tali casi la progettazione esecutiva e l’esecuzione possano più agevolmente beneficiare dell’uso della gestione informativa digitale, senza che l’esigenza di “unitarietà” venga compromessa.

Si tratta, beninteso, di una valutazione sistematica e non di una conclusione imposta testualmente dalla norma; ma è un profilo che, probabilmente, avrebbe meritato un’esplicita considerazione nelle Linee Guida.

Prevalenza contrattuale dei contenuti informativi: il ruolo di modelli, elaborati e ACDat

Un altro tema molto innovativo è quello della prevalenza contrattuale dei contenuti informativi. Il fatto stesso che le Linee Guida abbiano affrontato questo tema è positivo. La prevalenza contrattuale dei contenuti informativi è destinata ad avere effetti molto rilevanti nella progettazione, nella verifica, nell’esecuzione e, più in generale, nella gestione del rapporto contrattuale. Il documento compie quindi uno sforzo utile di traduzione operativa di una disposizione nuova e particolarmente sensibile.

Nuovamente, tuttavia, vi sono alcuni aspetti che avrebbero potuto essere sviluppati ulteriormente. In particolare, la lettura dell’espressione “praticabile tecnologicamente”, che viene collegata non solo a limiti tecnologici in senso stretto, ma anche a “scelte di modellazione”.

Si tratta di una lettura che può avere una sua ragionevolezza operativa, ma che avrebbe forse richiesto una motivazione più esplicita, perché il dato normativo non include in modo espresso tali scelte tra i limiti della praticabilità tecnologica.

Capitolato informativo, piano di gestione informativa e relazione specialistica

Inoltre, il documento individua nel piano di gestione informativa e nella relazione specialistica sulla modellazione informativa i luoghi nei quali tali scelte dovrebbero essere formalizzate. Si tratta di un chiarimento utile, ma resta aperta una questione di fondo: il piano di gestione informativa è un documento attuativo, redatto dall’affidatario sulla base dell’offerta di gestione informativa e del capitolato informativo, mentre la relazione specialistica ha funzione essenzialmente attestativa e descrittiva rispetto ai contenuti del modello e alla coerenza tra modelli ed elaborati.

Sarebbe stato quindi opportuno precisare con ancora maggiore nettezza che le scelte aventi incidenza sostanziale sull’assetto della prevalenza contrattuale devono trovare il proprio fondamento già a monte, nel capitolato informativo e nei documenti di gara, e non possono essere rimesse in via sostanziale a una determinazione successiva dell’operatore economico.

A questo si aggiunge un ulteriore profilo, che considero particolarmente rilevante. La rappresentazione matriciale proposta dalle Linee Guida, pur utile sul piano operativo, sembra in alcuni passaggi porre l’accento quasi esclusivamente sulla distinzione tra elaborati prodotti dal modello ed elaborati prodotti al di fuori del modello, mentre forse sarebbe stato utile sottolineare una più chiara saldatura con il principio, pure richiamato dal Codice, secondo cui i contenuti informativi devono comunque essere relazionati ai modelli informativi all’interno dell’ACDat.

In prospettiva, sarà probabilmente utile un ulteriore affinamento su questo punto, per evitare che la disciplina della prevalenza venga letta in termini eccessivamente mediati dagli elaborati, anziché come valorizzazione piena del modello informativo quale sede diretta di espressione e gestione del contenuto progettuale. Nella sostanza, uno degli aspetti che può lasciare aperta qualche perplessità è proprio il fatto che le Linee Guida, nel trattare questo tema, sembrano concentrarsi soprattutto sull’elenco degli elaborati estratti e non estratti, mentre resta meno esplicito il ruolo del modello in sé come contenuto contrattualmente rilevante e come veicolo diretto di espressione del progetto.

Linee Guida GID: gli affinamenti necessari per una prassi uniforme

In conclusione, le Linee Guida devono essere considerate per ciò che effettivamente sono: un riferimento importante, serio e utile, ma non un punto di arrivo definitivo.

Il loro valore è proprio quello di avere offerto una base organica su cui costruire una prassi più consapevole e uniforme. Allo stesso tempo, l’esperienza applicativa delle stazioni appaltanti, degli enti concedenti e degli operatori economici potrà aiutare a chiarire meglio alcuni snodi che oggi restano particolarmente sensibili: la definizione delle fattispecie, il perimetro del regime transitorio e la concreta disciplina della prevalenza contrattuale.

In questa prospettiva, le Linee Guida vanno viste non come un testo chiuso, ma come una base di lavoro importante sulla quale sviluppare futuri affinamenti interpretativi e applicativi.


Gestione informativa digitale negli appalti: nodi normativi aperti | Ingenio

Che cosa si intende per gestione informativa digitale negli appalti pubblici?

La gestione informativa digitale è l’organizzazione strutturata dei dati, dei modelli e dei contenuti informativi relativi a un’opera pubblica. Nel Codice dei contratti pubblici è collegata all’uso di metodi e strumenti di gestione informativa digitale. Non riguarda solo la modellazione BIM, ma anche requisiti informativi, ACDat, ruoli, flussi, verifiche e documenti contrattuali.

In quali appalti si applica la gestione informativa digitale?

Il testo distingue tra nuove opere, interventi sull’esistente e manutenzione ordinaria o straordinaria. Le Linee Guida chiariscono alcuni aspetti della manutenzione, richiamando il d.P.R. 380/2001 per l’edilizia. Resta però meno definita la nozione di “interventi su costruzioni esistenti”, che è centrale per stabilire il perimetro applicativo.

Qual è il nodo del regime transitorio tra art. 43 e art. 225-bis?

Il nodo riguarda i procedimenti di programmazione sopra soglia avviati entro il 31 dicembre 2024 e assistiti da DOCFAP. Secondo una lettura letterale, la non applicazione dell’art. 43 potrebbe riguardare non solo l’obbligo, ma anche la facoltà. Le Linee Guida sembrano invece concentrarsi soprattutto sull’esclusione dell’obbligo.

Perché il DOCFAP è decisivo nella lettura del transitorio?

Per gli interventi sopra soglia, il DOCFAP è un passaggio rilevante del percorso programmatorio. L’articolo segnala che sarebbe utile distinguere se l’effetto di esclusione riguardi il solo segmento programmatorio, i modelli sviluppati in quella fase o l’intero intervento. Il tema diventa ancora più sensibile nella fascia tra 2 milioni di euro e soglia europea.

Che cosa cambia negli appalti integrati?

Negli appalti integrati, progettazione esecutiva ed esecuzione sono affidate allo stesso operatore economico. Questo rende meno netto il passaggio tra fase progettuale e fase realizzativa. L’articolo osserva che, proprio per questa unitarietà contrattuale e operativa, l’uso della GID nelle fasi successive potrebbe essere più sostenibile anche se non avviato in programmazione. Si tratta però di una lettura sistematica, non di una conclusione testuale imposta dalla norma.

Che cosa significa prevalenza contrattuale dei contenuti informativi?

La prevalenza contrattuale riguarda il valore attribuito ai contenuti informativi nei rapporti tra modello, elaborati e documenti contrattuali. Il tema è rilevante in progettazione, verifica, esecuzione e gestione del rapporto contrattuale. L’articolo evidenzia che le scelte sostanziali sulla prevalenza dovrebbero essere definite a monte, nel capitolato informativo e nei documenti di gara. Non dovrebbero essere rimesse solo al piano di gestione informativa dell’affidatario.

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