Decreto Requisiti Minimi 2025: pubblicata l’analisi ANCE che spiega cosa cambia per progettisti e imprese
ANCE ha pubblicato una nota di approfondimento dedicata al nuovo decreto sui requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici (DM 28 ottobre 2025), che aggiorna il quadro normativo in vigore dal 2015. Il documento analizza le principali novità tecniche e gli effetti operativi per progettisti, imprese e operatori del settore edilizio.
Il DM 28 ottobre 2025 sui requisiti minimi energetici degli edifici, in vigore dal 3 giugno 2026, aggiorna le regole tecniche per la progettazione energetica di edifici nuovi e ristrutturazioni. Tra le principali novità: nuovi parametri dell’edificio di riferimento, maggiore attenzione ai ponti termici, revisione del coefficiente H’T, obblighi di sistemi BACS negli edifici non residenziali e infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici. ANCE ha pubblicato un documento di analisi che chiarisce l’impatto delle nuove disposizioni su progettisti e imprese.
Il nuovo decreto sui requisiti minimi energetici degli edifici
L’Associazione Nazionale Costruttori Edili (ANCE) ha pubblicato un documento di analisi dedicato al nuovo decreto sui requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici, emanato con DM 28 ottobre 2025.
Il provvedimento introduce un aggiornamento organico della disciplina relativa alle prestazioni energetiche degli edifici, riunendo e modificando le disposizioni oggi contenute nel DM 26 giugno 2015, noto come “Requisiti minimi 2015”.
Secondo quanto evidenziato nell’approfondimento ANCE, il nuovo decreto entrerà in vigore il 3 giugno 2026, mentre fino al 2 giugno 2026 continueranno ad applicarsi le regole attualmente in vigore.
Il testo interviene su diversi aspetti della progettazione energetica, dall’involucro edilizio agli impianti, fino alla mobilità elettrica negli edifici.
Per supportare gli operatori del settore nella comprensione delle nuove norme, ANCE ha pubblicato una nota tecnica di approfondimento che analizza nel dettaglio i principali cambiamenti introdotti dal decreto.
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Nuovi parametri energetici e maggiore attenzione ai ponti termici
Uno dei cambiamenti più rilevanti riguarda l’aggiornamento dei parametri utilizzati per la verifica energetica degli edifici.
Il decreto modifica infatti alcuni elementi del metodo di calcolo legato all’edificio di riferimento, introducendo una valutazione più puntuale dei ponti termici nelle verifiche energetiche degli edifici nuovi e delle ristrutturazioni importanti di primo livello.
Tra le principali novità evidenziate dall’analisi ANCE:
- introduzione della valutazione esplicita dei ponti termici nell’edificio di riferimento;
- aggiornamento dei valori limite del coefficiente globale di scambio termico H’T;
- differenziazione dei limiti tra nuovi edifici e ristrutturazioni importanti di primo livello;
- utilizzo delle superfici esterne lorde per le verifiche energetiche dell’involucro.
Queste modifiche comportano un impatto diretto sulle verifiche progettuali e sugli strumenti di calcolo utilizzati dai tecnici per la certificazione energetica degli edifici.
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Ponti termici: diventano parte integrante della verifica energetica
Una delle novità tecniche più rilevanti riguarda la valutazione dei ponti termici nell’edificio di riferimento, che diventano parte integrante delle verifiche di prestazione energetica.
Nel nuovo decreto vengono infatti considerate diverse tipologie di ponte termico, tra cui:
- aggancio balcone
- davanzale serramento
- spalla serramento
- architrave serramento
- cassonetto serramento.
Ciò significa che il confronto tra edificio reale ed edificio di riferimento, utilizzato per verificare la conformità energetica del progetto, terrà conto anche del contributo dei ponti termici nella determinazione della prestazione energetica complessiva.
Cambiano anche i requisiti per impianti e sistemi di gestione degli edifici
Il decreto introduce inoltre alcune novità significative sul fronte degli impianti.
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In particolare, viene previsto l’obbligo di installazione di sistemi di automazione e controllo degli edifici (BACS) negli edifici non residenziali dotati di impianti termici con potenza superiore a 290 kW, a condizione che l’intervento sia tecnicamente fattibile e con tempo di ritorno inferiore a sei anni.
Il provvedimento prevede inoltre:
- l’obbligo di dispositivi di regolazione della temperatura ambiente per singolo vano o zona in caso di sostituzione del generatore di calore;
- verifiche specifiche sulla formazione di muffe e condensazioni interstiziali, soprattutto in presenza di interventi sull’involucro;
- valutazioni sull’utilizzo di materiali ad alta riflettanza solare per le coperture al fine di ridurre il fabbisogno di raffrescamento estivo.
Si tratta di misure che rafforzano il ruolo della progettazione integrata tra involucro edilizio e impianti.
Nuove regole anche per la ricarica dei veicoli elettrici negli edifici
Un altro ambito oggetto di aggiornamento riguarda le infrastrutture per la mobilità elettrica.
Il decreto stabilisce nuovi requisiti per l’installazione di punti di ricarica per veicoli elettrici negli edifici, con obblighi differenziati tra edifici residenziali e non residenziali.
In particolare:
- negli edifici residenziali nuovi o sottoposti a ristrutturazione importante con oltre 10 posti auto è richiesta la predisposizione delle canalizzazioni per l’installazione delle colonnine;
- negli edifici non residenziali sono previsti obblighi di installazione diretta di punti di ricarica, oltre alle infrastrutture di predisposizione.
Queste disposizioni si inseriscono nel quadro delle politiche europee di decarbonizzazione del settore edilizio e della mobilità.
Un aggiornamento normativo che incide sulla progettazione energetica
Nel complesso, il nuovo decreto rappresenta un aggiornamento significativo del quadro normativo italiano sulla prestazione energetica degli edifici.
Le modifiche introdotte riguardano non solo i valori limite e i parametri di verifica, ma anche aspetti legati alla progettazione impiantistica, all’automazione degli edifici e all’integrazione delle infrastrutture per la mobilità elettrica.
L’approfondimento pubblicato da ANCE offre quindi una guida utile per progettisti, imprese e operatori del settore che dovranno applicare le nuove disposizioni nei prossimi anni.
FAQ tecniche
Come cambia la verifica dell’edificio di riferimento con il nuovo decreto Requisiti Minimi 2025?
Il nuovo decreto aggiorna alcuni parametri dell’edificio di riferimento, il modello teorico utilizzato per verificare la prestazione energetica dell’edificio progettato. Tra le novità principali viene introdotta la valutazione dei ponti termici nell’edificio di riferimento, che contribuiscono alla determinazione della prestazione energetica complessiva. Il progettista dovrà quindi considerare anche le trasmittanze termiche lineiche associate alle principali discontinuità costruttive (balconi, serramenti, cassonetti ecc.) nelle verifiche energetiche di progetto.
Quali verifiche energetiche devono essere rispettate per gli edifici di nuova costruzione?
Per gli edifici nuovi e per le ristrutturazioni importanti di primo livello, il progettista deve verificare che:
- gli indici di prestazione energetica dell’edificio siano inferiori a quelli dell’edificio di riferimento;
- il coefficiente medio globale di scambio termico H’T rispetti i valori limite previsti per la zona climatica;
- siano rispettati i requisiti sulle efficienze degli impianti di climatizzazione e produzione di acqua calda sanitaria;
- siano soddisfatti gli obblighi di integrazione delle fonti rinnovabili previsti dalla normativa nazionale.
Il rispetto di queste verifiche consente di qualificare l’edificio come nZEB (edificio a energia quasi zero).
Cosa cambia nelle verifiche energetiche delle ristrutturazioni importanti di secondo livello?
Per gli interventi di ristrutturazione importante di secondo livello, il decreto prevede alcune semplificazioni rispetto agli edifici nuovi. In particolare viene eliminata la verifica del coefficiente globale di scambio termico H’T sull’intero edificio.
Le verifiche energetiche si concentrano invece sulle caratteristiche termo-fisiche delle porzioni di involucro interessate dai lavori, verificando il rispetto dei valori limite di trasmittanza e dei requisiti prestazionali degli impianti.
Quali nuovi obblighi impiantistici introduce il decreto per gli edifici non residenziali?
Il decreto introduce nuovi requisiti per gli impianti e i sistemi di gestione energetica degli edifici. In particolare, gli edifici non residenziali dotati di impianti termici con potenza nominale superiore a 290 kW dovranno essere dotati di sistemi di automazione e controllo degli edifici (BACS) con classe di efficienza almeno pari alla classe B.
L’obiettivo è migliorare la gestione energetica degli edifici attraverso sistemi di monitoraggio e regolazione avanzati che ottimizzino il funzionamento degli impianti.
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